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Il pastiche dei “reati commessi con violenza alle persone”

L’AVVENTO DELLA PERSONA OFFESA NELLE DINAMICHE CUSTODIAL

7. Il pastiche dei “reati commessi con violenza alle persone”

Proprio tale ultima locuzione merita qualche riflessione. È del tutto evidente come essa definizione rappresenti un sintomo e un risultato dello sforzo profuso per il raggiungimento di quell´equilibrio tra i tre valori cui innanzi si accenna- va49

: tutela della pubblica sicurezza, rafforzamento della sicurezza domestica e ambizione alla fulminea attuazione della direttiva 29/2012/EU. Peraltro la stes- sa formulazione si ritrova anche all’interno del nuovo art. 408, comma 3-bis, c.p.p. ove si prevede che «Per i delitti commessi con violenza alla persona,

za e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissa- riamento delle province. C. 1540 Governo. Comunicato, seduta del 6 settembre 2013, p. 9.

48 Già una prima lettura del d.l. n. 93/2013, in realtà aveva fatto rilevare una criticità sul punto, nel raffronto tra il testo approvato ed il contenuto della direttiva 2012/29/EU. Difatti, i commi 5 e 6 della direttiva prevedono il diritto della vittima di essere informata in merito alla condizione di «una persona posta in stato di custodia cautelare», caratterizzando probabilmen- te la limitazione dell’obbligo di comunicazione ai provvedimenti dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, quale attua- zione incompleta della direttiva medesima. Così, cfr., P. DE MARTINO, Le innovazioni introdotte

nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE,

consultabile all’indirizzo www.penalecontemporaneo.it, p. 4. 49 Cfr., § 1.

l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è eleva- to a venti giorni»50

.

Come prevedibile, allora, questa definizione di nuovo conio sin da subito ha interessato gli interpreti51

suscitando tutti i timori che una categoria extra- vagante rispetto alla sistematica di parte speciale del codice penale e ad essa trasversale era presumibile sollevasse52

.

È semplice rilevare come sicuramente non si possa far riferimento alla cate- goria dei “delitti contro la persona” compresi nel titolo XII del libro secondo del codice penale, e previsti negli artt. da 575 a 623-bis53

, anche perché in que- sta categoria non è formalmente compreso il delitto di maltrattamenti in fami- glia di cui all’art. 572 c.p., che, stante la necessità di mantenere una certa siste- maticità ermeneutica nonché rispettare un sia pur minimo criterio teleologico, non può dirsi estraneo alle finalità e all’impianto del d.l. n. 93/2013 e della sua legge di conversione, mirati al contrasto alla violenza domestica e di genere. Peraltro quale congruo argomento sistematico milita proprio il disposto dello

50

Anche l’evoluzione di tale norma, in effetti, racconta di questo tormentoso andirivieni nel- la selezione delle esigenze meritevoli di tutela: difatti nel d.l. n. 93/2013 il comma esordiva con le parole «per il reato di cui all’art. 572 c.p.»; mentre l’aggiornamento dell’art. 415-bis c.p.p. ha seguito un percorso che ha visto il passaggio da una prima stesura, – contenuta nell’art. 2, com- ma 2, lett. h), d.l. 14 agosto 2013, n. 93 – che introduceva l’obbligo di comunicare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore della persona offesa o, in mancanza di que- sto, alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. – ad una seconda versione, inserita in sede di conversione, che ha aggiunto al reato di maltrattamenti in famiglia quello di cosiddetto “stalking” di cui all’art. 612-bis c.p.

Mette pure conto ricordare, come, invece, nell’art. 101 c.p.p., sempre attraverso il richiamo agli obblighi di recepimento della citata direttiva 29/2012 EU, la novellazione abbia comportato un potenziamento conoscitivo a tutto campo in favore della vittima considerata tout court e per tutti gli eventuali reati – senza restrizione alcuna – in forza dell’innesto di due nuovi periodi nel comma 1 della disposizione, sulla scorta dei quali «al momento dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa del reato» della facoltà di nominare un difensore, nonché «della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».

51 Cfr., B

RICCHETTI, Braccialetto elettronico per chi viene allontanato, in Guida dir., 2013, n.

44, p. 94; si veda pure la circolare, consultabile all’indirizzo www.procuratrento.it/allegatinews/

A_2549.pdf, p. 15, in cui il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento definisce

la locuzione «infelice ed imprecisa». 52

Descrive la locuzione di «reati commessi con violenza alla persona» quale «esecrabile ge- neralizzazione», H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento

della vittima, cit., § 4.

53

Come sostenuto anche nella citata circolare n. 13/2013, p. 15, emessa dalla Procura di Tren- to tempestivamente pubblicata al fine di prevenire i problemi applicativi sul punto.

stesso comma 2-bis dell’art. 299 c.p.p., nella parte in cui si prevede l’obbligo di comunicazione anche ai servizi socioassistenziali dei provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285, 286 c.p.p.54

.

Probabilmente dovrebbero anche ritenersi esclusi dalla categoria i reati, seppure della stessa indole, ma perpetrati per il tramite della “minaccia” dal momento che tradizionalmente il concetto di minaccia, per l’appunto, è sem- pre stato utilizzato in maniera alternativa rispetto a quello di violenza, come succede ad esempio, negli artt. 336, 337, 338, 343, 353, 353-bis, 377, 377-bis, 385, 393, 507, 513-bis, 602-ter, 611, 628 e 634 c.p., a meno che non si accolga una interpretazione analogica, invero piuttosto funambolica55

.

Diciamo pure che problemi d’adeguamento della prassi si sono presentati già il mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 119/2013, e hanno da- to luogo a interpretazioni tendenzialmente restrittive della categoria «reati commessi con violenza alle persone»: ad esempio, il giudice delle indagini pre- liminari presso il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi56

, in un proce- dimento per il reato di rapina, sulla richiesta del difensore di modifica delle modalità applicative della misura cautelare degli arresti domiciliari, consentiva all’indagato di essere collocato presso una comunità terapeutica piuttosto che presso la propria abitazione, respingendo così l’istanza con cui il pubblico mi- nistero eccepiva l’inammissibilità della stessa richiesta sulla scorta della man- cata comunicazione della medesima alla persona offesa da parte della difesa. Pur non rappresentando la questione dirimente per la decisione, è assai inte- ressante notare come da subito il giudice si sia posto il dubbio relativo all’esat- ta ampiezza del concetto di «reati commessi con violenza alla persona» e a tale dubbio abbia guardato con la lente sistematico-teleologica, ritenendo preferi- bile interpretare quale “condotta violenta” ai fini dell’instaurazione di questo nuovo obbligo informativo, esclusivamente quella che si svolge e viene posta in essere in seno ad un esistente o pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, in cui, perciò, la violenza alla persona è, per così dire, ri-

54

Rilevato sempre dalla circolare della Procura di Trento, cit., ivi. 55

Così, pure, R. BRICCHETTI, Braccialetto elettronico per chi viene allontanato, cit., p. 94; A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., p. 99, che rileva pure co-

me «Stando al tenore letterale della disposizione, infatti, l’espressione sembrerebbe abbracciare tutti quei delitti che, tra gli elementi costitutivi, contemplano l’impiego di un’energia fisica di- retta contro una persona. Più in particolare, essa potrebbe operare avuto riguardo ai delitti di violenza o resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 336 e 337 c.p., ai reati di oltraggio a magistrato in udienza aggravato di cui all’art. 343, comma 3, c.p.; a quello di intralcio alla giu- stizia ed induzione a non rendere dichiarazioni, di cui agli artt. 377 e 377 bis c.p.; al delitto di evasione, di cui all’art. 385 c.p. nonché a quelli di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all’art. 393 c.p., di boicottaggio, di cui all’art. 507 c.p. e di rapina di cui all’art. 628 c.p.».

volta e mirata a danneggiare una determinata persona, contrapponendo que- sto concetto a quello di “azione violenta”, invece, del tutto occasionale e slega- ta da ogni preesistente rapporto. Anche quest’ultima soluzione, a sua volta, non è esente da perplessità, dal momento che la qualità di vittima occasionale non fa venir meno, per ciò soltanto, magari anche solo per il fatto di aver que- sta presentato denuncia, i pericoli rappresentati da eventuali ritorsioni e mi- nacce o altri episodi delittuosi57

.

8. Segue. Il diritto della persona offesa al contraddittorio cartolare

postumo a seguito di istanze di sostituzione e revoca

Ancora una parziale modifica nel passaggio dalla decretazione d’urgenza all’altrettanto urgente legislazione di conversione: nella prima sede, difatti, era- no stati collocati due periodi, rispettivamente, nei commi 3 e 4-bis dell’art. 299 c.p.p., al fine di stabilire che, sia durante le indagini preliminari sia dopo la chiu- sura delle stesse, la richiesta di adozione dei provvedimenti in questione fosse, a pena di inammissibilità, notificata, a cura dell’istante (indagato/imputato o pub- blico ministero), al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa (art. 2, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3, d.l. n. 93/2013). La legge di conversione ha riscritto sia il comma 3 sia il comma 4-bis dell’art. 299 c.p.p.

Cosicché attualmente, nella versione approvata dal Parlamento, il comma 3 stabilisce ora che, quando ci si trovi in costanza di indagini preliminari, la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure indicate nel comma 2-bis, debba, nel caso in cui non sia stata proposta in sede di interrogatorio di ga- ranzia, essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in man- canza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. L’innovazione più cla- morosa in tale contesto è quella che riguarda il diritto all’instaurazione di un vero e proprio contraddittorio cartolare, sebbene postumo: difatti il difenso- re e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notificazione, presentare memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p.58

. E il giudice, dal canto suo,

57

Pure prontamente sollevate in dottrina; Cfr., difatti, H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di

misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima, cit., § 4.

58 Anche se non si può non rilevare, a questo proposito, la “cacofonìa” in cui il legislatore incorre rinviando all’art. 121, che come noto, riguarda le memorie e le richieste delle “parti”, laddove, la persona offesa, almeno finora, non sembra ancora annoverabile in tale categoria.

Per ulteriori approfondimenti relativi ai temi della sostituzione e della revoca cautelare si rinvia anche, infra, M. BONTEMPELLI, Novità nelle procedure di revoca e sostituzione.

è tenuto ad attendere il decorso del predetto termine per procedere59

. Come pure è stato prontamente rilevato60

, dal momento che la finalità della norma risiede nella volontà di consentire un’interlocuzione alla persona offesa dal reato, sorge un dubbio su quali siano le dinamiche in quei casi – che, come detto, si è ritenuto di escludere dal novero delle ipotesi in cui occorre provve- dere alla comunicazione – in cui la richiesta sia stata proposta in sede di inter- rogatorio di garanzia. In effetti secondo una impostazione funzionalistica l’obbligo di interpello sarebbe espressamente escluso nel caso la richiesta di revoca sia proposta in sede di interrogatorio di garanzia «evidentemente, al fine di non indebolire la principale funzione assolta da tale strumento, finaliz- zata a consentire al giudice di valutare la permanenza delle condizioni di ap- plicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. non- ché di adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti di revoca o di sostituzione che si rendessero necessari in relazione alle dichiarazioni dell’im- putato»61

. La coerenza di tale spiegazione tuttavia non sgombera il campo da un’altra incoerenza relativa, invece, alla mancata equiparazione dell’interro- gatorio di garanzia alle altre ipotesi della convalida dell’arresto e del fermo, in

qualche modo accomunate da una medesima ratio62

.

Tali dubbi si sommano, poi, alla mancanza di chiarezza della disposizione, pure a seguito della correzione parlamentare, sul percorso da seguire in tutte le ipotesi in cui la revoca o la sostituzione venga assunta d’ufficio: nei casi pre- visti dall’art. 299, comma 3, c.p.p. (assunzione dell’incidente probatorio, ri- chiesta di proroga del termine delle indagini preliminari; assunzione dell’inter- rogatorio della persona in stato di custodia cautelare; in sede di udienza pre- liminare; in sede di giudizio) ovvero, ancora, quando la revoca o la sostituzio- ne della custodia in carcere sia disposta per ragioni di salute.

Il rinnovato art. 299 c.p.p. provvede con una disposizione ad hoc anche per le ipotesi di richiesta di revoca o di sostituzione delle misure dinanzi indicate quando ci si trovi in un momento successivo alla chiusura delle indagini pre- liminari: il comma 4-bis prevede che debba essere «contestualmente notificata,

59 In riferimento all’inserimento del presidio processuale dell’inammissibilità in caso di man- cata notifica della richiesta di sostituzione o revoca della misura, già nel commento al testo del d.l. n. 93/2013, il Consiglio superiore della magistratura, nella già citata Relazione III/1/2013, esprimeva perplessità sia per la dilatazione dei tempi per la revisione della cautela che tali adem- pimenti avrebbero comportato, sia per le difficoltà e la potenziale gravosità degli stessi, special- mente ove effettuati dai privati personalmente, poste peraltro l’esiguità dei mezzi a loro disposi- zione.

60 R. B

RICCHETTI, Braccialetto elettronico per chi viene allontanato, cit., p. 94.

61 A. D

IDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., p. 99.

62 R. B

a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domici- lio». Pur non essendo espressamente contemplato in questa sede, tramite ri- chiamo interno, il diritto al termine per la presentazione di memorie con il contestuale obbligo del giudice di astenersi dalla decisione per i due giorni successivi all’avvenuta notifica, sembra tuttavia scontato, per esigenza di si- stematicità e congruenza teleologica ritenere analogicamente applicabile la suesposta disciplina sul contraddittorio cartolare posticipato impostata nell’art. 299, comma 3, c.p.p.63

.

Mette conto notare, da ultimo, le ulteriori perplessità cui potrà dar luogo la lettura combinata dell’art. 282-bis e del nuovo art. 299 c.p.p., qualora debba- no essere irrogati, modificati o caducati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 della prima delle disposizioni in parola. Ora, mentre nel caso in cui si presenti la necessità di tutelare l’incolumità della persona offesa e dei suoi prossimi congiunti imponendo all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi individuati dal- l’art. 282-bis, comma 2, c.p.p., sembra più semplice ricondurre tali casi nel- l’alveo ordinario, stante la evidente comune natura “coercitiva” – con la con- seguenza di ritenere dovuta la comunicazione dell’istanza di cui all’art. 299, almeno nelle ipotesi di modifica in melius e/o revoca di una delle dette pre- scrizioni –; quanto alle eventuali misure economiche di cui all’art. 282-bis,

comma 364

, i dubbi rimangono invece più consistenti – anche tenendo presen- te la giurisprudenza che si è già pronunciata, facendo leva sulla lettera dell’art. 282-bis, comma 4, c.p.p., stabilendo la natura meramente accessoria delle stes- se65

– sia alla luce dell’aspetto relativo all’inammissibilità dell’istanza di sosti- tuzione e revoca provocata dalla mancata notifica della stessa all’offeso o al suo difensore, sia alla luce degli ulteriori dubbi relativi all’eventuale effetto diffusivo della patologia sul provvedimento cautelare emesso in assenza della detta notifica66

.

63

Così, anche, A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., p. 99. 64

Sui dubbi relativi a tali misure, sia riguardo alla disciplina dell’interrogatorio di garanzia, sia in merito al regime di impugnazione del provvedimento, cfr. S. ALLEGREZZA, La nuova mi-

sura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, cit., p. 109;C.MINNELLA, L’allontana-

mento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p.: problemi e prospettive, in Dir. fam. e delle perso- ne, 2006, p. 413.

65

Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 11361, in Riv. pen., 2004, 258. Nello stesso senso, an- che la dottrina. Cfr., F.PERONI, La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intra-

familiari, cit., p. 868; F.RANZATTO, Misure a tutela delle vittime delle violenze familiari, in Dir.

pen. proc., 2001, p. 1335; A.FIGONE, Commento alla l. 4 aprile 2001, n. 154, cit., p. 356.

Passando, invece, al disbrigo degli adempimenti previsti dalla disposizione di cui all’art. 299 c.p.p., mette conto rilevare come le comunicazioni ivi contem- plate debbano essere effettuate dalla polizia giudiziaria. Ora, a questo proposito va ricordato come gli artt. 97 bis e 98 disp. att. c.p.p., provvedano a regolare in modo compiuto la conoscibilità da parte della polizia giudiziaria della sosti- tuzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari (art. 97-bis disp. att. c.p.p.) nonché dell’estinzione della custodia in luogo di cura di cui all’art. 286 c.p.p. (art. 98, comma 2, disp. att. c.p.p.), dell’estin- zione degli arresti domiciliari, del divieto e dell’obbligo di dimora (art. 98, comma 3, disp. att. c.p.p.).

Tale disciplina, dunque, assicura sufficienti raccordi con l’autorità giudi- ziaria. L’unica questione da risolvere, peraltro, rimane quella relativa alla libe- razione dell’imputato ad esempio, che segua all’estinzione della misura ex art. 306 c.p.p., ovvero di revoca disposta in sede di riesame o di appello, nei quali, senza un’apposita comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria, la polizia non potrebbe provvedere ai nuovi obblighi sorti dalla rinnovata formulazione dell’art. 299 c.p.p.

Anche per quanto riguarda, poi, l’instaurazione del contraddittorio nei con- fronti dell’offeso mediante l’interpello obbligatorio di cui si è detto, si rinver- ranno sicuramente alcune difficoltà pratiche. Si è già accennato al fatto che la richiesta di revoca e sostituzione debba contestualmente essere notificata a cura della parte istante – anche per il tramite del servizio postale – e a pena di inam- missibilità, al difensore della persona offesa oppure, nel caso in cui non ci sia stata o comunque non risulti una previa nomina, al domicilio eletto o dichiarato dalla medesima. Le difficoltà in parola riguarderanno, infatti, proprio tutte le ipotesi in cui la persona offesa non abbia nominato un difensore e non abbia neanche dichiarato o eletto domicilio ovvero, ancor peggio, le ipotesi in cui ri- sulti irreperibile, e ciò anche in considerazione del fatto che il codice non con- tiene disposizioni volte alla raccolta della elezione o della dichiarazione di domi- cilio così come avviene, invece, per ovvie ragioni, in riferimento alla persona sot- toposta ad indagini, stante il disposto degli artt. 349, comma 3 e 161 c.p.p.

Ad ogni modo, rimane pur sempre da constatare come, anche qualora a di- sposizione dell’autorità procedente, la conoscibilità di tali dati da parte dell’in- dagato potrebbe non essere del tutto agevole, soprattutto quando ristretto agli arresti domiciliari o in carcere, specie ove si pensi all’eventualità astrattamente presupposta dalla recente riforma, in cui l’indagato stesso non si avvalga per l’assolvimento di tali oneri, dell’assistenza del difensore67

.

67

Cfr., ancora, A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., p. 100.

9. Le conseguenze della mancata informazione e del mancato inter-

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