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La comunicazione della decisione: il circolo informativo con i servi zi socio-assistenzial

NOVITÀ NELLE PROCEDURE DI REVOCA E SOSTITUZIONE

7. La comunicazione della decisione: il circolo informativo con i servi zi socio-assistenzial

Dislocata nei commi 3 e 4-bis dell’art. 299 c.p.p., con riguardo alle attività informative che si situano nella fase introduttiva del procedimento incidentale, la disciplina della revoca e della sostituzione delle misure coercitive trova, nel comma 2-bis, la sedes materiae unica delle attività successive alla decisione. La nuova disciplina istituisce in capo al giudice un dovere di comunicazione, che completa il reticolo di garanzie processuali operanti a favore della persona of- fesa nella vicenda de libertate.

Risulta abbastanza agevole circoscrivere la categoria di provvedimenti rien- tranti in questo ulteriore meccanismo informativo. Il riferimento della norma ai «provvedimenti di cui ai commi 1 e 2» chiarisce che devono essere comuni- cate, non solo la revoca e la sostituzione delle misure con altre meno gravose93

, ma anche la sostituzione delle modalità applicative delle misure in atto94

, sem- pre che si tratti di una cautela del tipo di quelle «previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 284, 285 e 286 applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona». Dunque, una simmetria soltanto parziale con la tipologia di atti da notificare alla persona offesa, nel momento di pre- sentazione della domanda incidentale95

.

Inoltre, si allarga la platea dei destinatari dell’attività informativa sul ver- sante della decisione. La comunicazione del provvedimento, eseguita «imme- diatamente» e «a cura della polizia giudiziaria»96

, è rivolta non solo al «difen- sore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» stes- sa97

, ma anche «ai servizi socio-assistenziali» del territorio che organizzano i programmi di prevenzione della violenza, ai quali si può sottoporre l’imputato nei cui confronti sia applicata una misura cautelare ex artt. 282-bis o 282-ter

93Non, invece, la decisione di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione. V., in questo senso, alla luce di argomenti letterali e sistematici, C. RUSSO, Femminicidio, cit., pp. 36-37.

94

V., in questo senso, C. RUSSO, Femminicidio, cit., p. 37. Per una interpretazione di tipo sostanzialistico, v. D. POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p., cit., p. 974, secondo il quale «deve trat-

tarsi […] di un’attenuazione (anche temporanea) dei rigori della misura cautelare potenzial- mente in grado, secondo una ragionevole previsione, di ripristinare quel contatto fra persona soggetta a cautela e persona offesa che la misura voleva evitare».

95

Per la esclusione dal congegno informativo della richiesta di sostituzione delle modalità applicative delle misure cautelari v., supra, § 5.

96V. gli artt. 97-bis e 98 norme att. c.p.p.

97V., per la tesi secondo cui, anche ai fini della comunicazione ex art. 299, comma 2-bis, c.p.p., va seguita la volontà della persona offesa che eventualmente abbia dichiarato o eletto domicilio, D. POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p., cit., p. 973.

c.p.p. (art. 282-quater, comma 1, c.p.p.)98

. In tal modo, si realizza un circolo informativo, per così dire, “virtuoso” fra il servizio socio-assistenziale e il giu- dice, in un’ottica funzionale al recupero della libertà personale dell’imputato o, quantomeno, a un allentamento delle maglie del vincolo cautelare99

.

Infatti, l’art. 282-quater, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. dispone che il re- sponsabile del servizio comunichi l’esito positivo del programma innanzitutto al pubblico ministero, evidentemente in vista di un’eventuale richiesta di revo- ca o di sostituzione in melius della misura ovvero di sua applicazione con mo- dalità meno gravose100

. Inoltre, a dover essere informato è il «giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2»101

. Da questo secondo punto di vista, sembra da escludersi che la norma introduca un’ulteriore fatti- specie di revoca o sostituzione della misura d’ufficio, da parte del g.i.p., rispet- to a quelle previste dall’art. 299, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.102

. Come si è visto (supra, § 6), al di fuori dei suddetti casi, senza la richiesta del pubblico ministero o dell’indagato, manca di fatto il presupposto conoscitivo perché l’organo giurisdizionale proceda senza l’iniziativa di parte. Peraltro, la regola della doppia comunicazione facilita la decisione del giudice, proprio nei casi d’intervento ex officio103

. Si direbbe, uno strumento idoneo a rimediare ad eventuali situazioni d’inerzia dell’ufficio di accusa, il cui parere deve essere sollecitato in tal caso su autonoma iniziativa giudiziale.

Resta da capire a quale scopo il giudice debba informare il servizio socio- assistenziale, in caso di revoca, sostituzione della misura con altra meno grave

98

Ritiene che il dovere comunicativo operi anche per l’imputato sottoposto ad altre misure cautelari, la relazione della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, 16 ottobre 2013, cit., p. 9.

99

V. la ricostruzione di A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., p. 98, secondo il quale la comunicazione è prevista «all’evidente scopo di consentire un controllo sulla possibile reiterazione dei comportamenti violenti dell’indagato».

100

Cfr. R. BRICCHETTI, Decreto sicurezza. Le modifiche al c.p.p., Braccialetto elettronico per

chi viene allontanato, in Guida dir., 2013, n. 44, p. 94; G. PAVICH, La nuova legge sulla violenza

di genere, in Cass. pen., 2013, p. 4317 ss.

101

Afferma che «l’esito positivo del programma non comporta l’automatico dovere del giu- dice di revocare o sostituire le misure», la relazione della Corte di Cassazione, Ufficio del Mas- simario e del Ruolo, 16 ottobre 2013, cit., p. 9.

102

V., in questo senso, la relazione cit. alla nt. precedente, p. 9. Cfr. A. DIDDI, Chiaroscuri

nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., p. 98.

103In senso diverso, v. la relazione cit. alle nt. precedenti, secondo cui «delle due l’una: o si ritiene che il giudice delle indagini preliminari, ricevuta la comunicazione, debba trasmetterla al pubblico ministero (che peraltro l’ha già ricevuta) per le sue valutazioni ovvero deve concluder- si che prima dell’esercizio dell’azione penale l’unico destinatario della comunicazione sia il pubblico ministero».

o sua applicazione con modalità meno gravose. Escluso che la comunicazione della decisione abbia finalità processuali, va anche detto che essa non risulta subordinata al fatto che l’imputato sia sottoposto ad un programma preventi- vo oppure lo abbia svolto. Si tratta, piuttosto, di un’attività informativa svolta in ottica di collaborazione tra funzione di giurisdizione e funzione amministra- tiva, anche allo scopo di adattare la risposta assistenziale alla persona offesa104

.

8. L’applicazione delle nuove norme ai procedimenti pendenti all’en-

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