L’AVVENTO DELLA PERSONA OFFESA NELLE DINAMICHE CUSTODIAL
3. L’allontanamento dalla casa familiare sotto le soglie contemplate dall’art 280 c.p.p.
La manovra legislativa attuata in tema, peraltro, di violenza di genere, ad opera del già citato d.l. n. 93/2013, ha avuto nei propri nobili intenti quello di ampliare i margini di applicabilità dello strumento dell’allontanamento dalla casa familiare23
. Il raggiungimento di tale finalità veniva affidato in primo luo- go all’estensione dell’ambito di applicabilità e, in secondo luogo, all’innesto sulla tipologia cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, delle modali- tà di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p., coniate invece originariamente ri- guardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari e comportanti la possibi- lità di rinforzare tale misura custodiale mediante l’utilizzo del cosiddetto brac- cialetto elettronico. Gli obiettivi delle modifiche avrebbero dovuto essere allo- ra, da un lato la protezione settoriale relativa alla violenza di genere e domesti- ca, dall’altro lato il contemperamento tra minimo sacrificio del sottoposto alla misura e adeguatezza nella protezione delle esigenze cautelari nonché il perse- guimento dell’ulteriore necessità di deflazione dello strumento carcerario, in ciò armonizzandosi con le ulteriori riforme imposte dalla disastrosa situazione degli istituti di pena. Nondimeno, proprio alla luce di tali necessità funzionali, purtroppo non sempre le correzioni apportate sono state ben calibrate e so- prattutto non sempre risultano sistematizzate24
.
22
Ma, sul punto, cfr. infra, § 4. 23
Per gli approfondimenti sul tema si rinvia, peraltro, a supra, E. TURCO, Modifiche all’allon-
tanamento dalla casa familiare.
24 Anche l’ampliamento dei casi di arresto obbligatorio in flagranza apportato sempre dal d.l. n. 93/2013, è un altro sintomo di tali tendenze “schizofreniche” – sia all’interno dello stesso
Quanto alla prima direttrice d’intervento, l’art. 282, comma 6, c.p.p., con- tiene l’elenco delle ipotesi nelle quali è possibile ricorrere alla misura dell’al- lontanamento dalla casa familiare, anche qualora la fattispecie penalistica di riferimento abbia una cornice edittale non rientrante nei limiti di cui all’art. 280 c.p.p. (presupposti di applicabilità delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere), coincidente cioè con la pena della reclusione all’ergastolo o di almeno tre anni nel massimo. Ora, diciamo subito che il det- to art. 282-bis, comma 6, c.p.p., nella sua formulazione originaria, prevedeva che fosse sempre possibile irrogare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare qualora si procedesse per uno dei delitti previsti dagli artt. 570 (vio- lazione degli obblighi di assistenza familiare) e 571 (abuso dei mezzi di corre- zione o di disciplina), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servi- tù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile) ma solo il comma 4, 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), eventualmente attenuati ex art. 600-septies.1, c.p., 609-bis (violenza sessuale), 609-ter, 609-quater (atti ses- suali con minorenne), 609-quinquies e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del c.p., se commessi in danno dei prossimi congiunti (la definizione è nell’art. 307, comma 4, c.p.) o del convivente.
Lo spettro della cautela, in effetti, originariamente nata, non senza destare dubbi circa la sua reale necessità25
, in seno alla legge 5 aprile 2001, n. 154, re- cante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» e funzionalizzata, dun- que, alla protezione cautelare in seno agli episodi di violenza domestica26
, ave-
svuotacarceri, ultima delle quali il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carce- raria, conv. con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 – poiché, difatti, è stato esteso l’arre- sto ad un primo gruppo di ipotesi che non riguarda i reati commessi nell’ambiente domestico- familiare. La modifica dell’art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p., riguarda, infatti, i casi di furto ag- gravato per essere il fatto commesso su componenti metalliche ai sensi dell’art. 625, comma 7-bis, c.p. (modifica come accennato apportata dall’art. 8 comma 1, lett. a), d.l. n. 93/2013). Con la lett.
f-bis) nell’art. 380, comma 2, c.p.p., poi, si annovera il caso di delitto di ricettazione sempre
nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 648, comma 1, secondo periodo, c.p. (inserito dall’art. 8, comma 2, lett. b), d.l. n. 93/2013). Ancora extravagante rispetto alla tutela delle vittime di violen- za domestica è l’inserimento di cui all’art. 8, comma 1-quinquies, legge 13 dicembre 1989, n. 401, che ha esteso sino al 30 giugno 2016 l’applicabilità delle disposizioni (già previste come operanti sino al 30 giugno 2013) in materia di arresto in c.d. “flagranza differita” di persone individuate sulla base di documentazione video fotografica in occasione di manifestazioni sportive.
25
A. FIGONE, Commento alla legge 4 aprile 2001, n. 154, cit., p. 355; G. GARUTI,voceMisu- re coercitive (dir. proc. pen.), cit., p. 744; S. SILVANI, Commento alla l. 4 aprile 2001, n. 154, “Mi-
sure contro la violenza nelle relazioni familiari”, cit., p. 677.
26
Su ambiti e finalità della quale, amplius,A.DIDDI, Tipologia di misure, cit., p. 104; S.SIL- VANI, Commento alla legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni fami-
va già subíto rimaneggiamenti ed estensioni per via delle operazioni di chirur- gia legislativa attuate per mezzo dell’art. 5, legge 1° ottobre 2012, n. 17227
, con cui si era provveduto ad aggiungere le ipotesi di cui agli artt. 600, 600-septies, comma 1, 600-septies, comma 2, 601, 602 c.p.
L’ulteriore ed ultima modifica dell’art. 282-bis, comma 6, c.p.p., cui ci si ri- ferisce, apportata dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 93/2013 conv. in legge n.
119/201328
, ha ora comportato un ampliamento dell’ambito di applicazione e ha incluso, nel novero delle fattispecie di applicabilità, anche i delitti di cui agli artt. 582 c.p., limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, e 612, comma 2, c.p., e dunque, rispettivamente, il delitto di lesioni personali anche lievi “purché procedibili d’ufficio”29
e quello di minaccia gra-
liari”, cit., p. 677;F.PERONI, La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intrafami-
liari, in Dir. pen. proc., 2003, n. 7, p. 867; L. PICOTTI, Profili penali della legge contro la violenza
nelle relazioni familiari, in Cass. pen., 2004, p. 1786. Laddove, invece, la misura cautelare di cui
all’art. 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) veniva suc- cessivamente creata ad opera del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in tema di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché di atti persecutori» conv. con legge
23 aprile 2009, n. 38, su cui, si faccia riferimento, amplius, ad A.GARGANI, Commento al d.l. 23
febbraio 2009, n. 11 conv. con modif., in legge 23 aprile 2009, n. 38 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, Pre- messa, in Legisl. pen., 2009, n. 3, p. 415; nonché S. RUGGERI, Commento alle modifiche al codice
di procedura penale, (art. 2 d.l. n. 11/2009), ivi, p. 429.
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno, cit. La normativa in parola aveva inserito nell’elenco i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù anche nelle forme attenua- te (di cui agli artt. 600, 600-septies, comma 1, 600-septies, comma 2, c.p.), tratta delle persone (di cui all’art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (di cui all’art. 602 c.p.).
28 Sul cui commento si veda, oltre alla letteratura citata infra, anche G. A
MATO, Giro di vite
su violenza sessuale e maltrattamenti, in Guida dir., 2013, n. 44, p. 77; ID., Pena più alta anche
per il coniuge-stalker convivente, ivi, p. 82; R. BRICCHETTI, Braccialetto elettronico per chi viene
allontanato, ivi, p. 93 ss.; C. IASEVOLI, Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i reati
commessi con violenza alla persona, in Dir. pen. proc., 2013, p. 1390; E. LO MONTE, Repetita
(non) iuvant: riflessioni a ‘caldo’ sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. 93/13 conv. in l.
n.119/13, in tema di ‘femminicidio’, in www.penalecontemporaneo.it; G. PAVICH, La nuova legge
sulla violenza di genere, in Cass. pen., 2013, p. 4314.
29
Si tenga presente che l’art. 2, comma 1, d.l. n. 93/2013 aveva esteso l’elenco ai delitti di cui agli artt. 582 (lesioni personali volontarie) e 612, comma 2 (minaccia grave o aggravata dalle circostanze di cui all’articolo 339), c.p. Dunque la fattispecie riguardante le lesioni era stata considerata in tutta la sua interezza senza una specifica restrizione. Nel passaggio parlamentare, invece, si è ritenuto più opportuno restringere tale indicazione per evitare pericolose strumenta- lizzazioni.
Purtuttavia, anche la stesura definitiva della disposizione, purtroppo non è esente dai difetti che caratterizzano tutto il provvedimento. La discutibile e distratta tecnica normativa, difatti, si
ve o aggravata dalle circostanze di cui all’art. 339 c.p., nel caso in cui, cioè, la minaccia sia commessa con armi, corpi contundenti, altri oggetti atti ad offen- dere o artifici pirotecnici, o, ancora da persona travisata, da più persone riuni- te (con effetti più considerevoli nel caso che il numero di persone aumenti e una o più delle stesse facciano uso di armi), o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni se- grete, esistenti o supposte.
Tale ampliamento ben si colloca all’interno del fil rouge della protezione degli ambiti relazionali domestici, stante l’espressa funzionalizzazione della tutela esclusivamente ai prossimi congiunti o del convivente, e risulta peraltro presidiata dall’attribuzione di poteri precautelari alla polizia giudiziaria ratio-
ne materiae, per il tramite dell’art. 384-bis, che prevede, quali condizioni per il
legittimo esercizio del potere, che ci si trovi dinanzi alla flagranza di uno dei delitti di cui all’art. 282-bis, comma 6, ove si intraveda l’esigenza cautelare «dei fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere rei- terate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa»30
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4.L’allontanamento dalla casa familiare e le modalità elettroniche di