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Il rilascio di procura tra coniugi e in favore di terzi »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 130-133)

La disposizione normativa, secondo la quale il rilascio di procura da parte del coniuge lontano o impedito in favore dell’altro consente di non ricorrere al giudice per l’autorizzazione al compimento di atti per i quali e` richiesto il consenso congiunto, pone all’interprete il problema generale dell’ammissibilita` e dei limiti al rilascio di procure da parte di un coniuge nei confronti dell’altro. Secondo una prima interpretazione12, la norma consentirebbe il conferi-

8BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 271, secondo cui,

quando all’incapace sia stato nominato un rappresentante legale, tanto quest’ultimo quanto il coniuge (e, quando le due figure coincidano, l’istanza deve essere proposta facendo valere entrambe le qualita`), dinanzi alla necessita` di compiere un atto per cui e` richiesto l’inter- vento dell’incapace, hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al giudice, il quale, con riguardo all’incapace, valuta l’incidenza dell’atto sul patrimonio personale, e, per quanto concerne la comunione legale, esamina, invece, la convenienza dello stesso nell’interesse della famiglia. I due meccanismi di tutela, pertanto, concorrono, perche´ rivolti a salvaguar- dare interessi patrimoniali di natura e qualita` diverse, sebbene riferibili al medesimo sog- getto incapace.

9Per il procedimento, cfr. SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione, Regime patri-

moniale della famiglia, IV, Milano, 1989, 492 ss.

10G

ABRIELLI, CUBEDDU, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, 130.

11S

ANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia, in Comm. cod. civ., I, 1, Torino, 1983, 253.

12

BUSNELLI, La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato, in Riv. notariato, 1976, I, 50; ACQUARONE, Amministrazione e responsabilita` dei beni della comunione, in Il nuovo diritto di famiglia. Contributi notarili, Milano, 1975, 550; AULETTAT., Se sia am-

mento di procura soltanto in vista del verificarsi di uno degli impedimenti ivi descritti, oppure nell’ulteriore caso – espressamente previsto all’art. 182, 28 co., c.c. – di gestione comune di azienda. In ogni altro caso, l’esigenza di garantire la partecipazione effettiva di ciascun coniuge all’amministrazio- ne dei beni della comunione legale non consentirebbe la rappresentanza volontaria nell’ambito del rapporto coniugale.

Secondo una diversa tesi, invece, la norma si limiterebbe ad esprimere una specifica attuazione della regola del legittimo rilascio di procure (gene- rali o speciali) tra coniugi nell’amministrazione dei beni della comunione13. In senso contrario a tale ultima ricostruzione, e` stato osservato14che, se fosse pienamente applicabile tra i coniugi in comunione la disciplina comu- ne della rappresentanza, non si comprenderebbe perche´ il legislatore abbia ritenuto di dettare una specifica norma in materia di lontananza o impedi- mento, potendosi la validita` della procura – secondo la tesi criticata – gia` pianamente desumersi dall’applicazione delle regole generali. Non si spie- gherebbe, inoltre, la necessita` che la procura – nell’ipotesi dell’art. 182, 18 co., c.c. – rivesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, posto che, stando alla disciplina comune, il vincolo di forma e` prescritto soltanto in relazione all’atto che il rappresentante pone in essere. Anche la presunta ammissibilita` di una procura generale tra coniugi per l’amministrazione dei beni comuni renderebbe, a sua volta, incomprensibile la specifica previsione dell’art. 182, 28 co., c.c., che trova la propria peculiare ratio nell’esigenza di garantire la dinamicita` della gestione nell’ambito del- l’azienda comune15, al punto da rendere il conferimento di procura generale, al di fuori di quest’ipotesi, in contrasto con l’inderogabilita` delle norme sull’amministrazione della comunione legale (art. 210, 38 co., c.c.)16.

Viceversa, non si puo` negare l’ammissibilita` di una procura speciale al

missibile il rilascio di procura per l’amministrazione della comunione legale, in Questio- ni di diritto patrimoniale della famiglia, Padova, 1989, 371 ss.

13In questo senso, F

INOCCHIAROM., La procura nel regime patrimoniale tra coniugi, in

Vita notarile, 1978, 56 ss.; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt Cicu-

Messineo,I, Milano, 1979, 127-128; GIUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione

legale, cit., 178; ANELLI, L’amministrazione della comunione legale, cit., 322-323.

14BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 273. 15Cfr. B

USNELLI, Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi, in Riv.

trim. dir. e proc. civ., 1976, 1397 ss.; GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia, Art.

182, cit., 338.

16

In favore dell’ammissibilita` di procura generale, invece, VALIGNANI, L’amministrazio- ne dei beni in comunione, cit., 492, secondo cui una vera e propria abdicazione del potere amministrativo del coniuge si registrerebbe soltanto nel caso di procura irrevocabile.

compimento di singoli atti in ipotesi diverse da quelle della lontananza o dell’impedimento17. Non v’e` ragione, infatti, per restringere, in tal caso, la liberta` negoziale dei coniugi, posto che, da un lato, la procura relativa a specifici atti non comporta una spoliazione del potere amministrativo del coniuge e, dall’altro, il consenso al compimento di un atto (nelle ipotesi dell’art. 180, 28 co., c.c.) puo` essere espresso anche nella forma preventiva dell’attribuzione del potere rappresentativo all’altro coniuge18. Affinche´, pe- ro`, possa sussistere una corrispondenza concettuale tra «consenso» e «pro- cura», occorre che, nel conferimento dei poteri di rappresentanza, il coniuge indichi specificamente l’atto da compiere (ad esempio, «vendita dell’appar- tamento in montagna»), anche se non necessariamente in tutti i suoi ele- menti contrattuali essenziali (quali il prezzo, le condizioni, ecc.)19.

In assenza di situazioni obiettivamente delicate come quelle della lonta- nanza o dell’impedimento, la forma della procura al compimento di specifici atti e` libera (e salvo il disposto dell’art. 1392 c.c.).

Per quel che concerne il problema della validita` della procura in favore di terzi, non si puo` certamente negare al coniuge il diritto di conferire procure ‘‘speciali’’ per il compimento di singoli atti, secondo le regole di diritto comune20. Secondo una parte autorevole della dottrina21non si puo` neppure impedire al coniuge il rilascio a terzi di procura generale per l’esercizio dei poteri di coamministrazione. In senso contrario22, tuttavia, pare risolutivo l’argomento per cui l’integrale sostituzione del coniuge nell’attivita` di ammi-

17G

IUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 179; DE PAOLA, Il

diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 565; SCHLESINGER, in Comm. Cian, Oppo,

Trabucchi,Padova, III, 1992, 189, secondo cui la tesi contraria sarebbe «spiegabile soltanto se gli atti di amministrazione della comunione fossero da considerare addirittura atti ‘‘per- sonalissimi’’».

18Cosı`, B

RUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 275.

19In questo senso, invece, D

EPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale,

cit., 565, secondo cui «piu` che di rappresentanza si tratta di semplice ambasceria, riducen- dosi il ruolo del procuratore a quello di un nuncius, che deve limitarsi a dichiarare la volonta` gia` formata dal coniuge».

20B

RUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 275; VALIGNANI,

L’amministrazione dei beni in comunione, cit., 493.

21

CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 128; SANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia, cit., 250; GIUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 184; SCHLESINGER, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, cit., 191; ANELLIL’amministrazione

della comunione legale, cit., 325 ss.

22B

USNELLI, La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato, cit., 51; SMIROLDO,

Cenni sulla forma della procura nella comunione legale, in La comunione legale, a cura di Bianca C.M., I, Milano, 1989, 725 ss.; BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comu- nione legale,cit., 276.

nistrazione della comunione legale – anche se attraverso un atto revocabile – e` incompatibile con il rapporto coniugale, intrinsecamente connotato da un’intuitus personae, che non puo` essere limitato all’accordo sull’indirizzo della vita familiare, ma si estende naturalmente alla gestione del patrimonio che, per effetto del matrimonio e della volonta` di non optare per un regime diverso da quello della comunione legale, appartiene in ‘‘proprieta` solidale’’ ad entrambi i coniugi.

Art. 183 – Esclusione dall’amministrazione(1)

[1] Se uno dei coniugi e`minore o non puo`amministrare ovvero se ha male amministrato, l’altro coniuge puo`chiedere al giudice di escluderlo dall’am- ministrazione.

[2] Il coniuge privato dell’amministrazione puo` chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l’esclusione.

[3] La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

( 1 )Articolo cosı` sostituito dall’art. 62, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

commento di Mauro Paladini

Sommario: 1. Le cause di esclusione del coniuge dall’amministrazione della comunione legale.

1. Le cause di esclusione del coniuge dall’amministrazione della comunio-

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 130-133)

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