ARRESTO NON CARCERARIO IN ATTESA DELLA CONVALIDA
5. Profili final
L’avvenuta ridefinizione degli incombenti attraverso i quali si dipana la procedura finalizzata alla convalida dell’arresto ed alla celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, pur palesando una indubbia valenza risolutiva nell’ottica del superamento del fenomeno del- le “porte girevoli”, sollecita alcune riflessioni in ordine alla compatibilità tra il sistema precautelare appositamente congegnato dal legislatore ed i livelli di tutela della libertà personale che l’ordinamento costituzionale garantisce in assenza di una determinazione definitiva sui profili di responsabilità penale della persona sottoposta a misura restrittiva.
La codificazione della regola della custodia “domestica” del soggetto colto in flagranza di reato si palesa senza dubbio coerente con il riconoscimento della portata vincolante del principio del minore sacrificio necessario della li- bertà personale che il legislatore è tenuto a rispettare nel congegnare istituti e misure suscettibili di incidere sulla medesima, così come è incontestabile che ad analoga prospettiva rispondano tanto la gradualità nella scelta del locus cu-
stodiae imposta al pubblico ministero sulla scorta del riscontro in concreto
delle condizioni normativamente previste quanto l’obbligo di motivazione di cui lo stesso risulta esplicitamente gravato laddove opti per il trattenimento dell’arrestato presso la casa circondariale.
La rilevanza del parametro più volte evocato dal Giudice delle Leggi non pare, tuttavia, suscettibile di giustificare una eventuale revisione critica della legittimità costituzionale dell’impianto delineato all’interno dell’art. 558 c.p.p., trattandosi all’evidenza di ambito normativo distinto da quello proprio delle misure cautelari personali.
Significativi in tal senso appaiono il ruolo di dominus assegnato al pubblico ministero in relazione alla definizione delle modalità di custodia dell’arrestato e la mancata previsione di mezzi di gravame avverso le determinazioni che lo stesso è legittimato ad adottare, non potendosi, peraltro, nemmeno lamentare in sede di udienza di convalida dell’arresto l’eventuale illegittimità del provve- dimento tramite il quale sia stata disposta la custodia carceraria o il tratteni- mento all’interno delle camere di sicurezza in assenza delle condizioni previste dalla legge, stante il circoscritto ambito cognitivo assegnato dal legislatore al
giudice funzionalmente competente40
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Peraltro, il raffronto testuale tra il precetto di più recente conio e l’omolo- ga prescrizione di cui all’art. 386, comma 5, c.p.p., concernente le determina- zioni che il pubblico ministero è abilitato ad assumere in ordine al locus custo-
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Sull’argomento v. K.LA REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fer-
diae nelle ipotesi di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, con-
sente di apprezzare la differente portata di norme pur accomunate dal richia- mo ai luoghi indicati per l’esecuzione degli arresti domiciliari. Nel contesto della disciplina di carattere generale, infatti, il magistrato inquirente è attribu- tario di prerogative di tenore discrezionale le quali si ritiene debbano essere esercitate secondo i parametri declinati nell’art. 275 c.p.p., mentre la norma dettata in riferimento al rito monocratico vincola il pubblico ministero al ri- spetto di opzioni compiute a monte dal legislatore nell’ottica di fronteggiare i problemi legati al sovraffollamento carcerario attraverso la creazione di barrie- re all’ingresso destinate ad operare a prescindere dalle connotazioni della fat- tispecie concreta che viene in rilievo41
.
In definitiva, il perimetro all’interno del quale si collocano le riforme ope- rate prima in sede di decretazione d’urgenza e, successivamente, in fase di adozione della relativa legge di conversione, essenzialmente volte a ridefinire le modalità di “gestione” dell’arrestato nel breve lasso di tempo che precede l’udienza di convalida dell’arresto e di espletamento del giudizio direttissimo da parte del giudice monocratico, presenta caratteri e finalità peculiari che impongono di tenerlo distinto dall’ambito normativo proprio delle misure cautelari personali, il che impedisce l’integrale richiamo di quei parametri che vincolano le scelte del legislatore nella modulazione di quest’ultimo42
.
In tale ottica, i pericoli di tenuta costituzionale dell’impianto legislativo da taluno paventati, in particolare per quanto attiene alla previsione di cui al com- ma 4-ter dell’art. 558 c.p.p. contemplante l’applicazione automatica della custo- dia presso le camere di sicurezza dell’arrestato colto in flagranza dei reati ivi espressamente richiamati, non sembrano allo stato suscettibili di tradursi in pro- spettive effettive di caducazione della prescrizione in oggetto da parte della Consulta, venendo in rilievo esigenze di salvaguardia della collettività che giusti- ficano la deroga alla regola della custodia “domiciliare” in fase precautelare sul- la scorta dati di esperienza generalizzati, relativi a fattispecie delittuose che at- tingono anche la libertà personale e la libertà del domicilio delle vittime43
, il tut-
41«Emerge, quindi, più palese l’intento di ritenere l’istituto penitenziario come extrema ra-
tio per motivi legati esclusivamente alla elevata densità della popolazione ristretta […] Del tutto
sfumati, se non addirittura assenti, appaiono invece considerazioni connesse all’adeguatezza ed alla proporzionalità nella scelta del luogo di custodia dell’arrestato», così M.F.CORTESI, Arresti
domiciliari, cit., p. 279.
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Trattasi dei «limiti di legittimità costituzionale» puntualmente tratteggiati dalla Consulta nella sentenza n. 265/2010 ed in tutte le pronunce successive che hanno interessato il comma 3 dell’art. 275 c.p.p., in riferimento ai quali si rinvia a G.GIOSTRA, Carcere cautelare “obbligato-
rio”, cit., p. 4897.
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«La scelta si riconnette, è ragionevole supporre, alla pericolosità dei fatti incriminati, tali da scongiurare la custodia domiciliare (il Ministro della Giustizia, nel corso di un’audizione da-
to in un contesto nel quale il sacrificio imposto al destinatario del provvedi- mento restrittivo risulta legislativamente circoscritto alle 48 ore successive al momento dell’arresto.
L’assetto complessivo della disciplina appare, pertanto, coerente con la connotazione finalistica tipica dell’arresto in flagranza44
, laddove l’indubbia natura “custodiale” che, sul piano degli effetti, quest’ultimo assume nelle fatti- specie descritte dal comma 4-ter dell’art. 558 c.p.p. non pare possa rilevare quale matrice di una declaratoria di incostituzionalità del precetto legislativo, come può implicitamente desumersi anche dal dato storico della mancata pro- posizione di significative questioni di legittimità in ordine ad un quadro nor- mativo che, pur abilitando il pubblico ministero a disporre la custodia “domi- ciliare” dell’arrestato o del fermato, non contempla alcuno spazio o strumento di controllo delle determinazioni all’uopo assunte nelle ipotesi in cui venga ordinata la conduzione dell’interessato presso la casa circondariale pur in pre- senza delle condizioni per l’adozione di una scelta meno afflittiva per la libertà personale.
vanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha giustificato la deroga con il fatto che si tratta di “reati plurioffensivi” che offendono non solo il bene giuridico del patrimonio ma anche quello della libertà personale ovvero della libertà di domicilio)», così G. AMATO, Nella
convalida dell’arresto per direttissima passa la regola generale della custodia a casa, cit., p. 32.
44Cfr. F. V
ERGINE, Arresto in flagranza e fermo di indiziato, cit., p. 378, il quale sottolinea
come arresto e fermo «possiederebbero natura composita, potendosi ravvisare in esse una du- plicità di funzioni: l’una strettamente processuale (o, pre-processuale), l’altra extraprocessuale. Quest’ultima si identificherebbe con la finalità di “salvaguardia dell’ordine pubblico e di pre- venzione dei reati […] perseguendo fini di difesa sociale […] con l’intento di provvedere a una tutela avanzata della collettività da delitti che l’ordinamento ritiene particolarmente offensivi della civile convivenza”. Si è, inoltre, ravvisata una funzione endoprocessuale – le misure sareb- bero, cioè, finalizzate alla fissazione delle prove e prodromiche al giudizio direttissimo – e uno scopo di garanzia per l’esecuzione dei provvedimenti cautelari disposti dal giudice».