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Gli atti compiuti senza il necessario consenso di entrambi i coniugi »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 137-141)

ne di annullamento. - 4. Il giudizio di annullamento e la retroattivita` degli effetti della sentenza. - 5. Gli obblighi del coniuge che ha compiuto atti riguardanti beni mobili senza il consenso dell’altro. - 6. La responsabilita` del coniuge alienante e del terzo.

1. Gli atti compiuti senza il necessario consenso di entrambi i coniugi

Il tentativo di contemperare la regola di amministrazione congiuntiva con la tutela dell’affidamento del terzo contraente e` stato tradotto dal legislatore nella norma dell’art. 184 c.c., che disciplina le conseguenze giuridiche degli atti compiuti da uno solo dei coniugi, nelle ipotesi in cui e` richiesto il consenso anche dell’altro ai sensi dell’art. 180, 28 co., c.c. Se gli atti riguar- dano beni immobili o beni mobili di cui all’art. 2683 c.c., il coniuge che non ha manifestato il suo consenso puo` ‘‘convalidare’’ l’atto oppure domandarne l’annullamento entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e, in ogni caso, da quella della trascrizione (art. 184, 18 e 28 co., c.c.). Se gli atti riguardano, invece, beni mobili, il coniuge che ha agito disgiuntamente e` obbligato, su istanza dell’altro, a ricostituire la comunione nello stato in cui si trovava prima del compimento dell’atto o, qualora cio` non sia possibile, a

corrispondere l’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricosti- tuzione (art. 184, 38 co., c.c.).

Le ragioni di una siffatta differenziazione consistono nel diverso regime giuridico concernente le rispettive categorie di beni. Nel caso di bene immo- bile, invero, il terzo acquirente ha la possibilita` di accertare se l’alienante e` persona coniugata e quale sia il regime patrimoniale prescelto. Qualora risulti che l’alienante sia persona coniugata in regime di comunione legale, il terzo e` consapevole della possibilita` che il coniuge della sua controparte contrattua- le dissenta dal compimento dell’atto e, pertanto, puo` pretendere o che il coniuge partecipi all’atto di alienazione o che presti comunque il proprio consenso all’atto di alienazione. L’omissione di tali cautele e` sanzionata dalla legge attraverso l’annullabilita` dell’atto su domanda del coniuge pretermesso. L’interpretazione e l’applicazione della norma hanno assunto un ruolo fondamentale nella complessiva ricostruzione dei profili di ‘‘specialita`’’ della comunione legale rispetto alla disciplina comune dei diritti reali e dei con- tratti1. E` evidente, in particolare, che, qualificando la comunione legale come una figura di contitolarita` di diritti sul modello della comunione ordi- naria (artt. 1100 ss. c.c.), si e` portati a privilegiare un’interpretazione restrit- tiva dell’ambito di efficacia dell’atto di disposizione compiuto da uno dei coniugi senza il consenso dell’altro2. Infatti, mentre, secondo i principi ge-

1Come e` stato efficacemente rilevato, «autentico cardine del sistema della disciplina della

comunione coniugale e` il regime degli atti compiuti da uno dei coniugi in violazione della regola di amministrazione congiuntiva, che costituisce il punto di innesto della disciplina della comunione sul generale regime della circolazione giuridica. E` , in altre parole, il momento in cui la regola dei rapporti patrimoniali tra i coniugi cessa di essere soltanto regola ‘‘interna’’ di ridistribuzione della ricchezza all’interno della coppia e viene ad incidere direttamente sulla legittimazione di ciascun coniuge a compiere atti traslativi dei diritti sui beni comuni a favore di terzi, e dunque sui presupposti della validita` degli acquisti compiuti da questi ultimi»: ANELLI,

L’amministrazione della comunione legale, in Tratt. Zatti, III, Milano, 2002, 255.

2Da una parte, vi e` stato chi ha proposto di limitare l’applicazione dell’art. 184 c.c. alla

sola ipotesi di alienazione di bene immobile in comunione legale formalmente intestato (presso i registri immobiliari) al solo coniuge disponente, attribuendo all’art. 184 c.c. lo scopo di tutelare l’affidamento del terzo contraente nei riguardi delle risultanze pubblicitarie: CORSI,

Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt Cicu-Messineo, I, Milano, 1979, 141 ss. Secondo un’altra autorevole opinione [CIAN, VILLANI, Comunione dei beni tra coniugi

(legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., 1980, I, 359 ss.], l’art. 184 c.c. disciplina i soli atti posti in essere dal singolo coniuge ‘‘in nome proprio’’ sui beni appartenenti alla comunione legale; mentre, qualora il coniuge agisca separatamente ‘‘in nome della comunione’’, l’atto sarebbe assolutamente inefficace come quelli compiuti da un falsus procurator.

In senso altrettanto restrittivo, altra autorevole dottrina (BIANCAC.M., Diritto civile, 2,

La famiglia - Le successioni, Milano, 1985, cit., 86 ss.; BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1982, 463) ha qualificato l’annullabilita` prevista dall’art. 184 c.c. come un ‘‘rimedio speciale’’, che ‘‘si aggiunge’’ all’inefficacia dell’atto dispositivo nell’ipotesi

nerali, un qualunque atto di disposizione, se compiuto da chi non sia titolare del diritto oggetto del trasferimento, non produce effetti traslativi, la norma in esame, con riferimento agli atti riguardanti beni immobili, sostituisce al regime dell’inefficacia dell’atto il rimedio dell’annullabilita` (su ricorso del solo coniuge pretermesso ed entro il ristretto limite temporale di un anno), e, per gli atti riguardanti beni mobili, si limita a prevedere obbligazioni a carico del coniuge alienante, che presuppongono, tuttavia, la piena validita` ed efficacia dell’atto compiuto3.

La svolta nell’interpretazione della norma e nella conseguente conforma- zione dell’istituto della comunione legale si e` avuta – come si e` detto (v. il commento all’art. 177 c.c., § 2) – con la celebre sentenza della Corte costi- tuzionale4, alla quale la questione di legittimita` costituzionale era stata ri- messa sotto il profilo della presunta disparita` di trattamento tra la sanzione dell’‘‘annullabilita`’’ (prevista dall’art. 184, 18 co., c.c.) e quella dell’‘‘ineffica- cia’’ sancita, in generale, per gli atti di disposizione compiuti, nella comu- nione ordinaria (art. 1100 c.c.), da uno dei contitolari senza il consenso degli altri (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet).

Il Giudice delle leggi prospettando il modello della ‘‘proprieta` solidale’’ – ha affermato che, nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione e, pertanto, l’acquisto del terzo deve essere considerato, anche in difetto del consenso congiunto dei coniugi, come acquisto a domino. Quando e` richiesta la volonta` congiunta dei co- niugi, il consenso del coniuge dell’alienante – secondo la Corte – non rap- presenta «un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all’eserci- zio di un potere»5. Tale configurazione giustifica, pertanto, il regime dell’atto

di bene cointestato ad entrambi i coniugi o esclusivamente al coniuge non disponente, con la conseguenza che il coniuge pretermesso potrebbe preferire far valere l’inefficacia deri- vante dalla carenza di legittimazione del coniuge disponente.

Per un’efficace sintesi delle posizioni dottrinali, cfr. NATUCCI, Gli atti di amministra-

zione straordinaria del coniuge in regime di comunione legale, in Quadrimestre, 1988, 117 ss.

3Sulle divergenze dalle regole di diritto comune, S

EGNI, Gli atti di straordinaria am-

ministrazione del singolo coniuge sui beni immobili della comunione, in Riv. dir. civ., 1980, I, 600.

4C. cost., 17.3.1988, n. 311.

5Il consenso del coniuge, richiesto dal modulo dell’amministrazione congiuntiva adot-

tato dall’art. 180, 28 co., c.c., pertanto – afferma la Corte – «e` un requisito di regolarita` del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio». Negli stessi termini, anche Cass., 14.1.1997, n. 284, cit.

stipulato da un solo coniuge, considerato che l’annullabilita` costituisce la conseguenza caratteristica degli atti affetti da vizio nel procedimento di formazione del consenso negoziale.

Anche la Corte di Cassazione6, a sua volta, ha da tempo respinto le tesi limitative dell’ambito applicativo dell’art. 184 c.c., affermando l’annullabilita` dell’atto di disposizione, compiuto da un coniuge senza il consenso dell’al- tro, anche nell’ipotesi di bene immobile cointestato ad entrambi i coniugi. Ad avviso del Supremo Collegio, infatti, la comunione legale prescinde rigoro- samente dal dato formale, considerato che il regime degli acquisti dei beni oggetto di comunione legale (art. 177 c.c.), non distingue a seconda dell’in- testazione formale di essi.

In considerazione dell’ampia formulazione letterale – che estende l’annul- labilita` a tutti gli atti riguardanti beni immobili o beni mobili registrati – l’art. 184 c.c. si applica anche agli atti aventi efficacia obbligatoria, purche´ relativi a beni gia` oggetto di comunione legale: si puo` domandare, ad esempio, l’annullamento della promessa di vendita di un bene immobile della comu- nione, stipulata da un coniuge senza il consenso dell’altro7; non si puo` ottenere, invece, l’annullamento di una promessa di acquisto del medesimo, posto che, in tal caso, non si configura alcun atto ‘‘di amministrazione’’ della comunione legale.

La norma si applica, altresı`, alla locazione del bene in comunione legale, stipulata da un coniuge senza il consenso dell’altro. La contraria opinione di chi8 ha paventato l’ipotesi di «coniugi di pochi scrupoli» che, per sfuggire alle maglie della disciplina imperativa in materia di durata del contratto di locazione, lascerebbero artatamente assumere la qualita` di locatore ad uno solo di essi, per riservare all’altro la successiva impugnazione del contratto e, quindi, la possibilita` di una minore durata del rapporto contrattuale, e` stata confutata, infatti, in modo persuasivo, osservando che non v’e` ragione per tutelare il conduttore in modo maggiore rispetto all’acquirente, posto

6Cass., 2.2.1995, n. 1252, in Rass. dir. civ., 1987 (v. il commento all’art. 177, § 2). 7In tal senso, Cass., 21.12.2001, n. 16177; Cass., 18.6.1992, n. 7524, in Dir. famiglia,

1993, 75; Cass., 17.12.1994, n. 10872, in Nuova giur. comm., 1995, I, 889, ove si legge che appare «illogico ed incongruo limitare la tutela del coniuge incolpevole ad una sua condotta attiva da esercitare entro breve termine per gli atti ad effetto reale traslativo immediato (e quindi con potenzialita` lesiva maggiore ed immediata della comunione e del coniuge dis- senziente), e sanzionare con l’assoluta inefficacia verso la comunione (e quindi con una situazione di maggior rilievo a tutela della comunione) un preliminare di vendita di bene comune, da cui derivano direttamente effetti obbligatori, con una prospettazione di pregiu- dizio eguale, o minore in quanto differito nel tempo».

8F

che il conduttore, al pari del potenziale acquirente del bene, ha tutte le possibilita` di ispezionare i registri immobiliari e quelli dello stato civile per conoscere la condizione giuridica del bene immobile ed il regime patrimo- niale esistente tra i coniugi9.

Nella diversa ipotesi di locazione contratta da un solo coniuge in qualita` di conduttore, l’applicabilita` dell’art. 184 c.c. dipende dalla possibilita` di qualificare la stipulazione negoziale in termini di atto di amministrazione della comunione legale (v. il commento all’art. 180 c.c., § 3): in caso affer- mativo, il coniuge che non ha preso parte al contratto puo` convalidare o agire per l’annullamento10. Se, invece, la locazione non attiene all’ammini- strazione della comunione legale, la fattispecie esula dall’ambito di applica- zione dell’art. 184 c.c. e dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone rispondera` il solo coniuge contraente, salva la responsabilita` dei beni della comunione legale nei limiti di cui all’art. 189 c.c.11.

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 137-141)

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