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Le categorie di beni personali »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 69-72)

simulate e dissimulate. - 5. Le alienazioni onerose o gratuite tra i coniugi in comu- nione legale. - 6. I beni di uso strettamente personale ed i loro accessori. - 7. I beni strumentali all’esercizio della professione del coniuge. - 8. I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche´ la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita` lavorativa. - 9. I beni acquistati per ‘‘surrogazione’’ [art. 179, lett. f), c.c.]. - 10. Gli acquisti di beni immobili e mobili registrati: a) l’ipotesi di mancanza della dichiarazione del coniuge non acquirente. - 11. (Segue). b) La tesi della ‘‘natura negoziale’’ della dichiarazione del coniuge dell’acquirente. - 12. (Segue). c) La tesi della natura ‘‘ricognitivo-confessoria’’ della dichiarazione del coniuge dell’acquiren- te. - 13. (Segue). d) La tesi della natura ‘‘ricognitivo-non confessoria’’ della dichiara- zione del coniuge dell’acquirente. - 14. (Segue). e) La ricostruzione ‘‘contrattuale’’ dell’art. 179, 28 co., c.c. - 15. (Segue). f) La soluzione accolta da Cass., S.U., 28.10.2009, n. 22755.

1. Le categorie di beni personali

L’art. 179 c.c. completa il quadro normativo dell’oggetto della comunione legale con l’elenco dei beni personali di ciascun coniuge1. La tecnica legi- slativa dell’elencazione delle categorie di beni personali induce a ritenere che l’intento del legislatore sia stato quello di prevedere, a fronte della regola generale di ingresso in comunione legale di tutti gli acquisti congiunti o separati dei coniugi, una serie ‘‘tassativa’’ di beni personali2.

Le singole figure non sono riconducibili a un’identica ratio e – come si dira` – hanno provocato delicate questioni interpretative, la cui soluzione giurisprudenziale e`, in alcuni casi, ancora lontana. Se, in alcuni casi, il legi- slatore pare aver voluto tutelare una sfera di attivita` e manifestazioni atti- nenti alla personalita` del singolo coniuge [lett. c) e d)], in altre previsioni ha rivolto prevalente attenzione alla presunta volonta` del terzo-disponente di non attribuire arricchimenti patrimoniali al coniuge del soggetto direttamen- te beneficiato [lett. b)]; in altri casi ancora, la preoccupazione sembra essere stata quella di garantire la personalita` di acquisti o incrementi patrimoniali tendenzialmente estranei alla vita matrimoniale [lett. a), e) ed f)].

L’elencazione tassativa dei beni personali risulta, inoltre, poter affidare all’interprete un criterio di ‘‘certezza’’, in virtu` del quale effettuare la quali- ficazione della natura comune o personale di ogni acquisto compiuto dai

1In generale, sulla problematica degli acquisti personali nella comunione legale, ex

plurimis, SCHLESINGER, Della comunione legale, in Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi, I,

Padova, 1977, 393; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt. Cicu-Messineo,

Milano, 1979, I, 95-119; CIAN, VILLANI, Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzio-

nale), in Riv. dir. civ., 1980, I, 395-401; BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. Rescigno, 3,

Torino, 1982, 421-435; SANTOSUOSSO, Il regime patrimoniale della famiglia, in Comm. cod. civ., I, 1, Torino, 1983, 203-225; FINOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Diritto di famiglia, Milano, 1984, 95-1029; DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, 1995,

473-512; GABRIELLIG., I rapporti patrimoniali tra coniugi, Trieste, 1981, 59 ss.; RADICE, La

comunione legale tra coniugi, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, Torino, 1997, 124-164; AULETTA T., Acquisti personali, in Tratt. Bessone, cit., 173 ss.; RUSSO E., L’oggetto della comunione legale e i beni personali, in Comm. Schlesinger, Milano, 1999; BECCARAA., I beni personali, in Tratt. Zatti, III, Milano, 2002, 149-215; GALASSO, Del regime

patrimoniale della famiglia, Art. 179, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2003, 273-300; OBERTO, I beni personali, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2008, 395-462.

Si vedano, altresı`, i saggi in argomento contenuti in La comunione legale, a cura di Bianca C.M., Milano, 1989, 407-592, e BOCCHINIF., I beni personali, in Seminari di diritto di famiglia, a cura di De Tilla-Operamolla, Milano, 2005, 513-521.

2Cass., 27.4.2005, n. 8758; Cass., 16.12.1993, n. 12439. In dottrina, ex multis, G

ABRIELLI

G., I rapporti patrimoniali tra coniugi, cit., 59. Anche il dato normativo testuale, peraltro, consente di pervenire alla stessa conclusione, come puo` desumersi, ad esempio, dall’inciso finale dell’art. 177, lett. a), c.c. Per la tesi opposta della ‘‘eccezionalita`’’ delle norme sul carattere comune degli acquisti, RUSSOE., L’oggetto della comunione legale, cit., 25.

coniugi nella vigenza della comunione legale. Per stabilire, ad esempio, se un acquisto compiuto prima del matrimonio (rectius, prima dell’instaurazione del regime di comunione legale) debba considerarsi personale [art. 179, lett. a), c.c.], e` sufficiente limitarsi alla comparazione tra la data del titolo di acquisto e quella dell’inizio di vigenza del regime patrimoniale legale. Allo stesso modo, parrebbe che l’esclusione degli acquisti previsti dalla lett. b) dell’art. 179 c.c. possa discendere pianamente dalla sola analisi del titolo di acquisto e dalla sua catalogazione tra gli atti di liberalita` o tra gli acquisti mortis causa. Viceversa, i beni di ‘‘uso strettamente personale’’ e quelli ‘‘destinati all’esercizio della professione’’ [art. 179, lett. c) e d), c.c.] non attingono la loro natura di beni personali dalla sola qualificazione e catalo- gazione del titolo di provenienza, ma richiedono un progetto di utilizzazione del bene stesso da parte di colui che procede all’acquisto, tale da distogliere una (astrattamente possibile) diversa funzione dell’incremento patrimoniale nell’ambito della comunione legale dei coniugi.

Nella prospettiva del criterio di «certezza», si puo` tentare di fornire spie- gazione alla singolare previsione dell’art. 179, 28 co., c.c. che – con riguardo ai beni di «maggiore importanza economica» (beni immobili e beni mobili registrati) – distingue tra quelli per i quali la natura personale possa diretta- mente evincersi dal «titolo» di acquisto [lett. a), b) ed e)] e i beni la cui natura personale richieda, invece, un ‘‘accertamento’’ in ordine alla loro destinazio- ne o alla provenienza del bene o del corrispettivo impiegato per l’acquisto [lett. c), d) ed f)]3. Per questi ultimi, se si tratti di beni immobili o mobili registrati, l’acquisto in favore della comunione legale e` escluso «quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge» (art. 179, 28 co., c.c.); per i beni mobili, invece, la legge richiede la dichiarazione del coniuge acquirente soltanto quando egli compia l’acquisto mediante lo scambio di un bene personale o con l’impiego di denaro prove- niente dall’alienazione di altro bene personale [art. 179, lett. f), c.c.].

Le problematiche emerse in giurisprudenza hanno dimostrato, tuttavia, la velleita` del presunto intento legislativo di ancorare a criteri di ‘‘certezza’’ la natura comune e personale dell’acquisto e – alla luce della pluralita` di rico- struzioni formatesi soprattutto con riguardo alla valenza e alla natura giuri- dica dei due atti di volonta` descritti dalla norma: la dichiarazione del coniuge acquirente ai sensi della lett. f) del 18 co. e la partecipazione all’atto di acquisto da parte del coniuge non acquirente, prevista dal 28 co. – puo` certamente affermarsi che l’art. 179 c.c. abbia assunto il ruolo di norma

3Sul punto, S

centrale intorno alla cui interpretazione si confrontano e si scontrano le diverse concezioni del regime di comunione legale4.

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