L’art. 179, lett. e), c.c. definisce personali i «beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche´ la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita` lavorativa».
La norma risente di gravi imperfezioni nella sua formulazione54, perche´ non si comprende, in base al tenore testuale, se il risarcimento del danno si riferisca a inadempimenti contrattuali o a fatti illeciti costituenti la causa della perdita parziale o totale della capacita` lavorativa, oppure se il legisla-
50S
CHLESINGER, Della comunione legale, cit., 375, ove si osserva che, «altrimenti, anziche´
proteggere l’autonomia e la capacita` di lavoro di ciascun coniuge, la disposizione potrebbe trasformarsi in un comodo strumento per gravi evasioni al regime di comunione e per nuove sperequazioni».
51D
EPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 485: «non basta che il
coniuge abbia destinato alcuni beni all’esercizio della professione, potendo tale destinazio- ne non essere adeguata alla professione ed avere, dunque, carattere meramente ornamen- tale o voluttuario; occorre, infatti, oltre ad un atto di impulso soggettivo (la destinazione del bene all’esercizio della professione), anche un rapporto obiettivo di servizio tra bene ed attivita`, come tale oggettivamente accertabile nel caso concreto, alla stregua delle valuta- zioni comunemente accolte nello specifico contesto sociale in cui il professionista opera».
52B
ARBIERA, La comunione legale, cit., 39.
53
Cosı`, AULETTAT., Acquisti personali, cit., 204.
54Si confronti, ad esempio, la severa critica di RUSSO E., L’oggetto della comunione
tore abbia inteso riferirsi a ogni ipotesi di risarcimento del danno spettante a uno dei coniugi.
Quest’ultima estensiva interpretazione pare, invero, priva di coerenza logica, posto che non si comprenderebbe la ragione per cui la menzione delle somme ottenute a titolo risarcitorio sia stata cosı` genericamente acco- munata alla specifica ipotesi della pensione conseguente a inabilita` lavora- tiva. Inoltre, l’esclusione dalla comunione legale di tutte le somme riparato- rie di un danno integrerebbe una previsione assolutamente eccentrica, per- che´ non e` possibile ritenere a priori che per qualsiasi fattispecie di illecito si versi in un ambito riservato alla sfera personale del coniuge. E` pacifico, ad esempio, che le somme ottenute come risarcimento del danno subı´to per il danneggiamento o la distruzione di beni oggetto di comunione legale, deb- bano far parte della comunione stessa55. Ma e` parimenti logico ritenere che il risarcimento del danno per inadempimento di un contratto stipulato da un coniuge in vista di un acquisto comune debba essere compreso nella comu- nione legale56.
Anche esaminando i lavori preparatori (nel corso dei quali le prime for- mualazioni del testo di legge facevano menzione al danno morale e al danno fisico)57, sembra preferibile riferire la previsione normativa ai risarcimenti ottenuti dal coniuge per danni alla sua persona lato sensu intesa, inclusi, pertanto, i ristori percepiti non solo per una lesione della salute58, ma anche per una sofferenza meramente morale, e, altresı`, per un pregiudizio all’ono- re, alla reputazione, alla tutela dei dati personali, ecc.59. Non occorre, inoltre, che la lesione psico-fisica abbia pregiudicato necessariamente la capacita` lavorativa del danneggiato
Le somme cosı` ottenute devono ritenersi personali anche quando pro-
55G
ABRIELLI, CUBEDDU, Il regime patrimoniale dei coniugi, cit., 36; AULETTAT., Acquisti
personali, cit., 208; BECCARAA., I beni personali, cit., 184.
56Cosı`, ampiamente, P
ATTI, Somme ottenute a titolo di risarcimento del danno, in La
comunione legale, a cura di Bianca C.M., I, Milano, 1989, 501 ss.
57Sul punto, S
CHLESINGER, Della comunione legale, cit., 400.
58A
ULETTAT., Acquisti personali, cit., 204. Secondo SCHLESINGER, Della comunione lega-
le, cit., 401, invece, quando il risarcimento e` dovuto per compensare un lucro cessante o un danno fisico o morale che non si ripercuote in una diminuzione della capacita` di reddito futura, occorre applicare i principi dell’art. 177, lett. c), c.c., considerando il risarcimento come (sostitutivo di) un provento dell’attivita` separata del coniuge.
59Osserva puntualmente A
ULETTAT., Acquisti personali, cit., 208, che soltanto sul pre-
supposto che la norma si riferisca al risarcimento del danno alla persona si giustifica il divieto di pattuizioni volte a comprendere in comunione convenzionale le somme conse- guentemente percepite.
vengano dalla stipulazione di contratti di assicurazioni, stipulati dal coniuge danneggiato o dal terzo danneggiante.
Se, dunque, la lett. e) non si riferisce a tutte le fattispecie di risarcimento del danno, si pone, tuttavia, il problema di stabilire se, nel caso di danno al patrimonio personale del coniuge (danneggiamento o distruzione di beni personali), le relative somme restino personali o cadano in comunione lega- le. Nonostante la mancanza di una specifica norma in tal senso, deve rite- nersi che tali somme restino personali, perche´ altrimenti bisognerebbe am- mettere l’assurda ipotesi per cui, in caso di distruzione dell’intero patrimonio a causa del fatto illecito del terzo, il risarcimento per equivalente vada a incrementare la massa comune privando cosı` il coniuge danneggiato di ogni cespite esclusivamente personale. Allo stesso modo, il risarcimento del dan- no per distruzione o danneggiamento di un bene oggetto di comunione dif- ferita cadra` in comunione legale soltanto al momento dello scioglimento60.
Le somme ottenute come risarcimento possono essere liberamente uti- lizzate dal coniuge, che puo` dunque compiere acquisti che, in difetto della dichiarazione di cui alla lett. f) (o di quella del coniuge, ex art. 179, 28 co., c.c.), saranno oggetto di comunione legale61.
Con riguardo alla pensione per la perdita totale o parziale della capacita` lavorativa, la dottrina62si e` espressa per un’interpretazione estensiva volta a considerare personali ogni prestazione previdenziale o assistenziale relativa a eventi connessi alla diminuzione della capacita` lavorativa o ad altra forma di invalidita`. In senso diverso, si e` orientata, tuttavia, la Suprema Corte63, che, a proposito dell’indennita` di accompagnamento prevista dalla l. n. 18 del 1980, ha escluso l’applicazione dell’art. 179, lett. e), c.c., affermando che l’indennita` stessa non e` indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacita` di lavoro, ma e` configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando cosı` il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. Di conseguenza, le somme cosı` ottenute, inclusi gli arretrati percepiti in unica soluzione, rientrano nella comunione legale.
60BARBIERA, La comunione legale, cit., 494 61A
ULETTAT., Acquisti personali, cit., 211.
62D
EPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 565; BECCARAA., I beni
personali, cit., 186.
63
Cass., 27.4.2005, n. 8758, in Foro it., 2005, I, 2007: nella motivazione si legge, altresı`, che non e` possibile l’interpretazione analogica della lett. e), poiche´ l’art 179 c.c. contempla ipotesi tassative di eccezione al principio generale di inclusione dei beni nella comunione legale.