L’ENFASI DELLE PRECAUTELE: ARRESTO IN FLAGRANZA E ALLONTANAMENTO
7. La procedura di convalida e la nuova forma del giudizio direttissi mo come criterio di priorità
In caso di allontanamento d’urgenza la polizia giudiziaria, oltre a dover tra- smettere senza ritardo le informazioni previste dall’art. 11 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 per favorire i contatti con la vittima39
, è chiamata ad attivare la procedura di convalida. La stessa è disegnata attraverso il richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 384-bis c.p.p. agli artt. «385 e seguenti del presente tito- lo», in «quanto compatibili».
Pertanto, l’ordinaria disciplina di convalida dei provvedimenti provvisori d’urgenza è da ritenersi applicabile alla procedura conseguente all’allontana- mento dalla casa familiare nella misura in cui quest’ultima non si connoti di specialità che non consente l’applicazione della disciplina generale.
Un primo punto attiene all’osservanza di un obbligo di informativa da for- nire al pubblico ministero. Se è vero che quest’ultimo, in forza del provvedi- mento di preventiva autorizzazione alla misura può ritenersi già “notiziato”, è anche vero che l’avere autorizzato una misura non significa sapere se la stessa è in essere e, soprattutto, da quando. Il rilievo assume particolare valore lad- dove si ponga mente alle scadenze temporali cui è assoggettata la procedura di convalida40
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Proprio in ragione della situazione d’urgenza si prevede, attraverso il richiamo all’art. 381, comma 3, c.p.p., che laddove il reato risulti perseguibile a querela, la stessa può essere resa oralmente «all’agente o ufficiale di polizia giudiziaria presente nel luogo».
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Rileva R.BRICCHETTI, Braccialetto elettronico per chi viene allontanato, in Guida dir., 2013, n. 44, p. 93 come l’inosservanza di detta disposizione non sia sanzionata.
40Si segnala che, con riferimento ai doveri della polizia giudiziaria di informare il pubblico ministero, l’art. 386, comma 3, c.p.p. prevede che il verbale della precautela debba essere inol- trato al pubblico ministero entro le 24 ore dall’adozione della misura anche per via telematica. Occorre evidenziare come, con il recente d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101, si sia provveduto ad una serie di modifiche normative incentrate su obblighi di informazione da adempiere a tutela dei soggetti arrestati o fermati. In particolare, attraverso l’art. 1, lett. e), si è modificato il comma 1 dell’art. 386 c.p.p. prevedendosi che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno ese- guito la precautela o abbiano ricevuto in consegna l’arrestato, debbano fornire a quest’ultimo o al fermato «una comunicazione scritta redatta in forma chiara e precisa e se questi non conosce
Peraltro, pur non potendosi applicare la previsione di cui all’art. 389 c.p.p. laddove contempla l’immediata liberazione del fermato o dell’arrestato, è pur vero che, a fronte dell’accertamento che la misura è stata eseguita per errore di persona o al di fuori dei casi previsti dalla legge o se la stessa è divenuta ineffica- ce per l’inosservanza dei termini di cui all’art. 386, comma 3, c.p.p., il pubblico ministero può interrompere il procedimento di convalida di cui all’art. 390 c.p.p. o, addirittura, procedere alla revoca della misura illegittima o dichiararne l’inefficacia41
. Si tratta di una normale esplicazione di un principio generale in forza del quale l’ordinamento non può tollerare una prosecuzione afflittiva della persona in virtù di un titolo illegittimo e comunque non consentito dalla legge. Peraltro, nel caso di specie, trattandosi di soluzione in bonam partem in linea con i principi generali dell’ordinamento e con riferimento ad una “situazione giuridica” in rapporto di similia ad similibus, è consentito – anzi imposto – il ri- corso a quell’integrazione dell’ordinamento giuridico costituito dall’analogia42
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la lingua italiana tradotta in una lingua a lui comprensibile con cui lo informano: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo». Gli obblighi informativi si completano con la previsione del comma 1-bis dell’art. 386 c.p.p. dove si disciplina l’evenienza in cui «la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lin- gua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato»: correlativamente, il comma 3 della medesima disposizione di legge, così come modificato dalla novella normativa, prevede che il verbale di arresto o di fermo contenga anche la «menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis». Il legislatore ha altresì ritenuto di porre in capo al giudice della convalida l’obbligo di verifica in ordine agli adempimenti informativi di cui all’art. 386 c.p.p.; si è così ag- giunto, all’art. 391, comma 2, c.p.p., oltre al segnalato obbligo di controllo, anche quello di «da- re o … completare la comunicazione o l’informazione» (art. 1, lett. f). Singolare è che una disci- plina così minuziosa non sia presidiata da un adeguato apparato sanzionatorio, salvo a non vo- ler ricavare un’ipotesi di nullità dalla disposizione generale di cui all’art. 178, lett. c), c.p.p.
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In questa direzione si rimanda alle osservazioni di A.DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disci-
plina sulla violenza di genere, cit., p. 103.
42A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla disciplina di cui all’art. 391, comma 5, c.p.p. laddove prevede che se l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall’art. 381, comma 2, c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dei casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche in alternativa ai limiti di pena pre- visti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Se è vero che l’art. 284-bis, comma 3, c.p.p.
In alternativa alla convalida, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familia- re consente, ai sensi dell’art. 449, comma 5, c.p.p., l’instaurazione del giudizio direttissimo. In particolare si prevede che la polizia giudiziaria «può provve- dere su disposizione del pubblico ministero» alla citazione dell’indagato per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le succes- sive 48 ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
A parte il disguido lessicale di una disposizione che, nel disciplinare la pro- cedura dell’allontanamento di urgenza dalla casa familiare, fa riferimento alla convalida dell’arresto, si introduce una nuova forma di giudizio direttissimo atipico che viene instaurato tramite citazione della polizia giudiziaria su dispo- sizione del pubblico ministero. Si tratta di una via di mezzo tra la presentazio- ne in udienza prevista dal comma 1 dell’art. 449 c.p.p. e l’ordinaria citazione per il giudizio direttissimo formulata dal pubblico ministero ai sensi dei com- mi successivi della medesima disposizione di legge.
Comunque, al di là di inutili ricerche classificatorie tendenti ad individuare un tertium genus di rito direttissimo, quel che rileva è il favor per questo rito che il legislatore ha voluto introdurre con la modifica dell’art. 449, comma 5, c.p.p. Infatti, nella locuzione normativa il provvedimento di cui all’art. 384-bis c.p.p. impone, di regola, l’instaurazione del rito direttissimo salvo che non pre- giudichi “gravemente” le indagini. Perseguendo una filosofia normativa già in- trodotta con legge 24 luglio 2008, n. 92 che ha modificato in tal senso il comma 4 dell’art. 449 c.p.p., si indica la regola del rito speciale eccettuabile solo a fron- te non di un semplice pregiudizio ma di un pregiudizio grave per le indagini. Pur in presenza di un silenzio normativo è da ritenere che, nell’ipotesi in cui il provvedimento non venga convalidato, si applichi l’art. 449, comma 2, c.p.p. laddove prevede che il giudice deve restituire gli atti al pubblico ministero per- ché proceda con le forme ordinarie salvo che l’imputato e il pubblico ministero consentano la prosecuzione del processo col rito direttissimo43
. Definiti i con-
dispone che «si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 385 e seguenti del presente titolo», nel caso di specie sembra difettare il requisito della compatibilità. A parte la differenza strutturale tra l’arresto in flagranza e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare che implica, di per sé, una valutazione circa l’adeguatezza e la proporzionalità della misura adot- tata, deve segnalarsi come l’art. 282-bis, comma 6, c.p.p. preveda che per quei reati per cui è con- sentito l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare può applicarsi la misura cautelare dell’al- lontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p. e, se del caso, con le modalità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p. Si è quindi al cospetto di una norma speciale peraltro successiva, sebbene di pochi giorni, a quella che ha modificato l’art. 391, comma 5, c.p.p. Il messaggio normativo appare chiaro: la misura di cui all’art. 384-bis c.p.p. può sfociare in un’applicazione cautelare al di fuori dei limiti edittali limitatamente alla misura coerci- tiva dell’allontanamento dalla casa familiare contemplata all’art. 282-bis c.p.p.
43Così A.D
tenuti di disciplina relativi alla procedura conseguente all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, occorre prendere atto che la scelta legislativa di introdurre il rito direttissimo con riferimento ai reati legittimanti la misura va inquadrata in una logica di sistema tendente ad offrire una trattazione priori- taria dei relativi processi. Basti pensare al contenuto dell’art. 132-bis, lett. f), disp. att. c.p.p. secondo cui nella formazione dei ruoli di udienza e nella trat- tazione dei processi è assicurata la “priorità assoluta”, tra gli altri, ai processi da celebrare «con giudizio direttissimo e con giudizio immediato». Non a ca- so, il legislatore ha inteso blindare il criterio di priorità anche nell’evenienza in cui non risulti possibile instaurare il rito direttissimo, prevedendo alla lett. a-
bis) dell’art. 132-bis disp. att. c.p.p. che la «assoluta priorità» sia comunque
riservata ai delitti previsti dagli artt. «572 e da 609-bis e 609-octies e 612-bis del codice penale». Si è al cospetto, limitatamente ad alcune figure di reato, ad una priorità nella priorità che accentua i profili di frizione di una tale scelta legislativa con riferimento all’ineliminabile requisito di uguaglianza processua- le presidiato dalla congiunta lettura degli artt. 3 e 112 Cost.44
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