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L’ampliamento del novero dei provvedimenti oggetto di comunica zione

L’AVVENTO DELLA PERSONA OFFESA NELLE DINAMICHE CUSTODIAL

6. L’ampliamento del novero dei provvedimenti oggetto di comunica zione

Quanto all’ampiezza del profilo oggettivo mette conto rilevare come, nel- l’ambito del d.l. n. 93/201343

, si fosse inserito nel medesimo art. 299 c.p.p. un comma 2-bis con cui si stabiliva che i provvedimenti relativi alle misure dell’al- lontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p. e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’art. 283-ter c.p.p., dovessero essere «immediatamente comunicati al difensore dalla per- sona offesa o in mancanza di questo alla persona offesa e ai servizi socio-assi- stenziali del territorio». Difatti si era ritenuto, in un primo momento, di limi- tare l’ambito di conoscibilità dell’esistenza di provvedimenti cautelari in capo al presunto reo unicamente a queste due misure, coniate, come noto, la prima nell’ambito della citata legge 5 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la

violenza nelle relazioni familiari», e la seconda ad opera del d.l. 23 febbraio

2009, n. 11, recante «Misure urgenti in tema di sicurezza pubblica e di contrasto

alla violenza sessuale, nonché di atti persecutori» conv. con legge 23 aprile

2009, n. 38.

Tale obbligo risultava collocato all’interno di un ulteriore gruppo di modi- fiche, previste sempre dal comma 1 dell’art. 2 d.l. n. 93/2013, finalizzate ad «introdurre obblighi di costante comunicazione a tutela della persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare»44

e, in particolare comprendente, oltre alle misure di cui alla detta lett. b) relative all’art. 299 c.p.p., anche quelle portate dalla lett. g), che aggiungeva all’art. 408 c.p.p., un comma 3-bis che stabiliva che per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) l’avviso della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato dovesse essere in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa; e, inoltre, raddoppiava (da 10 a 20 giorni) il termine entro cui quest’ultima poteva visionare gli atti e presentare opposizione all’archivia- zione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari e quel- la di cui alla lett. h), che modificava il comma 1 dell’art. 415-bis c.p.p. preve- dendo – sempre nel caso in cui si procedesse per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) – a cura del pubblico ministero, l’obbligo di notifica anche al difensore della persona offesa (o, in mancanza alla stessa persona of- fesa) dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

43 Con l’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1.

44 Questa è la descrizione del pacchetto di modifiche in questione, di cui al citato art. 2, d.l. n. 93/2013, contenute nella Scheda di lettura per l’esame del progetto di legge C., disponibile all’indirizzo: documenti.camera.it/Leg17/Dossier/testi/D13093.htm.

Tale limitazione45

che, in effetti, ricalcava il contenuto dell’art. 282-qua-

ter46

(che impone l’obbligo di comunicare i provvedimenti di cui agli artt. 282-

bis e 282-ter c.p.p., all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’e-

ventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni nonché alla persona offesa e ai servizi socio assistenziali del territorio) doveva esser parsa, nella concitazione della decretazione d’urgenza, coerente e congeniale. Tuttavia questa stesura veniva rimaneggiata nel corso del dibattito parlamen- tare per la conversione, al fine di estendere i diritti di informazione relativi alle vicende cautelari anche al di là di quelle misure che, si riteneva, escludevano dal palcoscenico cautelare la vittima in tutti i casi in cui il giudice non si fosse limitato ad irrogare l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvici- namento ai luoghi frequentati dalla persona offesa47

.

45 Anche il Consiglio Superiore della Magistratura, nella relazione di commento al d.l. n. 93/2012 aveva ritenuto incoerenti rispetto all’impianto sistematico della riforma, le limitazioni degli obblighi di comunicazione a quei provvedimenti non custodiali, sebbene avesse comun- que già considerato di grande impatto l’ampliamento dell’obbligo di comunicazione delle vi- cende evolutive anche in tale prima versione, limitata appunto alle sole misure dell’allontana- mento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis e dell’interdizione di cui all’art. 282-ter c.p.p., non tanto in riferimento alle ipotesi di adozione (ricordiamo, difatti il già vigente art. 282-

quater) quanto in riferimento agli incombenti, onerosi in termini di tempo ed appesantimento

della macchina processuale, relativi agli oneri di comunicazione in caso di revoca e sostituzione come pure di richiesta di revoca o sostituzione. Cfr., Relazione CSM, III/1/2013, p. 7, consul- tabile all’indirizzo www.cortedicassazione.it, p. 8.

46 Introdotto come noto, dall’art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv., con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

47

La relatrice presso la Commissione Giustizia della Camera in sede referente, nella seduta del 6 settembre 2013, difatti afferma: «Quanto agli obblighi di costante comunicazione a tutela della persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare di cui all’art. 2, comma 1, l’intervento normativo appare forse eccessivamente limitato, poiché prevede l’intro- duzione di obblighi di comunicazione in relazione solo ad alcune misure cautelari e solo alle vicende procedimentali di alcuni reati. Non si ravvisa, di contro, nessun tentativo di un più am- pio riconoscimento del diritto dell’offeso alla comunicazione dei dati procedimentali rilevanti per i suoi interessi, in coerenza con le indicazioni della direttiva 2012/29/UE recante “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”».

Con specifico riferimento al nuovo obbligo di notifica, a pena di inammissibilità, della ri- chiesta di revoca delle misure previste dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., esprime talune per- plessità sul fatto che nessun obbligo analogo sia previsto per la richiesta di modifica di misure cautelari più gravi applicate, magari, proprio in relazione ad allarmanti fatti di «violenza dome- stica». Ritiene, inoltre, che si dovrebbe approfondire se sia effettivamente opportuna l’introdu- zione di un requisito di ammissibilità, connesso ad una notifica in una materia delicata come quella della gestione delle misure cautelari e, in ogni caso, la sua compatibilità con i tempi del- l’incidente cautelare. Cfr., XVII Legislatura, Bollettino Giunte e delle Commissioni parlamenta- ri, Commissioni Riunite (I e II) n. 76, d.l. n. 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurez-

Naturalmente il problema che si profilava era di una certa consistenza, dal momento che l’estensione tout court dell’obbligo di informazione (poste anche le conseguenze sanzionatorie di cui pure si dirà) avrebbe significato – anche al di là del ragionevole bilanciamento con le suesposte ambizioni di coprotagoni- smo della persona offesa – il consistente appesantimento di una macchina pro- cessuale che già scricchiola, anzi frana, sotto i colpi di una durata irragionevo- le, oltre a risultare davvero paradossale e schizofrenico, specie se inquadrato nel già detto straripante flusso di provvedimenti cosiddetti svuotacarceri.

Al termine della discussione legislativa, dunque, il compromesso che si de- cise di raggiungere portò l’iniziale formulazione ad essere rimpiazzata dall’at- tuale48

che impone, invece, che debbano essere immediatamente comunicati, ad opera della polizia giudiziaria, agli stessi soggetti già menzionati, oltre ai provvedimenti di cui agli artt. 281-bis e 282-ter c.p.p., anche quelli compor- tanti l’imposizione di divieti ed obblighi di dimora ex art. 283 c.p.p., l’appli- cazione degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p., della custodia cautelare in carcere ex art. 285 c.p.p. nonché la custodia cautelare in luogo di cura ex art. 286 c.p.p., nel caso in cui tali misure siano applicate nei procedimenti aventi ad oggetto “delitti commessi con violenza alla persona”.

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