Il legislatore ha stabilito regole operative differenti per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Mentre nel primo caso, l’amministrazione e la rappresentanza in giudizio spettano ‘‘disgiuntamente’’ ad entrambi i co- niugi (art. 180, 18 co., c.c.), per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonche´ la stipula dei contratti relativi a diritti personali di godimento, oc- corre il consenso di entrambi i coniugi (art. 180, 28 co., c.c.).
Le norme in materia di comunione legale non contengono una tipizzazio- ne degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, rimettendo all’in-
8B
RUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 246.
9Per la qualificazione della comunione legale come «fenomeno di contitolarita` di situa-
zioni giuridiche soggettive», rientrante, pertanto, «nell’ambito del concetto di comunione, intesa questa in senso lato», cfr. FURGIUELE., Liberta` e famiglia, Milano, 1979, 186. Sul concetto di comunione-categoria, in generale, BUSNELLI, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, 1974, 89 ss.
terprete il problema della loro individuazione. Parte della dottrina ritiene applicabili i criteri elaborati riguardo ai patrimoni dei minori e degli inter- detti (artt. 320, 374, 375 c.c.), ritenendo, pertanto, che si versi nell’ambito della straordinaria amministrazione, in presenza di atti in grado di alterare la struttura o la consistenza del patrimonio10. E` stato correttamente rilevato, tuttavia, che – non sussistendo per la comunione legale, a differenza del patrimonio degli incapaci, alcuna esigenza di conservazione dell’integrita` patrimoniale – l’unico criterio di qualificazione non puo` essere che quello dell’‘‘essenzialita` dell’affare’’ in relazione alle esigenze dell’economia e della vita familiare11.
E` stato, altresı`, proposto12di qualificare in ogni caso gli atti di alienazio- ne come atti di straordinaria amministrazione, a prescindere della natura e
10
BARBIERA, La comunione legale, cit., 449; nello stesso senso, MAJELLO, Comunione di beni tra coniugi, I) Profili sostanziali, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988, 6.
11In questo senso B
IANCAC.M., Diritto civile, 2, La famiglia - Le successioni, Milano,
1985, 79 ss.; GIUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 92 ss.; DE
PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 534 ss., secondo cui sono di
ordinaria amministrazione «tutti gli atti che, a priori, secondo la comune valutazione sociale, senza intaccare l’integrita` del patrimonio e senza riguardare gli affari essenziali della famiglia, sono compiuti per la normale conservazione, manutenzione e recupero dei beni della comunione o per soddisfare le normali, quotidiane e minute esigenze della vita familiare; sono di straordinaria amministrazione e rientrano nella competenza congiunta dei coniugi gli atti di maggior importanza economica-sociale, suscettibili di alterare l’integrita` del patrimonio o di trascendere l’ambito della normale gestione dell’economia familiare e, quindi, tali da comportare scelte decisionali di fondo, in grado di alterare la consistenza del patrimonio o le condizioni di vita della famiglia» (535-536).
In giurisprudenza, il criterio esposto e` stato accolto da Cass., Cass., S.U., 24.8.2007, n. 17952, in Famiglia e dir. 2008, 7, che ha espressamente affermato che «un valido criterio discretivo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (...) e` quello della normalita` dell’atto di gestione, che viene travalicata ove questo comporti un rischio di pregiudizio sulla consistenza del patrimonio o la possibilita` d’alterazione della sua struttura, per il che a determinare il discrimine non e` tanto il contenuto, modesto o rilevante, dell’atto, quanto piuttosto la sua finalita` ed il suo effetto; onde puo` dirsi che, in linea di massima e rappor- tando comunque il criterio a ciascun singolo caso concreto, ove il negozio sia per sua natura intrinsecamente idoneo ad alterare la consistenza del patrimonio, a pregiudicarne le poten- zialita` economiche, a sottrarne o modificarne elementi costitutivi, esso e` di straordinaria amministrazione, mentre e` di ordinaria amministrazione ove sia tendenzialmente idoneo a conservare la consistenza quantitativa del patrimonio pur se rischioso». In applicazione di tale criterio, le Sezioni Unite hanno qualificato come atto di straordinaria amministrazione il contratto preliminare di vendita relativo a un bene immobile della comunione legale.
12R
ICCA, Gli atti di amministrazione nel regime patrimoniale della famiglia, in Studi
sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 463-495, spec. 480. L’impraticabilita` anche di tale soluzione – in virtu` degli insopportabili intralci che essa apporterebbe tanto alla ge- stione della famiglia quanto alla circolazione dei beni mobili – e` stata oggetto, tuttavia, di un’ampia riflessione dottrinale, le cui conclusioni risultano ancora oggi assai attuali: CEN- DON, Comunione fra coniugi e alienazioni mobiliari, Padova, 1979, 230 ss.
dal valore della res alienata. Nell’ambito delle alienazioni mobiliari, tuttavia, appare piu` opportuno distinguere, infatti, tra i beni pertinenti all’abitazione familiare o destinati alle esigenze quotidiane dei componenti della famiglia, per i quali l’esigenza della loro conservazione giustifica la legittimazione congiuntiva all’atto di alienazione13, e i beni strumentali in modo soltanto indiretto ai bisogni familiari (ad esempio, obbligazioni, titoli di Stato), per i quali l’esigenza della rapida commerciabilita` e circolazione sul mercato induce a consentire la legittimazione disgiuntiva di ciascuno dei coniugi, al quale l’art. 144, 28 co., c.c., riserva l’attuazione dell’indirizzo della vita familiare14.
Il principio dell’amministrazione disgiunta deve consentire, pertanto – per le alienazioni di ordinaria amministrazione – anche al coniuge non inte- statario la piena legittimazione a disporre15. Sennonche´, in concreto, le so- luzioni sono diversificate a seconda che il bene mobile facente parte della comunione legale sia o meno sottoposto ad un regime di formale intestazio- ne su registri o documenti riconosciuti dalla legge. E cosı`, mentre un coniu- ge puo` legittimamente alienare un comune bene mobile (ad esempio, un quadro di valore) e trasmettere a domino il diritto di proprieta` al terzo, al contrario, se l’oggetto dell’eventuale alienazione e` costituito, ad esempio, da un titolo obbligazionario, la sua facolta` di disporre viene di fatto preclusa dalla ‘‘nominativita`’’ del titolo e dal conseguente disconoscimento da parte dei terzi della sua legittimazione ad alienare.
La paritaria legittimazione dei coniugi si scontra, quindi, nella prassi, con la prudenza (e, talvolta, col rifiuto) dei terzi a rendersi aventi causa di atti disgiunti di disposizione che, per quanto relativi a beni mobili (e, dunque, sottratti a ogni possibile impugnazione anche qualora configurino atti di straordinaria amministrazione, come previsto dall’art. 184, 38 co., c.c.) ab- biano ad oggetto valori finanziari di cui risulti intestatario uno solo dei coniugi. Peraltro, la pretesa di perfetta coincidenza tra ‘‘intestatario’’ e sog- getto ‘‘legittimato’’ all’alienazione, non consentirebbe neppure il potere di- spositivo di un coniuge nel caso di titoli cointestati, posto che dalla mera
13Cosı`, C
ENDON, Comunione fra coniugi e alienazioni mobiliari, cit., 300 ss., che
definisce i beni descritti nel testo «beni a destinazione rigida».
14Per i beni mobili, che non rientrano ne´ nell’una ne´ nell’altra categoria (si pensi a
quadri, oggetti voluttuari di arredamento, animali domestici, ecc.), occorre riferirsi al cri- terio generale dell’«essenzialita` dell’affare» avuto riguardo alle esigenze della vita familiare: la qualificazione dell’atto in termini di ordinaria o straordinaria amministrazione mutera`, pertanto, inevitabilmente a seconda del caso concreto. In questo senso, CENDON, Comunio- ne fra coniugi e alienazioni mobiliari, cit., 309 ss.
15B
cointestazione i terzi non possono desumere il carattere coniugale della comunione16.
Deve essere certamente disattesa l’impostazione accolta in un’isolata pronuncia di legittimita`17, secondo cui la disciplina dell’amministrazione della comunione legale «... nel caso di titoli acquistati dai coniugi congiun- tamente, non apporta deroghe alla disciplina generale della comproprieta` (art. 1103 c.c.), che e` destinata a disciplinare la fattispecie nel caso di acqui- sto comune (contitolarita`) e cointestazione dei titoli, vigendo per tale ipotesi la regola generale in tema di comunione, secondo la quale ciascuno puo` disporre del bene comune non piu` che per la sua parte (art. 1108 c.c.), ancorche´ indivisa, e l’altra secondo la quale nessuno puo` disporre di diritti altrui se non in forza di un titolo abilitativo (mandato, procura) proveniente dal titolare».
Siffatte affermazioni – impongono un indebito restringimento applicativo alle norme sull’amministrazione della comunione legale e, nella misura in cui sovrappongono la disciplina della comunione ordinaria, sono incompatibili col modello della ‘‘proprieta` solidale’’, che la stessa giurisprudenza ritiene di privilegiare, e col principio dell’‘‘indifferenza’’ tra la provenienza della fonte economica dell’acquisto e la legittimazione all’esercizio delle facolta` di go- dimento e di disposizione del bene in comunione.