La destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa puo` avvenire anche semplicemente ‘‘di fatto’’ e deve escludersi che il coniuge abbia l’onere di rendere alcuna dichiarazione al momento dell’acquisto, analoga a quella prevista per la surrogazione di beni personali [art. 179, lett. f), c.c.]15. Anche nel caso di beni immobili o mobili registrati non occorre l’adempimento di alcuna forma di pubblicita` per opporre ai terzi la destinazione aziendale del bene16. Trattandosi, tuttavia, di una deroga alla regola generale di acquisi- zione degli acquisti nell’oggetto della comunione legale [art. 177, lett. a), c.c.], l’onere di provare la destinazione aziendale grava su chi abbia interesse a far valere la circostanza (oltre al coniuge imprenditore, quindi, anche gli eventuali creditori personali del medesimo)17.
14Si pensi, ad esempio, al coniuge che, in vista della separazione personale, assuma
simulatamente obbligazioni nei confronti di terzi compiacenti al solo fine di azzerare il valore dei beni destinati a cadere nella massa patrimoniale comune.
15In questo senso, Cass., 29.11.1986, n. 7060, cit. In dottrina, G
ALASSO, Del regime pa-
trimoniale della famiglia, Art. 178, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2003, 271. Per la necessita` di dichiarare la destinazione del bene al momento dell’acquisto, SCHLESIN- GER, Della comunione legale, cit., 143; DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia
coniugale, Milano, II, 1995, 466.
16L
UMINOSO, Comunione coniugale e acquisto di beni destinati all’esercizio della pro-
fessione o dell’impresa individuale, cit., 1025.
17DIMARTINOP., La comunione legale tra i coniugi: l’oggetto, in Il diritto di famiglia,
Dubbi sorgono nel caso di mutamento della destinazione nel corso della comunione legale. Secondo una prima tesi18, il bene che, a fronte di una destinazione originaria, cessi di essere utilizzato in senso strumentale all’e- sercizio dell’impresa, diviene automaticamente oggetto di comunione imme- diata. Secondo una diversa opinione19, invece, occorre salvaguardare la li- berta` dell’imprenditore anche nella dinamica della gestione, sicche´, se il bene e` stato originariamente destinato all’impresa, la sua sottrazione dall’u- niversitasaziendale sarebbe ininfluente fino allo scioglimento della comu- nione legale.
Gli ‘‘incrementi’’ consistono nell’aumento di valore dei beni aziendali riferito all’intervallo temporale tra la costituzione dell’azienda (nel caso di azienda costituita dopo il matrimonio) e lo scioglimento della comunione. Essi comprendono i nuovi investimenti, i miglioramenti degli impianti, il consolidamento dell’avviamento20.
Nel caso di azienda costituita precedentemente al matrimonio, devono essere considerati ‘‘incrementi’’ anche i beni acquistati manente communio- ne e destinati all’esercizio dell’impresa21.
18J
ANNARELLI, Impresa e societa` nel nuovo diritto di famiglia, in Foro it., 1977, V, 266;
GIACCARDIMARMO, La partecipazione in societa` di persone in sistema di comunione legale
tra coniugi, in Giur. comm., 1980, 640.
19C
ORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt Cicu-Messineo, Milano, 1979, I,
128. Ad analoga soluzione dovrebbe pervenirsi nel caso di alienazione di bene aziendale: il denaro ricavato dall’acquisto dovra` essere considerato ‘‘personale’’ del coniuge imprendi- tore fino al momento dello scioglimento della comunione.
Per un’analitica disamina delle varie opinioni, anche rispetto alla speculare fattispecie di destinazione aziendale di bene caduto in comunione immediata, DIMARTINOP., La comu-
nione legale tra i coniugi: l’oggetto, cit., 112.
20C
OLUSSI, Impresa e azienda coniugale, in Enc. Giur., XVI, Roma, 1989, 2; DEPAOLA, Il
diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 467; DIMARTINOP., La comunione legale
tra i coniugi: l’oggetto, cit., 107.
21Come rilevato esattamente in dottrina, infatti, «mediante il concetto di incrementi, ...
si e` voluto attribuire rilevanza – tenuto conto che la fattispecie regolamentata concerne un’attivita` gia` in essere prima della celebrazione del matrimonio – unicamente alle utilita` sopravvenute, poiche´ e` soltanto con l’instaurazione del regime di comunione che nascono quelle istanze di partecipazione che informano il regime stesso. Se di cio` si tiene conto, non sembra possano avanzarsi dubbi sull’inclusione nel concetto di incrementi e, quindi, di utilita` sopravvenute economicamente valutabili, anche dei beni successivamente acquistati e destinati a far parte del patrimonio aziendale»: BALESTRA, Attivita` di impresa e rapporti familiari, cit., 60.
Art. 179 – Beni personali(1)
[1] Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalita` o nel testamento non e` speci- ficato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro acces- sori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comu- nione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche´ la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita` lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali so- praelencati o col loro scambio purche´ cio` sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
[2] L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e` escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclu- sione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
( 1 )Articolo cosı` sostituito dall’art. 58, l. 19.5.1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
commento di Mauro Paladini
Sommario: 1. Le categorie di beni personali. - 2. I beni di proprieta` del coniuge prima