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Lontananza o impedimento di un coniuge »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 128-130)

1. Lontananza o impedimento di un coniuge

L’art. 182 c.c. disciplina le modalita` con le quali si provvede al compi- mento degli atti per i quali e` richiesto il consenso di entrambi i coniugi, nel caso di lontananza o altro impedimento di uno di essi1.

Per ‘‘lontananza’’, non deve intendersi qualsiasi ipotesi di temporaneo allontanamento (anche per motivi turistici o di lavoro), ma soltanto un impedimento effettivo e oggettivamente apprezzabile, anche con riferimento all’urgenza dell’atto che si deve compiere2. Poiche´, infatti, e` previsto che il coniuge possa rilasciare procura in favore dell’altro, il ricorso all’autorita` giudiziaria e` ammissibile soltanto se la lontananza o l’impedimento preclu- dano il conferimento del potere di rappresentanza volontaria (fatta salva l’ipotesi di estrema urgenza dell’atto da compiere).

Rientra certamente nella nozione di ‘‘lontananza’’, l’ipotesi ‘‘tipica’’ della scomparsa del coniuge (art. 48 c.c.): non esclude, infatti, il ricorso all’auto-

1La precedente norma dell’art. 222 c.c., che prevedeva che, in caso di lontananza o di

altro impedimento del marito, la moglie potesse essere autorizzata dal tribunale, se ne- cessario nell’interesse della comunione dei beni, ad assumerne temporaneamente l’ammi- nistrazione e, nei casi di necessita` o utilita` evidente, a compiere, con l’osservanza delle cautele eventualmente stabilite, atti di alienazione: sul punto, BUSNELLI, Comunione dei beni tra coniugi, in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, 270

2G

IUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989, 165; NAPOLI,

Notazioni sulla esclusione del coniuge dall’amministrazione, in Rass. dir. civ., 1980, 405; BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, in Tratt. Bessone, Il diritto di famiglia, IV, II, Torino, 1999, 269; VALIGNANI, L’amministrazione dei beni in comunione, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2008, 487.

rizzazione giudiziale di cui all’art. 182 c.c. la previsione della curatela prov- visoria, che risponde all’esclusiva esigenza di conservazione dei beni perso- nali dello scomparso e non interferisce, quindi, con il diverso rimedio previ- sto nell’ambito della comunione legale3. Viceversa, l’assenza e la dichiara- zione di morte presunta sono cause di scioglimento del regime di comunione legale e, pertanto, e` preclusa l’applicazione del rimedio dell’art. 182 c.c.4.

Per quanto concerne la nozione di ‘‘impedimento’’, vi rientra ogni situazio- ne di fatto o di diritto, che renda impossibile a uno dei coniugi l’effettivo esercizio del potere di amministrazione, come, ad esempio, l’incapacita` di intendere e di volere, la latitanza, l’abbandono della casa coniugale5, ecc. Tuttavia, e` insorto un contrasto, tra dottrina e giurisprudenza, nel caso di malattia che comporti incapacita` di intendere o di volere. Secondo un orien- tamento restrittivo6, infatti, nel caso di incapacita` destinata a protrarsi nel tempo, occorrerebbe applicare gli strumenti a tutela dell’incapace (interdizio- ne, inabilitazione, amministrazione di sostegno), senza alcuna possibilita` di fare applicazione dell’art. 182 c.c.; con l’ulteriore conseguenza che, in caso di infermita` che consenta l’interdizione, la possibilita` di sentire acclarata l’esclu- sione ‘‘di diritto’’ dall’amministrazione della comunione legale precluderebbe l’ottenimento dell’autorizzazione giudiziale al compimento di singoli atti.

In senso contrario7, si e` rilevato, invece, che le esigenze di tutela dell’in- fermo di mente non possono imporre la via della misura a protezione del- l’incapace e impedire il ricorso al piu` agile strumento dell’autorizzazione giudiziale ex art. 182 c.c.

3G

IUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 168; DE PAOLA, Il

diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, 1995, 557; in senso contrario, invece, stante la ‘‘specialita`’’ dell’art. 48 c.c., GABRIELLIG., Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Riv. dir. civ., 1981, I, 52.

4V

ALIGNANI, L’amministrazione dei beni in comunione, cit., 487

5Per quest’ultima ipotesi, contra F

INOCCHIARO A. e FINOCCHIARO M., Diritto di famiglia,

Milano, 1984, 1064, secondo cui la norma dell’art. 146 c.c. esaurirebbe gli effetti sanzionatori dell’allontanamento dalla casa familiare. Si obietta, tuttavia, che l’allontanamento non rileva, nell’art. 182 c.c., come presupposto per effetti sanzionatori, ma come fatto obiettivo che determina l’impossibilita` dei coniugi di procedere congiuntamente all’amministrazione straor- dinaria dei beni: GIUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 166, nt. 3.

6

A. Torino, 18.5.1998, in Giust. civ., 1999, I, 585, con nota di Finocchiaro M.; T. Torino, 25.10.1999, in Dir. famiglia, 2000, 686; A. Milano, 7.3.2003, in Famiglia e dir., 2003, 465, con nota di Gennari.

7La tesi assolutamente prevalente in dottrina e` favorevole all’applicazione dell’art. 182

c.c. anche nel caso di malattia, la cui condizione di incapacita` legittimi l’adozione di una misura a protezione dell’incapace: ANELLI, L’amministrazione della comunione legale, in Tratt. Zatti, III, Milano, 2002, 330; GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia, Art. 182, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2003, 333.

Vi e`, infine, la tesi di chi ritiene compatibile il procedimento di autorizza- zione ex art. 182 c.c. e l’adozione di una misura protettiva dell’incapace8.

Anche per l’autorizzazione prevista nell’art. 182 c.c., il giudice competen- te e` il tribunale ordinario (art. 38, disp. att., c.c.), che decide nelle forme del procedimento in camera di consiglio9. La richiesta puo` essere avanzata soltanto in relazione al compimento di atti specifici e non per una pluralita` di attivita` relative a rapporti giuridici diversi. E` inammissibile, a fortiori, un’autorizzazione a carattere generale per tutti gli atti per i quali e` necessa- rio il consenso congiunto10.

La norma prevede, infine, che il giudice, nell’autorizzare l’atto, possa stabilire eventuali cautele, per l’evidente scopo di tutelare le ragioni del coniuge lontano o impedito. Si trattera`, verosimilmente, di prescrizioni sul- l’accantonamento di somme o in vincoli di reimpiego. Non pare, invece, che il tribunale possa ordinare l’intestazione di un acquisto in capo al coniuge impedito11, posto che l’acquisto ‘‘separato’’, compiuto da un coniuge, entra in ogni caso a far parte della comunione legale.

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 128-130)

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