L’ENFASI DELLE PRECAUTELE: ARRESTO IN FLAGRANZA E ALLONTANAMENTO
1. Le prospettive precautelari della riforma tra Costituzione ed effet tività
Col dichiarato intento di rendere più incisiva la tutela necessaria a fronte del verificarsi di eventi di grave efferatezza in danno di donne1
, il d.l. 14 ago- sto 2013, n. 93, conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119, procede ad una serie di modifiche del “sistema penale” concentrando la sua attenzione, in particolare, sugli strumenti processuali limitativi della libertà personale a cui viene affidato il compito di «anticipare la tutela della donna e di ogni vittima di violenza domestica»2
.
In particolare, l’intervento legislativo risultava “suggerito” anche a fronte della recente approvazione della legge 27 giugno 2013, n. 77 che ha ratificato la convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla
1Cfr. Premessa al d.l. 14 agosto 2013, n. 93.
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, nonché della direttiva 2012/29/U.E.3
.
Occorre, però, da subito segnalare come il modello legislativo abbia eson- dato dall’ambito tematico che lo aveva originato andando ad incidere, in mo- do del tutto eterogeneo, su differenti fattispecie distinte da quelle annoverabili a tutela degli episodi di violenza domestica e sulle donne4
. La circostanza, uni- tamente al ricorso alla decretazione d’urgenza, palesa un legislatore che disat- tende i moniti della Corte costituzionale, la quale aveva diffidato dalla pratica dei cc.dd. decreti omnibus5
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Si persiste pertanto nell’abitudine di affidare il controllo e la sicurezza so- ciale alla decretazione d’urgenza6
. E non è un caso che l’ambito di intervento, privilegiando il settore penale, si orienti verso funzioni repressive che vengono assegnate alla relativa normativa.
Il prodotto legislativo, infatti, è di tipo “muscolare”: da un lato, l’aumento di pena, incidendosi tanto sulla sanzione base quanto attraverso l’ampliamento del raggio di azione di alcune aggravanti; dall’altro lato, si consente un maggiore ri-
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Si tratta della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Si consideri che la percentuale delle vittime di sesso femminile di reati commessi con vio- lenza dal 1991 al 2010 è passata dall’11% ad oltre il 25% (cfr. Rapporto sulla criminalità e sicu-
rezza in Italia nel 2010, a cura del Ministero dell’interno, in www.interno.gov.it). Sebbene se-
condo i dati di un’indagine condotta dall’ISTAT nel 2006 (cfr. Indagine ISTAT condotta nel 2006 sulla base di una Convenzione con il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e con il finanziamento del Fondo Sociale europeo PON Sicurezza, in www.ista/it/archivio/5348) in Italia l’incremento della violenza contro le donne sia inferiore a quello di altri Paesi come Canada, Stati Uniti, Australia ma in linea con quello emerso in Svizzera, il quadro che ne deriva è comunque piuttosto allarmante. Nel 2010, tanto per richiamare alcuni tra i più significativi dati statistici, le violenze sessuali sono state 4.813 e nel 2011 4.617 (cfr. Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento sull’andamento della criminalità in Italia, in www.interno.gov.it) ed oltre 6 milioni sono le donne che hanno subíto violenza fisica o sessuale nel corso della vita a partire dai 16 anni e, tra queste, un terzo ha subíto atti di violenza sia fisica che sessuale mentre il 21% delle vittime ha subíto violenza sia in famiglia che fuori. Circa 3 milioni di donne, pari al 14,3% di quelle che hanno o hanno avuto un partner sono state, poi, almeno una volta vittime di violenza fisica o sessuale dal marito, dal convivente o dal fidanzato.
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In via esemplificativa, v. le modifiche introdotte con i commi 3-bis e 3-quinquies dell’art. 628 c.p.; col n. 7-bis dell’art. 624 c.p.; con la modifica dell’art. 648 c.p. A ciò si aggiungano le previsioni normative in tema di Protezione civile.
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Così, Corte cost. 16 febbraio 2012, n. 22, in Giur. cost., 2012, p. 283. 6
Sul tema cfr. G.SPANGHER, Giuliano Vassalli e l’evoluzione del processo penale, in Cass.
pen., 2011, p. 4535; S.LORUSSO, Sicurezza pubblica e diritto emergenziale: fascino e insidie dei
rimedi processuali, in Dir. pen. proc., 2010, p. 169; E.MARZADURI, Il ricorso alla decretazione di
corso a provvedimenti limitativi della persona anche in ragione degli aumenti di pena introdotti per alcuni reati. Così facendo il cerchio si chiude e, in una visio- ne di “perenne emergenza”, le opzioni di politica criminale modificano la nor-
ma processuale da regola di comportamento a strumento repressivo7
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Ma, nel caso di specie, le scelte legislative sembrano essere andate “oltre”. Le modifiche introdotte e, in particolare, quelle relative alle cc.dd. precautele evidenziano una mano decisamente “malferma” con un conseguente risultato normativo che pone a rischio l’effettiva operatività della riforma a causa del- l’incapacità di cogliere incompatibilità strutturali tra alcune tipologie di reato e quelle fattispecie del processo che fungono da elementi legittimanti l’adozione delle precautele. Come se non bastasse, proprio la nuova previsione dell’art. 384-bis c.p.p. evidenzia momenti di frizione con il comando costituzionale; si- tuazione questa, che denuncia un legislatore davvero poco consapevole del fat- to che la Carta dei valori costituisce un limite all’arbitrarietà dei conditores.
Il rischio è che una codificazione con tali caratteristiche induca la giuri- sprudenza a risolvere le difficoltà operative attraverso il ricorso a quelle “er- meneusi correttive” capaci di forgiare criteri di disciplina non contemplati dalla norma. E la situazione è tanto più preoccupante nella misura in cui si in- cide su diritti inviolabili assoggettati ad una riserva di legge, con tutto ciò che la stessa comporta in termini di ortodossia interpretativa.
Tali conclusioni, volutamente anticipate per concepire un quadro di sinte- si, devono ovviamente trovare conferma nella specifica analisi delle modifiche apportate in tema di precautele.