L’ENFASI DELLE PRECAUTELE: ARRESTO IN FLAGRANZA E ALLONTANAMENTO
6. L’allontanamento di urgenza dalla casa familiare: contenuti e pre suppost
La tutela affidata alle precautele si completa con il nuovo instrumentum costituito dalla misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.
L’art. 384-bis c.p.p., nell’introdurre la nuova misura, dispone che la stessa possa essere adottata nei casi di «flagranza dei delitti di cui all’art. 282-bis, comma 6» c.p.p. Una breve rassegna dei reati in quella sede elencati pone da subito in evidenza dei difetti di coordinamento della disciplina che si traduco- no in limiti di operatività. È sufficiente al riguardo segnalare che, nel catalogo dei reati presupposti che consentono la misura di cui all’art. 384-bis c.p.p., si rinvengono reati quali quelli di cui agli artt. 600, 600-bis, comma 1, 603-ter, commi 1 e 2, 601, 602, 609-bis, comma 1, 609-quater, 609-octies c.p., in ordine ai quali la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza di fatto esclude l’ope- ratività della misura33
. A tale categoria si aggiunge quella relativa alle previsio- ni di cui agli artt. 582 c.p. (sopra i 20 giorni o comunque aggravata), 600-bis, comma 2, 600-ter, commi 3 e 4, 600-quater, comma 2, 609-bis, comma 3, 609-
quinquies c.p., in ordine alle quali è possibile tanto l’arresto in flagranza facolta-
tivo quanto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. In tal caso, l’e- ventuale ricorso ad una delle due misure è rimesso alla discrezionalità della
32Cfr. Cass., Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7305, L., in Cass. pen., 2010, p. 3929; negli stessi termini, v. Cass., Sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 10392, M., ivi, 2005, p. 2267; Cass., Sez. II, 23 ottobre 1998, P.M. in c. Apice, in Arch. nuova proc. pen., 1999, p. 206; Cass., Sez. IV, 12 marzo 1996, P.M. in c. Marenga, in Riv. pen., 1996, p. 1140.
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Vi sono poi reati, quali quelli di cui agli artt. 572, 612-bis e 600-quinquies c.p. per i quali è previsto il solo arresto obbligatorio in flagranza.
polizia giudiziaria che potrebbe anche decidere di non applicare nessuna delle due34
. Da ultimo, si annoverano quei reati per i quali è previsto il possibile ri- corso al solo allontanamento dalla casa familiare di cui agli artt. 570, 571, 600-
ter, comma 6, 612, comma 2, c.p. Emerge quindi una sovrapposizione del peri-
metro operativo dell’arresto in flagranza con quello dell’allontanamento dalla casa familiare; sovrapposizione che è indice di scarsa capacità di coordinamento normativo, cui si aggiunge una discutibile scelta sistematica costituita dall’inse- rimento dell’art. 384-bis c.p.p. nell’ambito del Titolo VI del Libro V denomina- to «Arresto in flagranza e fermo». Ma, se questi possono apparire problemi di forma privi di particolari conseguenze pratiche, occorre rilevare come anche la modulazione della fattispecie di cui all’art. 384-bis c.p.p. evidenzi forti criticità.
Si prevede, infatti, la possibilità di ricorrere all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare allorquando un soggetto è colto in flagranza di taluno dei reati in precedenza esaminati, ma solo se sussistono «fondati motivi per rite- nere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa».
Il presupposto legittimante la misura non è ancorato ad un semplice giudizio di pericolosità del soggetto35
o alla valutazione secondo cui la precautela costitui- sce l’unico strumento idoneo ad interrompere l’attività criminosa in atto. La norma sembra andare oltre gli ordinari schemi valutativi connessi alle precautele.
Dal momento in cui si chiedono «fondati motivi» che le condotte crimino- se possano essere reiterate con conseguente messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica o psichica della persona offesa, si echeggiano concetti tipici delle esigenze cautelari ricalcanti il c.d. pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Non deve però sfuggire come la valutazione che la polizia giudiziaria è
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Per mera esigenza di completezza informativa, si segnala come l’art. 381, comma 2, lett.
b), c.p.p. continui a prevedere un’ipotesi di arresto facoltativo in flagranza in ordine ai reati di
cui agli artt. 319, comma 4, e 321 c.p. Come noto, sin dalla legge 7 aprile 1990, n. 86, l’art. 319 c.p. si compone di un unico comma. Quindi, il richiamo alla previsione del comma 4 della me- desima disposizione di legge evidenzia un errore di coordinamento normativo, posto che l’arresto per le ipotesi di corruzione attiva è comunque consentito alla luce degli edittali di pena per esso previsti. Peraltro, occorre segnalare che, in ragione delle modifiche introdotte con leg- ge 6 novembre 2012, n. 190 ed, in particolare, in forza degli aumenti dei limiti edittali, rientra nei casi di arresto facoltativo in flagranza anche la corruzione per l’esercizio della funzione, nel- la versione risultante dall’attuale art. 318 c.p. per cui è prevista una pena da uno a cinque anni. Emerge, dunque, come, da un lato, gli aumenti edittali di pena e, dall’altro lato, l’eliminazione delle figure di corruzione antecedente e susseguente attraggano le fattispecie corruttive riguar- date tanto sotto il profilo attivo del corruttore quanto sotto quello passivo del corrotto nelle ipotesi di arresto facoltativo in flagranza.
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In questa direzione si pone A.DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di
chiamata a fare sia relativa anche al «grave ed attuale pericolo» cui è esposta la vita o l’incolumità psicofisica della persona offesa.
Si tratta di un giudizio addirittura più stringente rispetto a quello cautelare contemplato nell’art. 274, lett. c), c.p.p. dove si richiede il “concreto” pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Si evidenzia, peraltro, con riferimento all’art. 384-bis c.p.p., una maggiore limitazione dell’oggetto, perimetrato solo da quei reati che mettono in perico- lo la vita o l’integrità psicofisica della persona offesa. Deve inoltre segnalarsi come quest’ultimo requisito debba essere valutato indipendentemente dalla realizzazione del reato, venendo a costituire un addenda oggetto di autonoma ed ulteriore valutazione. Si prospetta, così, una residualità del campo operati- vo dell’allontanamento d’urgenza. Basti pensare alla tipologia di buona parte dei reati presupposti che non risulta in grado di mettere in pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa, lasciando agli agenti di polizia giudiziaria una difficile valutazione sulla messa in pericolo dell’integrità psichica36
. Nono- stante sia evidente il tentativo di ancorare ad una maggiore tipicità i presuppo- sti operativi della fattispecie, occorre rilevare come alcuni di essi risultino an- cora connotati da forte indeterminatezza. La situazione genera momenti di conflitto con l’art. 13, comma 3, Cost. laddove subordina i poteri di intervento della polizia giudiziaria a casi tassativamente indicati. E ciò appare tanto più rilevante nella misura in cui, al momento dell’adozione dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, la polizia giudiziaria deve porre anche il divieto di «avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa»; locu- zione questa del tutto generica quanto ai modi, che non può non aumentare le frizioni di costituzionalità con l’art. 13 Cost.
In ogni caso, l’art. 384-bis c.p.p. si caratterizza per una maggiore rigidità dei requisiti applicativi rispetto a quelli contemplati nell’arresto facoltativo in flagran- za; circostanza questa che lascia presagire un maggiore ricorso a quest’ultimo, al- meno per quei reati che consentono l’adozione di ambedue le precautele37
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36Appare evidente come tale giudizio risulti notevolmente generico, al di là di ciò che impli- ca una valutazione dell’impatto del reato sulla psiche della persona offesa, di per sé molto com- plessa e resa ancor più difficile dal fatto che il legislatore anticipa la tutela al “pericolo” per l’integrità psichica e non all’avvenuta lesione della stessa. In sostanza si introduce un parametro di valutazione connotato non solo da indeterminatezza, ma anche da forte complessità di giudi- zio, che evidenzia ancor di più uno schema di incompatibilità con le misure precautelari in rela- zione alle quali l’organo nomofilattico ha più volte ribadito la necessità che la situazione giuri- dica che giustifica la misura sia “constata” e non “valutata”. In tal senso, cfr. Cass., Sez. VI, 28 novembre 2012, n. 47985, cit.; negli stessi termini, v. Cass., Sez. VI, 23 novembre 2012, n. 1746, cit.; Cass., Sez. VI, 12 aprile 2012, cit.
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V. artt. 582 (sopra i 20 giorni o comunque aggravata), 600-bis, comma 2, 600-ter, commi 3 e 4, 600-quater, comma 2, 609-bis, comma 3, 609-quinquies c.p.
Verso tale conclusione conduce anche il rilievo che, con riferimento alla fat- tispecie di cui all’art. 384-bis c.p.p., la polizia giudiziaria può disporre l’al- lontanamento d’urgenza previa autorizzazione del pubblico ministero la quale, proprio perché inerente ad una situazione d’urgenza, si prevede possa essere «scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica»38
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7. La procedura di convalida e la nuova forma del giudizio direttissi-