I beni della comunione legale rispondono, infine, per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi [art. 186, lett. d), c.c.].
Considerato che gia` in virtu` delle regole comuni dall’assunzione congiun- ta dell’obbligazione deriva la responsabilita` solidale dei debitori (art. 1294 c.c.), si pone il problema se l’art. 186, lett. d), c.c. si limiti a ribadire, nella materia in esame, siffatto principio, o se esprima, viceversa, una regola speciale di responsabilita` patrimoniale.
Tale ultima soluzione merita di essere preferita, tenuto conto che il prin- cipio generale della responsabilita` solidale dei soggetti passivi dell’obbliga- zione implica la soggezione del patrimonio ‘‘personale’’ di ciascuno dei de- bitori nel limite oggettivo dell’intero ammontare dell’obbligazione, mentre la norma in esame sancisce il vincolo patrimoniale dei beni della comunione legale, che costituiscono un’entita` patrimoniale distinta dai beni oggetto del patrimonio personale di ciascun coniuge.
Il significato normativo dell’art. 186, lett. d), c.c. deve essere rinvenuto, pertanto, nel potere del creditore, a fronte della responsabilita` solidale dei
37Cass., 23.9.1986, n. 5709; Cass., 18.6.1990, n. 6118, in Corriere giur., 1990, 1125, con
nota di Carbone; Cass., 28.4.1992, n. 5063, in Foro it., 1992, I, 3000. L’orientamento sembra essersi consolidato con le piu` recenti pronunce di legittimita`: Cass., 15.2.2007, n. 3471, in Dir. famiglia, 2008, I, 48; Cass., 10.10.2008, n. 25026.
In altri casi, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato la responsabilita` solidale dei co- niugi, argomentando sul piano del diritto comune delle obbligazioni e, in particolare, sulla base dei principi in tema di rappresentanza, apparenza giuridica e procura tacita: Cass., 7.7.1995, n. 7501, in Vita notarile, 1995, 1350 ss.; Cass., 6.10.2004, n. 19947, in Famiglia e dir., 2005, 150, con nota di Barale, secondo cui «la moglie, di regola, e` responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell’interesse della famiglia; il marito, tuttavia, e` responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell’apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbliga- zione non gia` in proprio, ma in nome del marito».
Il vincolo di rappresentanza tra coniugi, tuttavia, deve essere accertato caso per caso, non potendosi affermare l’esistenza di una rappresentanza ‘‘apparente’’ sulla base dei soli elementi di fatto costituiti dal ‘‘rapporto di coniugio’’ e dalla ‘‘natura dei beni acquistati’’: Cass., 28.4.1992, n. 5063, cit.
coniugi debitori, di agire ‘‘indifferentemente’’ su qualunque bene oggetto della comunione legale, prescindendo sia dal dato formale dell’‘‘intestazio- ne’’ giuridica sia da quello della specificazione soggettiva del coniuge escus- so. In caso di bene intestato ad uno solo di essi, infatti, l’azione esecutiva promossa dal creditore per il soddisfacimento di un’obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi puo` condurre, infatti, anche all’aggressione di beni intestati ad uno solo dei coniugi (obbligato in solido all’adempimento), ma facenti parte della comunione legale.
Tale ‘‘estensione’’ della garanzia patrimoniale per le obbligazioni congiun- tamente contratte dai coniugi in comunione legale – per quanto rilevabile, in tal caso, sul mero piano teorico-concettuale –, rappresenta un’ulteriore con- ferma, sul piano patrimoniale, dei principi di ‘‘solidarieta`’’ e ‘‘comunione materiale e spirituale tra coniugi’’, a cui il legislatore ha inteso apprestare specifica attuazione nell’ambito del regime di comunione legale.
Sebbene la norma non prenda in espressa considerazione il dato tempo- rale, un’interpretazione restrittiva della norma esclude che essa possa essere riferita alle obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio38. L’in- terpretazione estensiva appare preferibile quanto meno nell’ipotesi in cui l’obbligazione deriva dall’acquisto di un bene incluso in comunione mediante convenzione matrimoniale39.
Per ‘‘obbligazione contratta congiuntamente’’ deve intendersi ogni ipotesi di obbligazione soggettivamente complessa: non soltanto, le obbligazioni solidali stricto sensu, ma anche le obbligazioni parziarie, quelle indivisibili e quelle – in senso proprio – congiunte40.
38
QUADRI, Obblighi gravanti sui beni della comunione, cit., 776; GIONFRIDADAINO, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, cit., 55; MASTROPAOLO, PITTER, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, cit., 253; DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia
coniugale, cit., 617; DIMARTINOP., La comunione legale tra coniugi: la responsabilita`, cit., 215.
Per l’interpretazione estensiva, CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 160;
GABRIELLIG., I rapporti patrimoniali, cit., 159; GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia, Art. 186, cit., 363.
39B
RUSCUGLIA, Responsabilita`patrimoniale dei coniugi in comunione legale, cit., 341: «Si
pensi, ad esempio, all’obbligazione di corrispondere il prezzo per l’acquisto dell’immobile, compiuto da entrambi i coniugi prima del matrimonio e ricompreso nel successivo regime legale di comunione soltanto per effetto di una convenzione matrimoniale: in mancanza di ipoteca legale o convenzionale, non appare fondatamente sostenibile l’ipotesi dell’aggressione esecutiva del bene da parte del creditore soltanto in via sussidiaria ai sensi dell’art. 190 c.c.».
40B
USNELLI, Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc. Dir., XXIX, Milano, 1979,
329 ss., secondo cui, in particolare, le obbligazioni riferibili alla comunione di beni fra coniugi costituiscono un’ipotesi paradigmatica di «figura intermedia» tra «obbligazione soggettivamente complessa» – caratterizzata dalla presenza di una pluralita` di debitori e/o di creditori – ed «obbligazione collettiva», che costituisce, invece, un modello di conti-
Sono obbligazioni contratte congiuntamente anche quelle derivanti da fatto illecito, posto che lo scopo di limitare la responsabilita` patrimoniale del coniuge non debitore nei confronti dei creditori ex delicto dell’altro coniuge, viene meno quando entrambi i coniugi risultino obbligati in dipen- denza dello stesso fatto costitutivo extracontrattuale41. Rientrano, pertanto, nella previsione dell’art. 186, lett. d), c.c. le obbligazioni dei coniugi per i danni cagionati dal figlio minore (artt. 2047-2048 c.c.), per l’adempimento delle quali i coniugi stessi rispondono, oltre che col rispettivo patrimonio personale, anche con i beni della comunione legale.
La norma dell’art. 186, lett. d), c.c. presuppone, tuttavia, che l’obbligazio- ne sia assunta per il medesimo titolo; essa non si estende, pertanto, all’ipo- tesi dell’obbligazione di garanzia assunta da un coniuge in favore dell’altro42. In tal caso, infatti, le obbligazioni non possono considerarsi ‘‘congiuntamen- te’’ contratte e, pertanto ciascun coniuge rispondera` per l’adempimento con i propri beni personali, salvo che ricorra un interesse familiare ai sensi del- l’art. 186, lett. c), c.c.
tolarita` «qualificata» proprio delle collettivita` organizzate e dotate di una (piu` o meno accentuata) autonomia patrimoniale, ma non riconosciute come persone giuridiche (obbli- gazioni riguardanti associazioni non riconosciute, comitati, societa` di persone, consorzi con attivita` esterna): «in quest’ultimo modello – secondo l’Autore – domina il principio dell’or- ganizzazione, che permea di se´ l’intera vita del condebito e/o del concredito».
41GABRIELLIG., I rapporti patrimoniali, cit., 158. Per l’estensione alle obbligazioni extra-
contrattuali, QUADRI, Obblighi gravanti sui beni della comunione, cit., 775; BRUSCUGLIA,
Responsabilita` patrimoniale dei coniugi in comunione legale, cit., 341; MINNECI, Respon-
sabilita` patrimoniale dei coniugi in regime di comunione legale, cit., 365; GALASSO, Del
regime patrimoniale della famiglia, Art. 186, cit., 419.
In senso contrario, DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 617, secondo cui «in tutti questi casi, nei quali i coniugi siano chiamati a rispondere in via ‘‘personale’’ e ‘‘solidale’’, ai sensi dell’art. 2055 c.c., il creditore dovra` sempre considerarsi come un creditore ‘‘particolare’’ e, quindi, la comunione restera` obbligata (art. 189, 28 co., c.c.) solo in via ‘‘sussidiaria’’, anche se per il valore di entrambe le quote dei coniugi obbligati, salva sempre la ‘‘preferenza’’ accordata ai creditori della comunione che concor- rono in executivis con i creditori ‘‘particolari’’ di tutti e due i coniugi».
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale predetta limitazione determinerebbe l’irragionevole postergazione del danneggiato ex art. 2048 c.c., che deve la sua ragione di credito alla condotta di un componente minore della famiglia, per le cui spese di mantenimento e di istruzione sono asserviti, invece, i beni della comunione legale: BRUSCUGLIA, Responsabilita` patrimoniale dei coniugi in comunione legale, cit., 341, nt. 66.
42O
PPO, Responsabilita` patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, cit., 117; SCHLESINGER,
Della comunione legale, cit., 430; BARBIERA, La comunione legale, cit., 481; FINOCCHIAROA. e
FINOCCHIAROM., Diritto di famiglia, cit., 1105; GIONFRIDADAINO, La posizione dei creditori
nella comunione legale tra coniugi, cit., 55; QUADRI, Obblighi gravanti sui beni della comunione, cit., 775; RUSSO T.V., Obbligazioni familiari e responsabilita` patrimoniale nel regime di comunione legale, cit., 41.
Art.187 – Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio(1)
[1] I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del ma- trimonio.
( 1 )Articolo cosı` sostituito dall’art. 66, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Art. 188 – Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni(1)
[1] I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispon- dono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni con- seguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
( 1 )Articolo cosı` sostituito dall’art. 67, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
commento di Mauro Paladini
Sommario: 1. Le categorie di obbligazioni personali dei coniugi in regime di comunione legale.
1. Le categorie di obbligazioni personali dei coniugi in regime di comunio-