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Procedimento de libertate e contraddittorio con la persona of fesa, fra «prospettiva vittimologica» e tutela della libertà per-

NOVITÀ NELLE PROCEDURE DI REVOCA E SOSTITUZIONE

1. Procedimento de libertate e contraddittorio con la persona of fesa, fra «prospettiva vittimologica» e tutela della libertà per-

sonale

Non è difficile individuare la logica delle modifiche alla disciplina della re- voca e della sostituzione delle misure cautelari personali, ad opera del d.l. n. 93/2013, come conv. dalla legge n. 119/2013. Il legislatore ha inteso valorizza- re gli interessi della persona offesa dal reato, in linea con la crescente atten- zione dedicata alla vittima a livello europeo1

, in un’ottica peraltro coerente al-

1

Per una panoramica v., ad es., S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia

penale europea, in S. ALLEGREZZA-H.BELLUTA-M.GIALUZ-L.LUPÀRIA, Lo scudo e la spada.

Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Giappichelli,

Torino, 2012, p. 1 ss.; F.M. GRIFANTINI, La persona offesa dal reato nella fase delle indagini pre-

liminari, Esi, Napoli, 2012, p. 53 ss.; L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, Torri del Vento Edizioni, Palermo, 2012, p. 25 ss.; H. BELLUTA, As is, to be: vittime di reato e

lo spirito complessivo della novella «in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere».

Con l’idea di perseguire obiettivi simili, ha preso corpo un intervento di modifica all’art. 299 c.p.p., realizzato con l’introduzione del comma 2-bis e le interpolazioni ai commi 3 e 4-bis, nel senso di un rafforzamento delle prerogative della persona offesa. Ne è scaturito un ulteriore passo nel cam- mino di «progressiva valorizzazione del ruolo processuale della vittima di reato»2

, intrapreso dall’ordinamento processuale penale interno sulla spinta degli obblighi sovranazionali, anche di fonte UE. In una chiave parzialmen- te analoga è spiegabile la modifica dell’art. 282-quater c.p.p., da parte della

legge n. 119 del 20133

. La norma attribuisce rilevanza, in vista della deci- sione ex art. 299, comma 2, c.p.p., al superamento dei programmi di pre- venzione della violenza organizzati dai servizi socio-assistenziali. Il che de- termina un incentivo per l’imputato a compiere attività extraprocessuali che soddisfano di fatto, sul piano preventivo, le esigenze di protezione della persona offesa4

.

Dai suddetti innesti normativi scaturisce un deciso potenziamento del ruo- lo dell’offeso, sul piano informativo e su quello partecipativo5

, in un settore tradizionalmente segnato dalla esclusiva contrapposizione fra autorità e impu- tato, per natura estraneo al coinvolgimento di altri soggetti privati6

. La proce- dura incidentale di revoca e sostituzione delle misure coercitive, il cui fine è adeguare tempestivamente la restrizione cautelare alle risultanze del processo7

giustizia penale tra presente e futuro, in Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a cura di

M. BARGIS, Giuffrè, Milano, 2013, p. 143 ss. 2

Così, ad es., H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimen-

to della vittima, in Dir. pen. cont., 28 novembre 2013.

3L’ultimo periodo del comma 1 non compariva nel d.l. n. 93/2013. 4Al proposito v., infra, § 7.

5Descrive la «linea evolutiva della posizione dell’offeso nel processo penale», nel senso di un progressivo rafforzamento dei suoi «ruoli partecipativi», ad es., C. PANSINI, Contributo

dell’offeso e snodi procedimentali, Cedam, Padova, 2013, p. 191.

6In termini di «tradizionale irrilevanza della persona offesa nel subprocedimento cautelare» si esprime, in sede di commento alle nuove norme, C. RUSSO, Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013,

n. 93), in Officina del Diritto. Il Penalista, Giuffrè, Milano, 2013, p. 31. V., in giurisprudenza,

con riferimento però al giudizio sul ricorso contro la decisione del tribunale del riesame, Cass., Sez. IV, 10 aprile 2012, n. 18851, in CED Cass., n. 253862.

7Rimarca «l’esigenza di tempestivo adeguamento dell’intervento cautelare all’effettiva ne- cessità di restrizione della libertà personale», avanzando «perplessità sul meccanismo ordito dal legislatore», con il d.l. n. 93/2013, a tutela della persona offesa, «e sulla sua compatibilità con i tempi dell’incidente cautelare», la relazione della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, 22 agosto 2013, red. Pistorelli, in Dir. pen. cont., 28 agosto 2013, p. 9.

secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità8

, si apre, così, ad una pro- spettiva «notoriamente contrapposta alle garanzie dell’imputato», quale è quella «vittimologica»9

, in un ideale legame con la legislazione securitaria coltivata negli anni 200010

. Da questo spostamento del baricentro della disciplina cau- telare, lungo l’asse della difesa sociale, deriva un potenziale squilibrio interno alla dialettica fra individuo e Stato.

La nuova disciplina «rallenta l’iter del processo e ne appesantisce la strut- tura, è fonte di possibili intralci»11

del percorso a ostacoli battuto dall’imputa- to per guadagnare la libertà. Sarebbe interessante verificare come la presenza dell’offeso sia idonea a condizionare le strategie di difesa dell’imputato, nel delicato (e sbilanciato) rapporto con l’antagonista pubblico12

.

Prendendo spunto dal dibattito scientifico relativo alle tecniche di tutela processuale delle vittime vulnerabili13

, le nuove norme delineano un’inedita

8Cfr., ad es., M. C

HIAVARIO, Diritto Processuale Penale. Profilo istituzionale, V ed., Utet,

Torino, 2012, pp. 760-762. 9

O. MAZZA, La procedura penale, in Dir. pen. proc., 2011, Speciale Europa e giustizia penale, p. 34. Per l’osservazione che «l’acquisita centralità della vittima anche nel diritto processuale penale deve pure fare i conti con l’esigenza di tutela dei diritti dell’imputato (talvolta vulnerabi- le anch’egli) e della difesa», v. T. RAFARACI, Vittime dei reati nella nuova disciplina dell’Unione

Europea, in R. MASTROIANNI-D.SAVY (a cura di), L’integrazione europea attraverso il diritto

processuale penale, Esi, Napoli, 2013, p. 75. Sui pericoli di squilibri insiti nel «modello victim oriented», v. anche L. LUPÀRIA, Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, in Lo scudo e la spada, cit., p. 51. Per una recente analisi, in prospettiva anche storica, sulla «emarginazione del ruolo della vittima» intesa quale «segno di progresso», v. F.M. GRIFANTINI,

La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari, cit., p. 131 ss.

10V., da ultimo, E. A

MODIO, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare mi-

nima, in Cass. pen., 2014, p. 18.

11

Così, P. CORSO, Azione civile e processo penale, in AA.VV., Lezioni sul nuovo processo pe-

nale, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 261-262, in relazione alle conseguenze dell’azione civile eserci-

tata nel processo penale. 12

Mette in guardia contro i rischi di «pericolose strumentalizzazioni della persona offesa» e di «sottili (ed il più delle volte impercettibili) forme di trattative tra privati aventi ricadute su beni che non dovrebbero essere intaccati da alcuna altra esigenza se non di natura strettamente processuale», A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, in Proc. pen.

giust., 2014, n. 2, p. 100.

13

Riguardo al collegamento del dibattito richiamato nel testo con la novella del 2013 v., ad es., S. RECCHIONE, Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura,

in Dir. pen. cont., 15 settembre 2013, p. 1 ss.; G. PAVICH, Le novità del decreto legge sulla vio-

lenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti de- boli, in Dir. pen. cont., 24 settembre 2013, p. 1 ss. V., in linea generale, ad es., H. BELLUTA,

Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano, in Lo scu- do e la spada, cit., p. 95 ss.; M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, ivi, p. 59

forma d’intervento dell’offeso nel procedimento de libertate, in vista della quale è istituito, in capo a questo soggetto, un diritto alla conoscenza della domanda

ex art. 299, comma 3, c.p.p. che opera, peraltro, a prescindere da una manife-

stazione di volontà in tal senso. Una garanzia molto avanzata che si coniuga con quanto previsto nell’ambito della procedura di archiviazione (v. il nuovo art. 408, comma 3-bis, c.p.p.). Si può parlare di una facoltà di contraddire in anticipo14

che è riconosciuta in capo all’offeso anche al di là dei casi in cui le misure cautelari siano applicate per ipotesi di reato riconducibili alla c.d. vio- lenza di genere (v., infra, § 2).

La persona offesa non entra però, ora, nel procedimento incidentale caute- lare, partecipandovi in modo necessario. Tenuto conto che in questa sede non è applicabile il regime del rito camerale (art. 127 c.p.p.), proprio come l’im- putato la persona offesa “contempla” l’attività giudiziale dall’esterno, quale osservatore interessato a far sentire le proprie ragioni presentando memorie ex art. 121 c.p.p.15

.

D’altra parte, in questo segmento della vicenda de libertate l’offeso non gode dei poteri d’impulso tipici della serie procedimentale principale16

. Da un lato, non si può opporre all’iniziativa che il p.m. ritenga di adottare chiedendo al giudice di revocare la misura o di sostituirla in melius; dall’altro, non può azionare la procedura di sostituzione in peius, del resto in coerenza a una im- postazione di sistema che attribuisce la titolarità esclusiva del potere di azione cautelare all’ufficio di accusa17

. Attraverso il suo difensore l’offeso può solo presentare una richiesta in tal senso al pubblico ministero, a norma dell’art. 367 c.p.p. Manca, altresì, la legittimazione a impugnare la decisione di revoca

ss. Per alcuni rilievi d’inquadramento dei problemi di diritto penale sostanziale, v. F. BASILE,

Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell’intervento penale, in Dir. pen. cont., 11 dicembre

2013, p. 1 ss.

14Per la distinzione fra i diritti e le facoltà della persona offesa, v. E. A

MODIO, Sub art. 90,

in E. AMODIO-O.DOMINIONI (diretto da), Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. I, Giuffrè, Milano, 1989, p. 550. Di «contraddittorio anticipato con la persona offesa» par- la, in riferimento alle nuove norme, C. RUSSO, Femminicidio, cit., p. 32.

15Tuttavia, l’imputato può essere interrogato e gode di un vero e proprio diritto all’interrogatorio in presenza delle condizioni previste dall’art. 299, comma 3-ter, secondo periodo, c.p.p.

16

Per la ripartizione delle situazioni soggettive dell’offeso dal reato, nel binomio costitui- to dai poteri di sollecitazione probatoria e dai poteri di impulso processuale, v. E. AMODIO,

Persona offesa dal reato, in E. AMODIO-O.DOMINIONI (diretto da), Commentario, cit., vol. I, p. 538 ss. V., da ultimo, F.M. GRIFANTINI, La persona offesa dal reato nella fase delle indagini

preliminari, cit.

17

In materia v., di recente, E. VALENTINI, La domanda cautelare nel sistema delle cautele per-

o sostituzione, dopo la comunicazione a norma dell’art. 299, comma 2-bis, c.p.p.18

.

Per consentirgli di esercitare la facoltà d’intervento “cartolare”, è ricono- sciuto all’offeso un diritto all’informazione che si spiega alla luce della necessi- tà di adeguare l’ordinamento italiano alla direttiva 2012/29/UE del Parlamen- to Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce

la decisione quadro 2001/220/GAI19

. Rileva, al riguardo, il diritto della vitti- ma di «ottenere informazioni sul proprio caso» previsto dall’art. 6 della diretti- va20

, con particolare riferimento alla condizione della «persona posta in stato di custodia cautelare» (art. 6, parr. 5 e 6)21

. Si vedrà, inoltre, come il legislato-

18

In questo senso v., sul rilievo del principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, la re- lazione della Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, del 16 ottobre 2013, red. Pistorelli, in Dir. pen. cont., 18 ottobre 2013, p. 13. V. anche C. RUSSO, Femminicidio, cit., pp. 38-39, con richiami alla giurisprudenza di legittimità relativa ad altri contesti.

19

In GUUE, 14 novembre 2012, L 315, p. 57. Come chiarisce il suo art. 1, lo scopo della di- rettiva è «garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione ade- guate e possano partecipare ai procedimenti penali». V., al riguardo, ad es., M. VENTUROLI, La

tutela della vittima nelle fonti europee, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2012, nn. 3-4, p. 86 ss.; S.C.

CONIGLIARO, La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato, in Dir. pen. cont., 22 novembre 2012; F.M. GRIFANTINI, La persona offesa dal reato nella fase delle indagini prelimina-

ri, cit., p. 173 ss.; L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., p. 27 ss.; T. RA- FARACI, Vittime dei reati nella nuova disciplina dell’Unione Europea, cit., p. 73 ss.; D. SAVY, Il

trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell’Unione europea, in Dir. un. eur.,

2013, p. 623 ss.; S. LORUSSO, Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel

processo penale?, in Dir. pen. proc., 2013, p. 881; A. BALSAMO, Il contenuto dei diritti fondamen-

tali, in R.E. KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea, Giuffrè, Milano, 2014,

p. 134 ss. V., in precedenza, ad es., A. CONFALONIERI, La persona offesa dal reato, in G. DEAN

(a cura di), Soggetti e atti, in Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, vol. I, t. I, I

soggetti, Utet, Torino, 2009, p. 642 ss.; C. AMALFITANO, L’azione dell’Unione europea per la tu-

tela delle vittime del reato, in Dir. un. eur., 2011, p. 643 ss.; T. ARMENTA DEU-L.LUPÀRIA (a cu-

ra di), Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper sull’attuazio-

ne della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna, Giuffrè, Milano, 2011. Cfr., inoltre,

con precipuo riguardo alla novella del 2013, P. DE MARTINO, Le innovazioni introdotte nel codi-

ce di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE, in Dir. pen. cont., 8 ottobre 2013; nonché, su una tematica particolare, H. BELLUTA, Per piccoli passi: la

vittima di reato cerca spazio nel procedimento penale, in Dir. pen. cont., 3 marzo 2014.

20

Riguardo alle modifiche in discorso apportate dal d.l. n. 93/2013, si è parlato della «pietra miliare di un vero e proprio diritto di difesa della vittima, costruito – sulla falsariga di quanto accade per l’imputato – intorno alla possibilità di conoscere, partecipare e provare nel processo penale»: H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare, cit.

21In ordine al diritto alla conoscenza del procedimento attraverso mezzi di notificazione idonei, garantito alla vittima del reato dal diritto dell’Unione europea v., da ultimo, G. VARRA- SO, Le notificazioni nel procedimento penale, EduCatt, Milano, 2013, p. 21, nt. 68.

re italiano abbia recepito le garanzie sancite a livello UE per la vittima, indivi- duando un congegno che crea non pochi profili di attrito rispetto al funzio- namento dei meccanismi di salvaguardia della libertà personale dell’imputato (v. infra, § 3). La notificazione riecheggia pratiche tipiche del processo civile22

(o dell’azione di danno esercitata in sede penale)23

, difficilmente compatibili con la ragionevole durata del procedimento de libertate24

.

Volendo completare questa panoramica introduttiva, va infine individuata la portata oggettiva della novella del 2013. Ad essere modificato è il procedi- mento finalizzato a revocare la misura cautelare di tipo coercitivo ovvero a so- stituirla in melius25

. Coerentemente, doveri ed oneri d’informazione alla per- sona offesa non si manifestano nella procedura di sostituzione in peius (art. 299, comma 4, c.p.p.). Dal che possono ricavarsi ulteriori spunti per indivi- duare la ratio della disciplina innovata.

La persona offesa non viene coinvolta nelle vicende della libertà personale dell’imputato con un ruolo d’impulso probatorio, né quale fonte utile a rico- struire il fatto ai fini cautelari. Questo soggetto può però allegare, con il veico- lo delle memorie ed anche presentando i risultati delle investigazioni difensive (art. 327-bis c.p.p.), elementi storici eventualmente spendibili in chiave deci- soria. Nel background della disciplina novellata, c’è dunque qualcosa di più dell’«intento di porre la persona offesa nelle condizioni di approntare le ne- cessarie tutele in dipendenza della possibilità o dell’attualità che i vincoli im-

posti all’imputato o indagato vengano meno»26

, vale a dire la finalità di prote-

zione della vittima eventualmente vulnerabile27

. La garanzia informativa è strumentale, «non solo al conoscere, ma anche all’agire della vittima»28

, tanto

22

V. C. RUSSO, Femminicidio, cit., p. 33. 23

V. la disciplina sulla dichiarazione di costituzione di parte civile presentata fuori udienza e sulla citazione del responsabile civile: artt. 78, comma 2 e 83, comma 4, c.p.p.

24Prospetta, anche se in termini non immuni da accenti polemici, l’«incompatibilità tra i tempi lunghi che sono necessari per avere la prova dell’avvenuta consegna della raccomandata inviata con il servizio postale e ragionevole durata che dovrebbe caratterizzare il processo pena- le», C. RUSSO, Femminicidio, cit., p. 34.

25

Per i problemi interpretativi riguardanti la sostituzione delle modalità applicative della misura coercitiva in atto v., infra, § 5.

26Così, seppure con riferimento alla disciplina, in parte diversa, del d.l. n. 93/2013 (non era prevista la facoltà di presentare memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p.), G. PAVICH, Le novità del

decreto legge sulla violenza di genere, cit., p. 11, anche per il richiamo all’art. 56 della Conven-

zione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.

27Al riguardo v., puntualmente, H. B

ELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare, cit.

28Così, H. B

che, laddove questa facoltà manchi, viene meno la garanzia dell’informazio- ne29

. Nel settore della libertà personale, la funzione sussidiaria tipica dell’offe- so30

si esprime coltivando, attraverso la partecipazione ex art. 299 c.p.p., l’in- teresse a mantenere la coercizione cautelare dell’imputato.

Le attività informative disegnate dalle nuove norme investono sia il momento della richiesta incidentale, oggetto della notificazione prevista dai commi 3 e 4-bis dell’art. 299 c.p.p., sia il momento della decisione, oggetto della comuni- cazione prevista dal comma 2-bis. Conviene muovere l’analisi dagli atti che perfezionano la domanda, a seguito della quale l’offeso può svolgere l’attività sopra descritta. Il legislatore delinea un micro-procedimento, a sua volta arti- colato in fasi.

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