Come per l’ipotesi di cui alla lett. c), anche la personalita` dei beni che servono all’esercizio della professione e` giustificata in dottrina con l’intento
36B
ELLELLI, I beni d’uso strettamente personali, in La comunione legale, a cura di Bianca
C.M., I, Milano, 1989, 468 ss.; DOGLIOTTIM., L’oggetto della comunione legale tra coniugi:
beni in comunionede residuo e beni personali, in Famiglia e dir., 1996, 388; RADICE, La
comunione legale tra coniugi, cit., 138.
37L’accordo sulla destinazione personale del bene rientra, quindi, nell’ambito degli
accordi sull’indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.). Alla necessita` di tenere conto anche del tenore di vita della famiglia fa riferimento la dottrina, con la conseguenza che «in una famiglia particolarmente abbiente puo`, allora, considerarsi compatibile con la scelta di adozione della comunione legale destinare risorse per l’acquisto di beni di uso esclusiva- mente personale, anche di cospicuo valore (si pensi, ad esempio, ai gioielli, ad una barca o ad una automobile, a un garage da utilizzare come camera oscura o come laboratorio). Quando, invece, tale limite viene superato, i beni devono considerarsi in comunione legale anche se in concreto vengono utilizzati da un solo coniuge»: AULETTAT., Acquisti personali,
cit., 197; in senso analogo, DOGLIOTTIM., L’oggetto della comunione legale tra coniugi: beni in comunionede residuo e beni personali, cit., 388.
38Cosı`, A
ULETTAT., Acquisti personali, cit., 197; in senso contrario, TANZI, Beni destinati
all’impresa del coniuge e comunione legale, in Riv. dir. civ., 1981, II, 41, secondo cui, se il bene proviene da un acquisto congiunto, non cade in comunione legale ma in comunione ordinaria.
39AULETTA T., Acquisti personali, cit., 197, che osserva correttamente che possono
esistere giustificate ragioni per procrastinare l’inizio dell’utilizzazione esclusiva.
40G
ABRIELLIG., I rapporti patrimoniali tra coniugi, cit., 68; TANZI, Beni destinati al-
l’impresa del coniuge e comunione legale, cit., 44; in senso critico, invece, AULETTA T.,
Acquisti personali, cit., 205, che sottolinea l’esigenza di prevenire facili frodi, per effetto del’acquisto di beni che vengano momentaneamente destinati ad uso personale, per esserne poi distolti, persino mediante alienazioni, cosı` incrementando il solo patrimonio personale.
del legislatore di garantire una sfera di intangibile manifestazione della li- berta` e dell’autonomia del singolo coniuge, talvolta riferita a valori addirit- tura costituzionali41.
Proprio alla luce di tale ratio della norma, la nozione di ‘‘professione’’ e` interpretata estensivamente42, riferendola non soltanto alle professioni libe- rali, ma a qualsiasi attivita` lavorativa, sia autonoma sia subordinata, che richieda l’uso di oggetti strumentali.
Controverso e` il caso in cui la professione sia svolta congiuntamente dai coniugi (ad esempio, i coniugi avvocati in regime di comunione legale). Secondo una prima tesi43, i beni strumentali alla professione sarebbero esclusi dalla massa della comunione legale, anche in ragione del divieto contenuto all’art. 210, 28 co., c.c.: sui beni strumentali alla professione si costituirebbe, pertanto, una comunione ordinaria. Secondo altra opinione44, invece, i beni strumentali appartengono alla comunione legale, perche´, in tal caso, la ratio dell’esclusione non ha ragione di operare dal momento che non sussiste una liberta` individuale di lavoro da tutelare ma quella di ambe- due i coniugi.
Si e` gia` esposta45la questione dell’estensione della nozione di ‘‘professio-
41R
USSOE., L’oggetto della comunione legale, cit., 207 ss., ove si richiamano le norme
degli artt. 2, 35 e 41 cost. In senso condivisibilmente critico, invece, si osserva che «le disposizioni della Carta fondamentale, ... nel contesto delle questioni attinenti al diritto patrimoniale della famiglia vengono talora sovraccaricate di significato»: BECCARAA., I beni personali, cit., 175.
In effetti, la realizzazione della personalita` del coniuge attraverso l’esercizio della pro- fessione puo` configurarsi parimenti anche nell’ipotesi in cui i beni strumentali siano di proprieta` di entrambi (in comunione legale o ordinaria), ovvero appartengano soltanto all’altro coniuge o a un terzo; non si comprende, infatti, perche´ il diritto del coniuge alla libera espressione della sua personalita` o la tutela del lavoro richiederebbero necessaria- mente la ‘‘proprieta`’’ dei beni destinati all’esercizio della professione: per tali considerazioni, sia consentito il rinvio a PALADINI, Una ricostruzione alternativa all’illogica distinzione tra
beni aziendali e beni professionali nel regime di comunione legale, in Nuova giur. comm., 2006, I, 933 ss.
42R
ADICE, La comunione legale tra coniugi, cit., 144, che formula esemplificativamente i
casi del medico dipendente ospedaliero che usi propri strumenti di lavoro, o del magistrato che possieda una biblioteca di testi giuridici. In senso parimenti estensivo, SCHLESINGER, in
Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, III, Padova, 1992, 153; GIONFRIDA DAINO, I beni destinati
all’esercizio della professione, in La comunione legale, a cura di Bianca C.M., Milano, 1989, 481; DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 485; AULETTAT., Gli acquisti personali, cit., 198; OBERTO, I beni personali, cit., 426.
43D
EPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 485.
44Cosı`, A
ULETTA T., Gli acquisti personali, cit., 200; nello stesso senso, GABRIELLI G.,
I rapporti patrimoniali tra coniugi, cit., 68; GIONFRIDADAINO, I beni destinati all’esercizio della professione, cit., 484.
ne’’ all’attivita` imprenditoriale e le non condivisibili ragioni per le quali – nonostante il chiaro tenore letterale, che menziona in senso limitativo le aziende facenti parte della comunione – la giurisprudenza ritiene che i beni destinati all’esercizio dell’impresa siano disciplinati esclusivamente dal- l’art. 178 c.c. Invero, tale ultima previsione deve ritenersi una norma specia- le rispetto all’art. 179, lett. d), c.c., posto che, mentre i beni destinati all’e- sercizio della professione restano definitivamente personali, i beni strumen- tali all’esercizio dell’impresa cadono in comunione legale de residuo, ma non sussiste alcuna plausibile ragione per impedire ai coniugi di precludere tale ingresso in comunione con il consenso del coniuge non imprenditore nelle forme dell’art. 179, 28 co., c.c.
Come per i beni destinati ad uso strettamente personale, anche la perso- nalita` dei beni strumentali alla professione richiede che l’acquisto sia stato compiuto separatamente dal coniuge e che la destinazione allo svolgimento della professione sia stata programma contestualmente all’acquisto. Irrile- vante e`, invece, l’utilizzo di risorse personali o della comunione legale (salvo, in quest’ultimo caso, l’obbligo di rimborso ex art. 192 c.c.)46. Nel caso in cui la destinazione termini di essere attiva, invece, il bene resta personale, sia perche´ non v’e` ragione per escludere che la medesima destinazione possa essere ripristinata, sia perche´ il coniuge potra` compiere surrogazioni ai sensi dell’art. 179, lett. f), c.c.47.
Con riguardo al ‘‘nesso di funzionalita`’’ tra i beni e l’esercizio della pro- fessione, si contrappongono una tesi restrittiva48, che considera personali i soli beni strettamente indispensabili allo svolgimento dell’attivita`, e una tesi estensiva49che esclude dalla comunione i beni concretamente ed effettiva- mente destinati alla professione.
46B
ELLELLI, I beni d’uso strettamente personali, cit., 475; GIONFRIDADAINO, I beni desti-
nati all’esercizio della professione, cit., 496. Secondo RIMINI, Acquisto immediato e diffe-
rito nella comunione legale fra coniugi, cit., 278-280, se l’acquisto e` effettuato con i frutti o i proventi di cui all’art. 177, lett. b) e c), c.c., il bene sara` personale, salvo tenere conto della provvista impiegata per determinare il credito complessivo dell’altro coniuge rispetto alla comunione de residuo.
47Pienamente convincenti, sul punto, le argomentazioni di B
ECCARAA., I beni personali,
cit., 180-182. Secondo altra parte della dottrina, invece, la cessazione della destinazione alla professione determina la caduta del bene in comunione legale: AULETTA T., Gli acquisti personali, cit., 205.
48S
CHLESINGER, Della comunione legale, cit., 375; DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della
famiglia coniugale, cit., 485.
49
DOGLIOTTIM., L’oggetto della comunione legale tra coniugi, cit., 388; AULETTAT., Gli acquisti personali, cit., 204; BECCARA A., I beni personali, cit., 179 ss.; OBERTO, I beni personali, cit., 428.
A sostegno della prima interpretazione – oltre al timore di un’eccessiva dilatazione del patrimonio personale, a scapito della comunione legale50– si e` dato rilievo anche al dato letterale della norma che, a differenza della lett. c), non fa riferimento alla mera destinazione, ma una obiettiva relazione di strumentalita`51. Sul medesimo piano testuale, si e` osservato52, pero`, che nell’art. 179, lett. d), c.c. il legislatore si e` astenuto dall’esplicitare il requisito della ‘‘indispensabilita`’’, come avvenuto, invece, in altre previsioni normative (ad esempio, l’art. 514, n. 4, c.p.c., ove si menzionano gli strumenti, oggetti e libri «indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore»). L’interpretazione piu` flessibile appare, quindi, preferibile e il rischio dell’eccessiva dilatazione della categoria puo` essere scongiurato fa- cendo riferimento, anche in tal caso, al tenore di vita, alle disponibilita` economiche della famiglia, al tipo di attivita` esercitata, al suo livello di sviluppo e di redditivita`53.
8. I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche´ la pensione