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La responsabilita` ‘‘sussidiaria’’ dei beni della comunione legale per le ob-

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 170-173)

nell’azione esecutiva ‘‘sussidiaria’’ sui beni della comunione legale. - 3. Il limite della ‘‘quota’’. - 4. Il procedimento esecutivo. - 5. La postergazione dei creditori particolari ai creditori della comunione legale.

1. La responsabilita` ‘‘sussidiaria’’ dei beni della comunione legale per le obbligazioni personali dei coniugi

Il legislatore ha inteso tutelare la tendenziale integrita` dei beni della comunione legale dalla responsabilita` patrimoniale per gli atti che uno solo dei coniugi abbia compiuto in violazione delle regole di amministrazione straordinaria (art. 189, 18 co., c.c.) oppure per il soddisfacimento di interessi estranei alla famiglia (art. 189, 28 co., c.c.). In entrambi i casi, i ‘‘creditori particolari’’ debbono agire, in primo luogo, sui beni personali del coniuge- debitore e possono soddisfarsi sui beni della comunione «in via sussidiaria, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato». Si tratta dell’unica norma che, in materia di comunione legale, menziona testualmen- te il concetto di ‘‘quota’’, il quale, tuttavia – lungi dall’equiparare l’istituto alla comunione ordinaria1 – assolve alla mera funzione di determinare il com- plessivo limite entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari del singolo coniuge che abbiano vanamente tentato di soddisfarsi sui beni personali del coniuge debitore.

1C. cost., 17.3.1988, n. 311, in Nuova giur. comm., 1988, I, 561, con nota di Marti; Cass.,

La ‘‘sussidiarieta`’’ della responsabilita` patrimoniale dei beni della comu- nione e` stata interpretata in modi idonei a condurre a risultati pratico-ap- plicativi del tutto diversi.

a) Secondo una prima tesi dottrinale2 l’art. 189, 28 co., c.c. pone una ‘‘condizione di procedibilita`’’ dell’azione esecutiva, nel senso che il creditore, prima di poter agire esecutivamente sui beni della comunione legale, avreb- be l’onere di provare l’infruttuosita` della precedente azione esecutiva svolta sui beni personali del coniuge debitore.

Si realizza, in tal modo, una netta separazione tra beni personali e beni della comunione legale, in conformita` al modello normativo accolto nelle societa` di persone, la` dove, da un lato, l’art. 2270, 28 co., c.c. consente al creditore particolare del socio della societa` semplice di chiedere la liquida- zione della quota del socio debitore, «se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti», e, dall’altro, l’art. 2304 c.c. impone ai creditori sociali, che pretendano il pagamento dai singoli soci, di escutere preventivamente il patrimonio sociale3.

Tale soluzione, tuttavia, e` stata condivisibilmente ritenuta troppo gravosa per il creditore, perche´ farebbe ricadere esclusivamente su quest’ultimo l’onere dell’esatta individuazione dei beni personali del debitore, anche con riferimento ai cespiti per i quali non esiste alcuna forma di pubblicita` degli atti di trasferimento4.

b) Secondo una diversa prospettiva, la regola di ‘‘sussidiarieta`’’ puo` esse- re intesa come onere del creditore di preventiva richiesta al debitore del- l’indicazione di eventuali beni personali, con conseguente facolta` del credi- tore di aggredire i beni della comunione legale nel caso di mancata esposi- zione di beni personali all’esecuzione del creditore (beneficium ordinis)5.

2G

ABRIELLIG., I rapporti patrimoniali tra coniugi, Trieste, 1981, 152-153; DEPAOLA, Il

diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, 1995, 626; MALAGU`, L’espropria-

zione forzata dei beni della comunione legale coniugale, in Riv. dir. proc. civ., 1977, 118 ss.

3Nell’interpretazione dell’art. 2304 c.c., la giurisprudenza ritiene, tuttavia, che la pre-

ventiva escussione del patrimonio sociale viene meno quando risulti dimostrata aliunde l’insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito e, al tal fine, sarebbe sufficiente anche la dichiarazione degli amministratori di non essere in grado di soddisfare l’obbligazione mediante il patrimonio sociale: Cass., 23.12.1983, n. 7582, in Foro it., 1984, I, 1316 ss.; Cass., 8.7.1983, n. 4606, in Giur. it., 1983, I, 1, 1616.

4B

RUSCUGLIA, Responsabilita` patrimoniale dei coniugi in comunione legale, in Tratt.

Bessone, Il diritto di famiglia, IV, 2, Torino, 1999, 349; RUSSOT.V., Obbligazioni familiari e

responsabilita` patrimoniale nel regime di comunione legale, Napoli, 2004, 50.

5

Il modello normativo di riferimento e` costituito, in tal caso, dalla delegazione cumu- lativa di pagamento (art. 1268, 28 co., c.c.), nella quale il creditore non puo` rivolgersi al delegante «se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento». Secondo l’interpretazione

Considerato, peraltro, che nel caso di specie il soggetto passivo dell’ese- cuzione – a differenza di quanto accade nella delegazione cumulativa di pagamento – coincide col soggetto destinatario della richiesta, la preventiva richiesta dell’indicazione dei beni personali rischierebbe di consentire l’ese- cuzione forzata sui soli beni volontariamente offerti dallo stesso debitore inadempiente6.

c) L’opinione prevalente7 ricostruisce la descritta regola di sussidiarieta` alla stregua di facolta` del debitore di eccepire il beneficium excussionis, con l’indicazione dei beni personali sui quali soddisfarsi, in analogia a quanto previsto dagli artt. 2268 (escussione preventiva del patrimonio sociale nella societa` semplice) e 1944 (fideiussione con beneficio di escussione) e consi- derato che il creditore potrebbe ignorare l’esistenza di beni personali su- scettibili di esecuzione forzata.

La tesi e` parsa preferibile, invero, per evitare che la regola di sussidiarieta` possa trasformarsi in concreto in un comodo espediente dilatorio in favore del coniuge che intenda sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni personali.

d) Una piu` recente impostazione8ha sottolineato, a sua volta, che l’uni- cita` del soggetto-debitore e, pertanto, il rilievo esclusivamente interno al patrimonio del coniuge, induce a qualificare la regola di sussidiarieta` del- l’art. 189 c.c. come mera limitazione legale – ai sensi dell’art. 2740, 28 co., c.c. – della responsabilita` patrimoniale generica del debitore, nel senso che i beni della comunione legale, per quanto appartenenti al medesimo patrimo- nio del debitore, beneficiano di una postergazione esecutiva rispetto a quelli esclusivamente personali.

Sennonche´ – poiche´ normalmente il creditore non e` in grado di discer- nere ne´ la natura personale dell’obbligazione ne´ il confine tra beni personali

accolta in dottrina e giurisprudenza, infatti, l’onere imposto al creditore, che abbia accettato l’obbligazione del terzo, concerne soltanto la richiesta preventiva di adempimento e non gia` l’escussione del delegato: BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1991, 818;

BIANCAC.M., Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 1990, 652; Cass. 12.3.1973, n. 676;

Cass. 6.3.1969, n. 734.

6B

RUSCUGLIA, Responsabilita` patrimoniale dei coniugi in comunione legale, cit., 350.

7

SCHLESINGER, Della comunione legale, in Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi, I, Padova, 1977, 434; OPPO, Responsabilita` patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., 1976, I, 112; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt Cicu-Messineo, Milano,

1979, I, 162 ss.; GIONFRIDA DAINO, La posizione dei creditori nella comunione legale tra

coniugi, Padova, 1986, 64-65; DIMARTINO, ROVERA, L’amministrazione dei beni, in Il diritto

di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, II, Torino, 2007, 231; GALASSO, Del regime patrimo- niale della famiglia, Art. 189, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2003, 429.

8B

e beni comuni – in mancanza di specifiche indicazioni da parte del coniuge debitore, al creditore deve riconoscersi il diritto di agire esecutivamente sia sui beni personali sia sui quelli della comunione legale, fatta salva la propo- nibilita` dell’eccezione di inammissibilita` dell’azione esecutiva su beni della comunione legale per la concomitante sussistenza di beni personali del coniuge-debitore. E tale eccezione – secondo questa tesi9, che presenta l’indiscutibile vantaggio di non imporre al creditore gravosi oneri procedu- rali – sarebbe proponibile dal coniuge debitore nella sola fase pre-esecutiva (quella di cognizione o di eventuali trattative stragiudiziale) e, una volta intrapresa l’azione esecutiva, dal solo coniuge non debitore a tutela del suo interesse all’integrita` della massa dei beni comuni.

2. L’automatica efficacia del titolo esecutivo nell’azione esecutiva ‘‘sussi-

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