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Allontanamento dalla casa familiare e “braccialetto elettronico” classico: un’aporia

MODIFICHE ALL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

3. Allontanamento dalla casa familiare e “braccialetto elettronico” classico: un’aporia

Sul secondo fronte, è il Parlamento – in sede di conversione del provvedi- mento di matrice governativa – l’artefice dell’intervento di chirurgia normativa operato sull’ultimo comma dell’art. 282-bis c.p.p.: per tutti i delitti indicati, commessi a danno dei prossimi congiunti o del convivente, il giudice può di- sporre la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare «anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis» c.p.p.

Con questo inciso, l’utilizzo degli strumenti elettronici di controllo a distan- za, finora relegato tra i confini degli arresti domiciliari, straripa dai suoi originari argini e si innesta definitivamente nell’alveo di un’altra misura cautelare.

Va, da subito, evidenziato che l’esigenza di ricorrere alla “misura carcera- ria” come extrema ratio, sempre più avvertita negli ultimi decenni, anche al fine di porre un freno al delicato e ormai endemico fenomeno del sovraffolla- mento degli istituti penitenziari, si è tradotta in una tendenza ad ampliare il ricorso alle misure alternative alla detenzione e alle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, nella consapevolezza della necessità di predisporre parallelamente meccanismi “di controllo” che consentissero di verificare il ri- spetto delle prescrizioni imposte ai soggetti coinvolti.

In tale ottica va letto l’art. 275-bis c.p.p. – introdotto nel codice di rito dal d.l. 24 novembre 2000, n. 34125

(art. 16), conv., con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 –, che autorizza il giudice che dispone la misura degli arresti domiciliari – anche in sostituzione della custodia cautelare – a prescri- vere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, «l’adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo» – quelli che, con un’espressione più immediata ed effica- ce, sono stati definiti da subito «braccialetti elettronici» –, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria e sempre che vi sia il consenso dell’imputato. Con gli stessi provvedimenti normativi, si è previsto all’art. 47-ter, comma 4-bis, ord. penit. che le disposizioni di cui all’art. 275-bis c.p.p. trovino applicazione anche in caso di esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

se la legge di conversione, introducendo l’inciso «limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate», ha probabilmente pensato di escludere dalla tutela cautelare ex art. 282-bis, comma 6, c.p.p. i soli reati rimasti di competenza del giudice di pace, di fatto, «nel sistema iper- parcellizzato, e disseminato di trabocchetti, che si è venuto a creare per effetto di questi interventi normativi scoordinati da esso resta fuori anche il caso delle lesioni volontarie lievissime in danno del convivente, che pure alla cognizione del giudice di pace è stata sottratto».

Nella stessa prospettiva vanno letti i recenti decreti c.d. “svuota carceri”: il primo, del 201126

, che ha ampliato la platea dei soggetti ammessi alla deten- zione domiciliare27

; il secondo, del 201328

, che, nel chiaro intento di “rilancia- re”, sia in sede cautelare che esecutiva, l’uso, mai decollato, del “braccialetto elettronico”, ha rafforzato l’ossatura dell’art. 275-bis c.p.p., trasformando in regola quella che per tredici anni è stata un’eccezione: il giudice, per gli arresti domiciliari e per la detenzione domiciliare, deve disporre le particolari moda- lità di sorveglianza elettronica non più «se lo ritiene necessario» ma «salvo che le ritenga non necessarie»29

.

E, nella stessa ottica, dovrebbe essere letta anche la legge di conversione del d.l. in commento che, autorizzando il giudice ad utilizzare le modalità ex art. 275-bis c.p.p. per “controllare” la corretta esecuzione del divieto di avvi- cinamento alla casa familiare, fornirebbe una valida alternativa allo strumento carcerario per azzerare – o, comunque, ridurre –, il rischio per il congiunto o il convivente di subire “violenze di genere”.

Non è certo questa le sede opportuna per mettere a fuoco le luci e le om- bre che emergono tra le pieghe dell’art. 275-bis c.p.p.30

, né quella per riper-

26Il riferimento è al d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, recante Interventi urgenti per il contrasto

della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, convertito, con modifiche,

dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

27Cui, appunto, può applicarsi il “braccialetto elettronico”: l’art. 3 del citato d.l. è interve- nuto sulla rubrica e sull’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, innalzando da dodici a di- ciotto mesi il limite di pena detentiva, anche residua, che va eseguita presso il domicilio.

28D.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fonda-

mentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito dalla recen-

tissima legge 21 febbraio 2014, n. 10. In arg. cfr. C.FIORIO, Diritto penitenziario e giurispruden-

za di Strasburgo, in Proc. pen. giust., 2014, p. 121 ss.

29

Art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 146/2013. Va precisato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del d.l. in questione, l’efficacia della disposizione di cui al comma 1, lett. a) è differita al gior- no successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.

30Per tutti, cfr. D.C

ARCANO-D.MANZIONE, Custodia cautelare e braccialetto elettronico – Le

nuove norme in materia di separazione dei processi, giudizio abbreviato, custodia cautelare e con- trollo elettronico delle persone sottoposte a misura detentiva (d.l. 341/2000 conv. in l. 4/2001),

Giuffrè, Milano, 2001; L.CESARIS, Dal panopticon alla sorveglianza elettronica, in M.BARGIS (a cura di), Il decreto “antiscarcerazioni”, Giappichelli, Torino, 2001, p. 49 ss.; G.CONTI, Decreto

“anti-scarcerazioni”: celerità processuale e controlli nell’esecuzione della pena. Introduzione. Modi- fiche al codice di procedura penale, in Dir. pen. proc., 2001, fasc. 3, p. 303 ss.; M.F.CORTESI, Ar-

resti domiciliari, Giappichelli, Torino, 2012, p. 98 ss.; EAD., Misure cautelari coercitive (controlli

esecutivi e trasgressioni), voce on line del Digesto della procedura penale, diretto da A.SCALFATI,

Giappichelli, Torino, 2012; P.GIORDANO, Sulla gestione del controllo a distanza le prime incognite

correre l’infelice storia del rapporto costo/utilizzo del “braccialetto elettroni- co”31

e scandagliare le ragioni dello scarso appeal registrato in Italia32

da que- sto oggetto “misterioso”33

, invece largamente utilizzato – e con successo – in diversi Paesi europei e d’oltre oceano34

; profili tutti, importanti, quelli men- zionati, che sappiamo essere affidati ad altri commentatori.

Ma, in questa sede, non ci si può esimere dallo sgomberare immediatamen- te il campo da un possibile equivoco interpretativo nel quale è facile incappare a causa dell’asettica formulazione dell’inciso di nuovo conio.

Come è noto, al momento, il “monitoraggio elettronico” – che è un insieme di dispositivi tecnici utilizzati per accertare la presenza di un individuo in una località specifica – può essere attuato attraverso tre sistemi – più o meno sofi-

nico?, in Riv. di polizia, 2000, fasc. 3-4, p. 262 ss.; F.FIORENTIN, Decreto svuotacarceri, (d.l. 23 di-

cembre 2013, n. 146), in Il penalista, Giuffrè, Milano, 2014, p. 16 ss.; A.MARANDOLA, voce Brac-

cialetto elettronico, in Il diritto-Enc. giur., Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, vol. II, p. 606 ss.

31Basti solo ricordare che la prima Convenzione tra Ministero dell’Interno e Telecom, per il periodo 2003-2011, ha comportato un esborso di denaro pubblico, censurato anche dalla Corte dei Conti (cfr. la deliberazione del 13 settembre 2012, n. 11, consultabile su www.cortedeiconti.

it), pari a 81,3 milioni di euro per la fornitura di quattrocento braccialetti, di cui solo quattordi-

ci effettivamente utilizzati, mentre la seconda convenzione, sempre con Telecom, prevede, per il periodo 2012-2018, un costo di 9 milioni di euro all’anno per la fornitura di duemila braccialet- ti, di cui, ad oggi, ne risultano effettivamente utilizzati solo cinquantacinque, su disposizione di giudici di soli otto uffici giudiziari.

Non è inutile precisare che il TAR Lazio (Roma, Sez. I-ter, 1° giugno 2012, n. 4997) ha di- chiarato inefficace – non immediatamente, ma alla data del 31 dicembre 2013 – la seconda Convenzione quadro stipulata con Telecom, accogliendo il ricorso proposto da una società di telecomunicazioni – Fastweb – contro l’avviso di aggiudicazione, in favore di Telecom, della procedura negoziata indetta, senza previa pubblicazione del bando di gara, dal Ministero dell’Interno per la fornitura del servizio di “controllo elettronico” in questione.

Il Consiglio di Stato (Sez. III, ord. 7 gennaio 2013, n. 25), poi, ha adottato una decisione in- terlocutoria sul successivo ricorso presentato contro la sentenza del TAR Lazio da Telecom – ad avviso della quale una corretta applicazione della direttiva ricorsi 2007/66/CE, in particolare di quanto previsto all’art. 2-quinquies, par. 4, vieterebbe, nel caso di specie, di dichiarare l’ineffica- cia della Convenzione –, demandando alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un quesito di natura pregiudiziale sull’efficacia della Convenzione in parola. È rimandata, dunque, al 2014 l’eventuale emanazione della gara pubblica d’appalto per il conteso affidamento ministeriale.

32

Difficile da individuare le ragioni dello scarso utilizzo del “braccialetto elettronico”, an- che perché il servizio è già totalmente pagato e il giudice che lo applica non deve liquidare al- cun compenso.

33

Ben si attaglia l’aforisma di Pietro Metastasio: «Che vi sia ciascun lo dice, dove sia, nessun lo sa».

34

Lo strumento è stato adottato con successo negli USA, in Canada, in Australia e, in Euro- pa, da Gran Bretagna, Svezia, Belgio, Olanda, Svizzera, Germania, Francia e Spagna. Sul punto, v. infra, nota 49.

sticati, a seconda della tecnologia impiegata –, basati su un trasmettitore per- sonale da applicare al polso o alla caviglia35

.

Il primo – quello meno costoso – prevede un controllo telefonico ad inter- valli casuali36

; il secondo – detto anche monitoraggio continuo – consente al trasmettitore personale di emettere un segnale radio che viene ricevuto da un’apparecchiatura presente nella abitazione del soggetto e collegata in ma- niera stabile alla linea telefonica; il terzo – detto drive by –, utilizzabile anche in assenza di un apparecchio telefonico, funziona tramite GPS.

Ora, il “braccialetto elettronico” ex art. 275-bis c.p.p., regolamentato, nei suoi gangli pratici, dal d.m. 2 febbraio 200137

, appartiene alla seconda categoria. Nell’allegato I del decreto attuativo38

si precisa che per realizzare un siste- ma di controllo a distanza del soggetto ristretto ai domiciliari39

sono necessarie tre componenti: un dispositivo di controllo, costituito da trasmettitore (com- ponente mobile) e ricevitore (componente fissa), una linea telefonica e un si- stema informatico centrale. Il ricevitore, installato presso l’abitazione, capta gli impulsi radioelettrici40

emessi dal trasmettitore applicato alla caviglia dell’im- putato41

e li invia, a sua volta, tramite linea telefonica, al sistema informatico centrale che, situato presso le sedi operative delle forze dell’ordine42

, traccia un sistema di allarme perimetrale che si attiva in caso di allontanamento dal domicilio dell’individuo cui sia applicato il “braccialetto” e avvisa in tempo reale la struttura di polizia giudiziaria competente sul territorio per un imme- diato controllo in loco.

Ciò premesso, non può sfuggire come il “braccialetto elettronico”, quello di-

35

In arg. si rinvia a G.BUTTARELLI-M.MARINARI, “Braccialetto elettronico” e misure alterna-

tive alla detenzione, in Cass. pen., 1995, 10, p. 2733 ss.

36Durante la conversazione telefonica, basata su alcune domande prefissate, viene impiegato un sistema elettronico di riconoscimento della voce. L’identità effettiva della persona viene con- fermata, alla fine, da un segnale emesso dal trasmettitore personale e ricevuto dall’unità centrale di elaborazione.

37

L’attuazione pratica di tale strumento elettronico di controllo è stata demandata, ai sensi dell’art. 19 d.l. n. 341/2000, ad una fonte normativa secondaria: il decreto ministeriale emanato il 2 febbraio 2001 (in G.U. 15 febbraio 2001, n. 38) dal Ministro dell’Interno, di concerto col Ministro della Giustizia; scelta giustificata dalla necessità di utilizzare uno strumento normativo più duttile e capace di adeguarsi, con maggiore rapidità, alle innovazioni del settore. V., sul punto,M.F.CORTESI, Arresti domiciliari, cit., p. 103; L.CESARIS, Dal panopticon alla sorve-

glianza elettronica, cit., p. 59.

38In particolare, negli artt. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.0. 39

In sede cautelare (arresti domiciliari) o esecutiva (detenzione domiciliare). 40

A banda di frequenza compresa tra i 433,05 ed i 434,79 MHz. 41

Che deve essere a tenuta stagna, di materiale ipoallergico e di dimensioni e peso contenuti. 42Esso è installato a cura del personale Telecom.

segnato “su misura” per gli arresti domiciliari (e per la detenzione domiciliare) – realizzato, cioè, in modo tale da segnalare gli spostamenti dell’imputato dai limiti di un determinato raggio di azione preimpostato (il domicilio) –, presenta un indiscutibile connotato di inadeguatezza funzionale se “indossato” dal sog- getto “allontanato” dalla casa familiare: quest’ultimo, diversamente da chi è ri- stretto ai domiciliari – che ha l’obbligo di non muoversi dalla propria abitazio- ne –, gode ontologicamente di una completa mobilità sul territorio, salvo il di- vieto di raggiungere e/o avvicinarsi all’abitazione del congiunto o convivente43

. E, allora, la fisionomia empirica della cautela de qua induce a ritenere che il richiamo contenuto nell’art. 282-bis c.p.p. alle «modalità di controllo previste all’articolo 275-bis» c.p.p. non alluda al “braccialetto elettronico” classico, de- scritto nel d.m. del 2001, bensì ad altri strumenti tecnici che, più congeniali alla misura in questione, consentano il controllo a distanza dell’adempimento dell’obbligo di non avvicinarsi all’abitazione familiare. Il pensiero corre a quelli – della terza categoria su esposta – che si fondano su un sistema di mo- nitoraggio tramite GPS.

D’altronde, non si può fare a meno di segnalare come una quota (10%) della nuova fornitura di duemila “braccialetti elettronici”, prevista dalla se- conda convenzione stipulata dal Ministero degli interni con Telecom, per il

periodo 2012-201844

, è stata riservata al c.d. outdoor tracking45

, ovverosia al monitoraggio dei soggetti sottoposti al controllo mediante sistema GPS. E, la soluzione è, di certo, da ricondurre alla legge sul “Femminicidio”.

4. Strumenti di controllo per il congiunto o convivente allontanato: lu-

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