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Rifiuto di consenso ed intervento del giudice »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 124-128)

La necessita` del consenso di entrambi i coniugi per gli atti di straordina- ria amministrazione e per la concessione ed acquisto dei diritti personali di godimento rendeva necessario prevedere le modalita` di soluzione del con- flitto coniugale in ordine all’opportunita` o necessita` di determinati atti. La norma, inoltre, che il criterio dell’amministrazione congiunta, richiedendo il concorso necessario del consenso di entrambi i coniugi, possa favorire il capriccio di uno dei coniugi o l’uso strumentale e ricattatorio del rifiuto a compiere atti manifestamente utili1. Esclusa ogni prevalenza del potere di un coniuge sull’altro (assolutamente incompatibile con dettato costituzionale: art. 29 cost.), il legislatore ha rimesso al prudente apprezzamento del giudice la valutazione della possibile illegittimita` del rifiuto del coniuge di parteci- pare al compimento dell’atto.

L’art. 181 c.c. costituisce, quindi, una delle (poche) norme che sancisco- no l’intervento giudiziale nel dissidio familiare (al pari, ad esempio degli artt. 145, 155, 38 co., 316 c.c.) e, al pari di tali ulteriori fattispecie normative, la

1BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, in Tratt. Bessone, Il diritto di famiglia, IV, 2, Torino, 1999, 265.

previsione non ha registrato frequenti applicazioni. Nondimeno, la norma non ha suscitato l’attenzione della dottrina, per i suoi indiscutibili profili di interesse teorico2 e per gli ambiti (non ancora interamente esplorati) di possibile applicazione.

Da una parte, e` stata proposta un’interpretazione restrittiva della nor- ma, tale da limitarne l’applicazione alle sole ipotesi di rifiuto di consenso alla stipulazione di un atto da ritenere ‘‘necessario’’ – e non semplicemen- te ‘‘utile’’ – nell’interesse della famiglia o dell’azienda coniugale3. Ma e` stato osservato che il limite di applicabilita` risulta dalla norma, che espressamente subordina la necessita` di stipulazione dell’atto all’«interes- se della famiglia o dell’azienda che ... fa parte della comunione legale». Esclusa, pertanto, ogni rilevanza degli interessi individuali di ciascun co- niuge, la vita familiare puo` richiedere un atto che promuova un interesse patrimoniale oggettivo, il cui compimento appaia, in termini prognostici, conveniente e funzionale ad una maggiore solidita` patrimoniale o produ- zione di reddito.

In senso estensivo, invece, altra parte della dottrina4 ritiene applicabile l’art. 181 c.c. nel caso di ingiustificato rifiuto del coniuge di partecipare all’acquisto personale di un bene da parte dell’altro (art. 179, 28 co., c.c.). Secondo tale prospettiva, tuttavia, occorrerebbe riconoscere il ‘‘diritto del coniuge di pretendere la natura personale dell’acquisto’’, sicche´ la soluzione del problema dipende dalla complessiva conformazione del meccanismo acquisitivo dei beni personali5.

Le poche pronunce giurisprudenziali non sono del tutto univoche riguar- do ai presupposti applicativi.

La Corte di Cassazione6 ha negato – sul presupposto della mancata in-

2In generale, sui poteri del giudice nei conflitti domestici, R

OPPO, Il giudice nel conflitto

coniugale. La famiglia tra autonomia e interventi pubblici, Bologna, 1980.

3SCHLESINGER, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, III, Padova, 1992, 184; GABRIELLIG.,

I rapporti patrimoniali tra coniugi, Trieste, 1981, 144; CARTONIMOSCATELLI, Il rifiuto di

consenso, in La comunione legale, a cura di Bianca C.M., I, Milano, 597 ss.; DEPAOLA, Il

diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, 1995, 552; GALASSO, Del regi-

me patrimoniale della famiglia, Art. 181, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2003, 327.

4FINOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Riforma del diritto di famiglia, Milano, I, 1975, 533;

ZICCARDI, I beni personali del coniuge, in Il nuovo diritto di famiglia, Atti del Convegno

organizzato dal sindacato Avvocati e Procuratori di Milano e Lombardia, Milano, 1976, 113; SANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia, in Comm. cod. civ., I, 1, Torino, 1983,

222-223.

5Sul punto si rinvia a quanto esposto nel commento all’art. 179 c.c., §§ 10-14. 6Cass., 11.9.1991, n. 9513, in Dir. e giur., 1992, 625.

clusione dei diritti di credito nella comunione legale – che, in ipotesi di preliminare di acquisto di bene immobile, stipulato da uno solo dei coniugi, l’altro possa sostituirsi, previa autorizzazione ex art. 181 c.c., al coniuge stipulante ed agire per l’ottenimento di sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso. Viceversa, in materia di prelazione agraria, pur negando che il diritto di prelazione e di conseguente riscatto competa ad entrambi i coniugi quando intestatario del rapporto contrattuale sia uno solo di essi, la Suprema Corte7ha ammesso il potere del coniuge non intestatario di ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione all’accettazione della proposta contrattuale o all’esercizio del riscatto che l’altro coniuge non intenda compiere, quando cio` appaia necessario nell’interesse della famiglia o dell’azienda comune.

Condivisibile l’interpretazione di merito8, secondo cui l’autorizzazione giudiziale puo` essere concessa, nelle more del giudizio di separazione per- sonale tra i coniugi, per consentire l’alienazione di un bene con il cui rica- vato provvedere all’estinzione di debiti altrimenti idonei a compromettere, mediante azioni esecutive, la consistenza del patrimonio familiare e l’adem- pimento degli obblighi di mantenimento.

Si discute se l’autorizzazione prevista dall’art. 181 c.c. debba essere ne- cessariamente preventiva o possa, invece, intervenire anche successivamen- te come ratifica dell’atto compiuto dal coniuge solitariamente nell’ambito dell’attivita` di straordinaria amministrazione.

Chi9argomenta in questo secondo senso sottolinea che, nel caso in que- stione – a differenza delle ipotesi di autorizzazioni prescritte a tutela degli incapaci (artt. 320, 374, 375 c.c.) – l’autorizzazione ha la funzione di tutelare il coniuge richiedente, consentendogli di ottenere un giudizio sulla non il- liceita` dell’atto che egli intende porre in essere da solo; conseguentemente, «il coniuge che abbia agito da solo in violazione dell’art. 180, 28 co., c.c., se convenuto in giudizio dall’altro coniuge ex art. 184 c.c., potra` sempre para- lizzare l’azione proposta, chiedendo ed ottenendo l’autorizzazione prevista dagli artt. 181 e 182, 18 co., c.c.»10.

In senso contrario, si e` osservato, tuttavia, che l’autorizzazione prevista dall’art. 181 c.c. non e` posta soltanto a tutela di un interesse del coniuge che

7Cass., 13.6.1987, n. 5201, in Nuovo dir. agr., 1988, 132. 8T. Piacenza, decr. 16.10.1997, in Dir. famiglia, 1998, 1486. 9G

ABRIELLIG., Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali

tra coniugi, in Riv. dir. civ., 1981, I, 38 ss.; GABRIELLI, CUBEDDU, Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, 126-128.

10G

compie l’atto, ma risponde a un’esigenza piu` generale di effettivita` ed attua- zione delle regole di amministrazione della comunione legale. Consentire, al coniuge che ha stipulato l’atto da solo, di attendere di essere convenuto in giudizio, per eccepire soltanto allora l’utilita` dell’atto nell’interesse della famiglia o dell’azienda, significa trasformare un requisito formale di validi- ta`11 dell’atto stesso in un presupposto sostanziale di mero fatto, e, in con- creto, si rivela un’interpretatio abrogans della norma e dell’intero sistema legale di amministrazione della comunione, posto che, se l’atto, compiuto dal coniuge da solo, e` valido perche´ oggettivamente nell’interesse della famiglia o dell’azienda, da una parte, la richiesta preventiva di autorizzazione si traduce in un mero scrupolo del coniuge che compie l’atto, e, dall’altra, ciascun coniuge diviene legittimato a porre in essere atti di straordinaria amministrazione (purche´ nell’interesse della famiglia o dell’azienda), col risultato di minare, cosı`, alla base il «doppio binario» del sistema ammini- strativo sancito dall’art. 180 c.c.12.

Il procedimento si instaura con ricorso avanti al tribunale (del luogo in cui e` stabilita la residenza familiare o in cui uno dei coniugi ha il proprio domicilio)13, che decide, in camera di consiglio, con decreto, sentito il pub- blico ministero e l’altro coniuge in sede di sommarie informazioni (art. 738, ult. co., c.p.c.)14. Il provvedimento e` reclamabile, entro dieci giorni dalla comunicazione, avanti alla Corte d’Appello.

11

In questo senso, GIUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989, 154-155, che aggiunge come non possa trarsi argomento a favore della tesi criticata neppure dall’art. 192, 28 co., c.c., che esonera il coniuge dal rimborso dovuto per l’espro- priazione subita da un bene in comunione in dipendenza di un atto eccedente l’ordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro contitolare, qualora egli dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita` della famiglia: la peculiare (e piu` limitata) rilevanza di tale norma consiste soltanto nell’elimina- zione dell’effetto indiretto (del compimento, senza il consenso del coniuge, di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) dell’obbligo di rimborso alla comunione dei beni che siano stati escussi dai terzi.

12

Cosı`, in termini, BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, 268- 269; ANELLI, L’amministrazione della comunione legale, in Tratt. Zatti, III, Milano, 2002, 315.

13Sul punto, G

ABRIELLI, CUBEDDU, Il regime patrimoniale dei coniugi, cit., 129.

14D

EPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 555; ATTARDI, Profili

processuali della comunione legale dei beni, in Riv. dir. civ., 1978, I, 25 ss.; per un’ampia disamina del procedimento SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione, Regime patrimo- niale della famiglia, IV, Milano, 1989, 507.

Art. 182 – Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi(1)

[1] In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo`compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e` richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. [2] Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo`essere dele- gato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attivita`dell’impresa.

( 1 )Articolo cosı` sostituito dall’art. 61, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

commento di Mauro Paladini

Sommario: 1. Lontananza o impedimento di un coniuge. - 2. Il rilascio di procura tra

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