INTERVENTI SULLE MISURE CUSTODIALI di Maria Francesca Cortes
6. I “nuovi” luoghi di esecuzione degli arresti domiciliari: la casa fa miglia protetta
La misura degli arresti domiciliari consiste nell’obbligo imposto all’imputa- to (ovvero alla persona sottoposta alle indagini) di non allontanarsi dai luoghi tassativamente indicati dall’art. 284, comma 1, c.p.p., i quali costituiscono l’area spaziale entro cui deve essere ottemperato il comando contenuto nell’or- dinanza cautelare.
L’individuazione degli stessi rappresenta, dunque, un elemento centrale, attraverso il quale lo strumento di cautela permette, in modo effettivo, di sod- disfare le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p.
La formulazione del precetto codicistico annovera a tal fine: la propria abi- tazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, una casa famiglia protetta41
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L’inserimento, quale luogo ove può essere eseguita la misura degli arresti presso il domicilio, della casa famiglia protetta è frutto dell’intervento additivo operato dalla legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura pe-
nale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto
tra detenute madri e figli minori)42
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Sia consentito il rinvio a M.F.CORTESI,Arresti domiciliari, Giappichelli, Torino, 2012, p.
67 ss. 42
In argomento P.CORVI, La l. n. 62/2011 rafforza almeno sulla carta la tutela delle detenute
madri, in Corriere mer., 2011, p. 837; F.FIORENTIN, Tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori, in Giur. merito, 2011, p. 2616; C.FIORIO, Madri detenute e figli minori, in Dir. pen. proc., 2011, p. 932 ss.; G.MASTROPASQUA, La legge 21 aprile 2011, n. 62 sulla tutela delle relazioni fra
figli minori e genitori detenuti o internati: analisi e prospettive, in Dir. famiglia, 2011, p. 1853; P.
Tale scelta, quantunque il dettato codicistico non introduca limitazioni di sorta, vede verosimilmente alcuni destinatari privilegiati ossia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente ovvero padre, quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assisten- za alla prole43
, soggetti per i quali il legislatore ha elaborato, ai sensi dell’art. 275, comma 4, c.p.p., un regime cautelare di favore, in ragione del particolare
status in cui gli stessi versano.
L’interesse preminente, che ha suggerito questa integrazione normativa, è, infatti, quello di individuare luoghi in cui possa essere garantita a persone che versino in situazioni peculiari quali possono essere appunto quelle elencate nell’art. 275, comma 4, c.p.p. l’opportunità di giovarsi della misura degli arre- sti domiciliari, qualora le esigenze cautelari lo consentano, ed evidentemente qualora non abbiano a disposizione una propria abitazione o altra privata di- mora44
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L’art. 4, comma 1, legge n. 62/2011 prescrive, inoltre, che il Ministro della giustizia debba adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigo- re della legge de qua, un decreto nel quale, d’intesa con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, siano determinate le caratteristiche che devono possedere le case famiglia protette.
Il Ministro della giustizia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub- blica, può, poi, stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette (art. 4, comma 2, legge n. 62/2011).
In attuazione dei predetti precetti viene adottato un primo decreto ministe- riale in data 26 luglio 2012, successivamente revocato con provvedimento del- l’11 gennaio 2013, in quanto emesso in carenza dell’intesa con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, sostituito, poi, con il decreto 8 marzo 2013 «Requisiti delle case famiglia protette».
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Questa destinazione soggettiva è, invece, contenuta nel decreto ministeriale 8 marzo 2013, che detta i requisiti delle case famiglia protette, ove si prescrive in modo esplicito che le suddet- te strutture residenziali sono destinate all’accoglienza di imputate/i genitori, con prole infra- seienne, nei cui confronti l’autorità giudiziaria abbia ivi disposto gli arresti domiciliari in alter- nativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura ed assistenza ovvero madri e padri con prole di età inferiore a dieci anni, ammessi alla detenzione domiciliare di cui agli artt. 47-ter e 47-quinquies ord. penit.
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G. DUSI, Migliorano le condizioni delle mamme detenute ma la partita di gioca sulle strutture
alternative, in Guida dir., 2011, n. 17, p. 9; G. MANTOVANI, sub art. 1 l. 21.4.2011 n. 62 (Detenute
madri e figli minori), cit., p. 609, la quale osserva che «In realtà, ciò che conta davvero è la concre-
ta presenza sul territorio di strutture del genere, di per sé utilizzabili – purché esistenti – ai fini de- gli arresti domiciliari anche a prescindere dal recente innesto legislativo, in quanto verosimilmente classificabili come “luogo di privata dimora” o “luogo pubblico di cura o di assistenza”».
Dalla lettura del decreto de quo emerge che dette strutture devono essere collocate in località dove è possibile l’accesso ai servizi territoriali, socio-sani- tari ed ospedalieri e si possa fruire di una rete integrata a sostegno sia del mi- nore sia dei genitori. Devono possedere caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del preva- lente interesse del minore. Ospitano non oltre sei nuclei di genitori con relati- va prole. Le stanze di pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bam- bini dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e di differenziazione determinate dalla possibile presenza anche di soggetti di sesso maschile. I pro- fili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni devono essere tali da facilitare il conseguimento delle finalità della legge.
Sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina, ecc.); sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possi- bilmente anche all’aperto; sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale nonché gli incontri ed i con- tatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi.
Una criptica norma transitoria, la quale aveva subordinato l’applicazione di una serie di precetti tra cui quello contenuto nell’art. 284, comma 1, c.p.p. a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comun- que, a decorrere dal 1 gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata, costi- tuiva uno ostacolo normativo all’immediata operatività del precetto de quo.
Si tratta ormai di problemi interpretativi del tutto superati, essendo spirato uno dei termini finali previsti dalla legge.
Ciò nonostante la necessità di seri interventi economici a sostegno delle predette strutture residenziali, a tutt’oggi, ha reso molto stentato o quanto meno non del tutto omogeneo il loro attuale utilizzo nell’ambito del territorio nazionale.