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La dilatazione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza

L’ENFASI DELLE PRECAUTELE: ARRESTO IN FLAGRANZA E ALLONTANAMENTO

2. La dilatazione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza

Un primo intervento a tutela delle persone offese nei reati domestico- familiari è costituito dall’ampliamento dei casi di arresto obbligatorio in fla- granza. Tuttavia, preme segnalare che un gruppo di reati per cui si è introdot- ta l’ipotesi dell’arresto obbligatorio in flagranza non riguarda condotte realiz- zate in contesto domestico-familiare. Con la modifica dell’art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p. si è introdotta l’ipotesi obbligatoria di arresto nei casi di furto aggravato per essere il fatto commesso su componenti metalliche ai sensi dell’art. 625, n. 7-bis, c.p. Attraverso l’inserimento della lett. f-bis) nella mede- sima disposizione normativa si contempla l’arresto obbligatorio in flagranza

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Sul punto v. G.INSOLERA, La macchina “ingolfata” della giustizia penale. Il processo e la pe-

na, in Questione giustizia, 1999, p. 868. Più di recente, v. F.GIUNTA, Dal governo della legge al

governo degli uomini? A proposito delle influenze reciproche fra diritto e processo, in Critica del diritto, 2013, n. 1, p. 84 ss.

nell’ipotesi aggravata di ricettazione di cui al comma 2 dell’art. 648 c.p. relati- va all’evenienza in cui il denaro o le cose oggetto di ricettazione risultino pro- venienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, c.p., di estorsione aggravata di cui all’art. 629, comma 2, c.p., ovvero di furto aggrava- to ai sensi dell’art. 625, n. 7-bis dello stesso codice.

Un ulteriore intervento, diverso da quello dei cc.dd. reati domestici, è co- stituito dall’art. 8, comma 1-quinquies, legge 13 dicembre 1989, n. 401 che ha esteso fino al 30 giugno 2016 l’applicabilità delle disposizioni di arresto in c.d. flagranza differita di persona individuata sulla base di documentazione video- fotografica in occasione di manifestazioni sportive8

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Finalmente, con la lett. l-ter) dell’art. 380, comma 2, c.p.p. il legislatore si rammenta dell’effettivo ambito tematico della novella9

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Si introduce, così, l’arresto in flagranza obbligatorio anche per i reati di maltrattamento ai familiari e conviventi previsto dall’art. 572 c.p. e di atti per- secutori di cui all’art. 612-bis dello stesso codice10

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Come noto, prima della novella, le fattispecie incriminatrici, essendo puni- te con la pena massima edittale superiore ai tre anni ma non superiore ai venti

8La disciplina era già prevista come operante fino al 30 giugno 2013. Sul tema, cfr. F.C

OR- TESI, Gli istituti processuali per la prevenzione e la repressione degli episodi di violenza nell’am-

bito delle manifestazioni sportive, in G.GARUTI (a cura di), I modelli differenziati di accertamen-

to, in Trattato di procedura penale, diretto da G.SPANGHER, vol. VII, t. I, Utet, Torino, 2011, p. 493; K.LA REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla species, Cedam, Padova, 2011, pp. 173-177. Si segnala, proprio con riferimento alle manifesta- zioni sportive, come nelle more della pubblicazione del presente lavoro l’art. 4, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119 (conv. con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146), abbia novella- to l’art. 8, comma 1-bis, legge n. 401/1989, attraverso l’introduzione di un’ipotesi di arresto fa- coltativo in flagranza anche avuto riguardo ai reati «di cui all’art. 2, comma I, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

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Si segnala, peraltro, come il tema fosse già stato avvertito dal legislatore che, con legge 1° ottobre 2012, n. 172, ha provveduto ad introdurre all’art. 380, comma 2, lett. d-ter) un’ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per i reati di cui agli artt. 609-bis, escluso il comma 3, e 609-

opties c.p. Su un piano di politica criminale, tale opzione era stata peraltro già anticipata con

d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38, che aveva introdotto nell’art. 380, comma 2, lett. d-bis) una previsione di arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale previsto «dall’art. 609 bis, escluso il caso previsto da terzo comma» e dal «delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’art. 609 opties del codice penale». Sul tema, anche in ordine alla difficile convivenza tra questa tipologia di reati e la nozione di flagranza, cfr. i rilievi svolti infra, § 5.

10Sul tema cfr.A.D

IDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, in Proc.

pen. giust., 2014, n. 2, p. 100, il quale, con la consueta puntualità, segnala la non felice colloca-

zione sistematica della novella che si inserisce tra la lett. l-bis) «che riguarda i delitti di promo- zione, direzione, costituzione ed organizzazione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso», e la lett. m), «che concerne le medesime condotte poste in essere in relazione ad asso- ciazioni non qualificate».

anni di reclusione richiesti dall’art. 380 c.p.p., venivano attratte nella discipli- na dell’arresto facoltativo11

. Un’eccezione in tal senso era costituita dalla pre- visione aggravata dell’art. 572, comma 3, c.p. laddove contemplava, nell’ipo- tesi in cui dai maltrattamenti derivasse la morte, «la reclusione da dodici a ventiquattro anni». Evenienza questa, che includeva la fattispecie tra quelle per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Né sul punto sembra condivisibile il rilievo che l’ipotesi analizzata era del tutto astratta e destinata a non avere nessuna applicazione pratica, perché «nel caso in cui ci si trovi dav- vero davanti alla flagranza di un maltrattamento con morte della persona offe- sa la polizia giudiziaria avrebbe proceduto all’arresto direttamente per omici- dio volontario»12

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L’ipotesi prescritta può postularsi come probabile nella prassi dell’imme- diato intervento di urgenza, ma ciò non toglie che l’evenienza del maltratta- mento aggravato non è inquadrabile nella fattispecie dell’omicidio volontario. Per convincersene è sufficiente avere riguardo alla disciplina dei delitti aggra- vati dall’evento contemplata dall’art. 586 c.p., ovvero fare riferimento ad ipo- tesi aggravate di natura circostanziale13

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In ogni caso, allo stato, i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. risultano at- tratti nella fattispecie di arresto obbligatorio, venendo così meno per la polizia giudiziaria, operante in via d’urgenza, ogni valutazione discrezionale fondata su parametri, decisamente eterei, quali la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto14

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Ma, quel che più rileva e svela la portata repressiva delle opzioni di politica criminale è il fatto che lo stato di flagranza in ordine ai reati di maltrattamenti ed atti persecutori non consente alternativa all’arresto anche perché, in rela- zione agli stessi, l’art. 384-bis c.p.p. non contempla la possibilità di allontana-

11

Una prima conseguenza immediatamente apprezzabile è costituita dalla possibilità di uti- lizzare i risultati d’intercettazione di altro procedimento anche con riferimento ai reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p.

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In tal senso, C.RUSSO, Femminicidio, Speciale riforma, Giuffrè, Milano, 2013, p. 40. 13

Occorre segnalare come la Corte di Cassazione, nella maggior parte delle sue decisioni, consideri l’art. 572, comma 3, c.p. quale circostanza aggravante. Sul punto, cfr., tra le tante, Cass., Sez. VI, 20 novembre 2012, n. 46848, A., in CED Cass., n. 254275. Nel senso invece che si è in presenza di un delitto aggravato dall’evento v. Cass., Sez. I, 21 febbraio 2003, n. 16578, S., in Cass. pen., 2004, p. 3242.

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La situazione si accentua qualora la misura sia applicata in una situazione di flagranza di atti persecutori aggravati al di fuori delle ipotesi di irrevocabilità della querela; infatti, negli altri casi la remissione della querela può essere solo processuale (art. 612, comma 4, c.p.) ed allora, se la persona offesa ha reso, ai sensi dell’art. 381, comma 3, c.p.p. oralmente la querela alla polizia giudiziaria anche un suo immediato ripensamento non consente di evitare l’esecuzione della misura.

mento dalla casa familiare. Se è vero che la circostanza non è altro che una mera conseguenza della previsione di arresto obbligatorio, è anche vero che la scelta legislativa mostra di fare cattivo governo della regola generale secondo cui la limitazione della libertà personale, in qualsiasi modo avvenga, deve co- stituire un’extrema ratio che si salda alle esigenze di adeguata tutela processua- le15

. E, sul punto, a fronte di reati quali quelli di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. non si vede perché non valutare se ritenere sufficiente, ai fini di un’adeguata protezione dei beni da tutelare, anche in sede di intervento d’urgenza, un prov- vedimento di allontanamento dalla casa familiare.

Il rilievo formulato sembra assumere ulteriore forza ove si consideri che in sede cautelare vera e propria una corretta applicazione dei principi di adegua- tezza e proporzionalità della misura lasciano prognosticare, in numerosi casi, l’adozione non già di misure carcerarie ma di misure diverse e, prima fra tutte, l’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p.. Se così è, il ricorso all’arresto obbligatorio si iscrive a pieno titolo tra quelle afflizioni inu- tili che collocano a tutti gli effetti la (pre)cautela in una sanzione atipica16

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