L’AVVENTO DELLA PERSONA OFFESA NELLE DINAMICHE CUSTODIAL
4. L’allontanamento dalla casa familiare e le modalità elettroniche di controllo
Quanto alla seconda modifica apportata all’art. 282-bis c.p.p., introdotta peraltro soltanto in sede parlamentare, e dunque nell’ambito della conversio- ne in legge, essa ha comportato l’estensione delle modalità elettroniche di con- trollo previste dall’art. 275-bis c.p.p.31
.
Come noto, la disposizione originariamente inserita dall’art. 16, comma 2,
è riverberata, anche in questo caso, in alcune sovrapposizioni di norme. Basti pensare al fatto che sulla scorta dell’art. 582 comma 2, c.p. le lesioni volontarie sono procedibili d’ufficio sia nel caso abbiano provocato una malattia di durata superiore a 20 giorni, sia nel caso in cui concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585 c.p. ad eccezione di quelle di cui al n. 1 ed all’ultima parte dell’art. 577 c.p. (lesioni contro l’ascendente, il discendente, il co- niuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o contro un affine in linea retta). Dunque, dal momento che le lesioni così aggravate sono sempre procedibili d’uffi- cio, meglio avrebbe fatto il legislatore a riferirsi più seccamente e semplicemente a queste, evi- tando una sovrapposizione evidentemente inutile e foriera di confusione.
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Sui profili specifici della misura precautelare di cui all’art. 384-bis c.p.p., cfr., infra, l’esau- stiva trattazione, di F.R. DINACCI, L’enfasi delle precautele: arresto in flagranza e allontanamento
domiciliare d’urgenza.
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Per la cui trattazione specifica, si rimanda, pertanto, a M.F. CORTESI, Interventi sulle mi-
d.l. 24 novembre 2000, n. 341, prevedeva che, nel disporre la misura degli ar- resti domiciliari anche in sostituzione della misura cautelare in carcere, il giu- dice, se lo riteneva necessario in relazione alla natura ed al grado delle esigen- ze cautelari da soddisfare nel caso concreto, avrebbe potuto prescrivere stru- menti idonei a verificare a distanza i movimenti dell’indagato o dell’imputato. Senonché, da ultimo, l’art. 1, lett. a), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di ridu-
zione controllata della popolazione carceraria», convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 201432
, amplifica le difficoltà di coordinamento e la mancata focalizzazione, invero, già presenti ed evidenziateprima ancora della correzione dell’art. 275-bis c.p.p. L’innesto della disciplina relativa al cosid- detto braccialetto elettronico su quella della misura dell’allontanamento dal- l’abitazione familiare, difatti, provoca ancora una volta un evidente attrito.In- nanzitutto, come pure da subito rilevato da attenta dottrina33
, un corposo pro- filo di criticità riguarda la logistica del collegamento normativo all’art. 275-bis c.p.p., dal momento che la collocazione al termine dell’art. 282-bis, comma 6, c.p.p., ha comportato l’individuazione di un preciso ambito di applicabilità di tali modalità, che sarà limitato appunto esclusivamente alle fattispecie previste in tale comma, e tale individuazione, peraltro, ha comportato il mancato inse- rimento del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., tra le fattispecie per le quali sarà, dunque, possibile l’utilizzo delle modalità di controllo raffor- zato per il tramite del cosiddetto “braccialetto elettronico”.
Diciamo subito, poi, che, alla luce dell’aggiornamento della disposizione di cui all’art. 275-bis c.p.p., ci si trova dinanzi a un ribaltamento di prospettive, almeno in linea teorica: la riforma succitata, difatti, è stata evidentemente animata dalla ratio di rendere regolare l’applicazione delle «particolari modali- tà di controllo» attraverso la sostituzione della formula «se lo ritiene necessa- rio» con la locuzione «salvo che le ritenga non necessarie», alla luce della qua- le sembrerebbe imposto al giudice un onere aggiuntivo di motivazione nel ca- so ritenesse di non utilizzare gli strumenti degli arresti domiciliari combinati ai controlli elettronici in questione. In realtà, anche a prescindere dagli altri pro- fili pragmatici, pure rimanendo a una lettura sistematica, non può sfuggire che
32 Su cui, cfr., supra, A. D
IDDI-R.M.GERACI, Introduzione.
Sui commenti a prima lettura della disposizione, tuttavia, si rinvia a G. AMATO, Arresti do-
miciliari con il braccialetto elettronico, in Guida dir., 2014, n. 4, p. 47; R. BRICCHETTI, Braccialet-
to elettronico per chi viene allontanato, cit., p. 93; F. FIORENTIN, Il monitoraggio elettronico non
riduce i controlli, in Guida dir., 2014, n. 4, p. 34; ID., Con il nuovo svuota carceri tremila detenuti
in meno e braccialetto elettronico esteso ai non domiciliari, ivi, n. 3, p. 18; ID., Arresti domiciliari
rafforzati per tutelare l’offeso, ivi, 2013, n. 39, p. 36.
33 A.D
il procedimento di selezione della misura e dell’eventuale presidio elettronico ad essa collegato, prevede – sempre a norma dell’art. 275 c.p.p., rimasto in ta- le aspetto invariato – che vi sia la prestazione del consenso da parte del sotto- posto a misura, dal momento che (sempre nella stessa disposizione) è previsto che qualora ciò non avvenga, lo stesso sia invece sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. All’indagato o imputato che rifiuti, cioè, la spe- ciale modalità di controllo nella sede meno afflittiva della misura degli arresti domiciliari, veniva e verrà applicata la più stringente misura carceraria. Sul punto, oltre a doversi rilevare l’esistenza di un evidente lapsus figlio della af- frettata tecnica normativa, l’esclusione di una simile trasposizione in sede di gestione dell’allontanamento dalla casa familiare sarebbe altresì derivabile dal- la circostanza che i reati rispetto ai quali è applicabile la misura dell’allontana- mento non consentono neppure, in base all’art. 280, comma 2, c.p.p., la misu- ra coercitiva più grave34
.
Ora, a prescindere da questo sia pur rimarchevole mancato coordinamento, ciò che va rilevato è la marcata spinta alla protezione “mirata”35
della vittima che converge con un più accentuato rispetto per le libertà del sottoposto36
e tali
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Cfr., A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit.;C.IASEVOLI,
Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i reati commessi con violenza alla persona, cit., p.
1399.
35 Peraltro, la progressiva soggettivizzazione delle misure cautelari è pure stata rilevata da F. CERQUA, La tipologia delle misure cautelari personali, in AA.VV., Le misure cautelari personali, a cura di G. SPANGHER-C.SANTORIELLO, vol. I, Utet, Torino, 2009, p. 367; ma cfr. anche, sul
profilo,S.ALLEGREZZA, La nuova misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, in
Familia, 2003, p. 107; M. MONTELEONE, Il ruolo dei familiari-persone offese nel processo penale,
in Giur. merito, 2009, n. 4, p. 162; F. PERONI-S.CIAMPI, Crisi della famiglia e processo penale, a cura di P. CENDON, vol. III, Cedam, Padova, 2004, p. 2349.
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Come già si accennava, l’equilibrio tra i tiranti della riforma si può vedere chiaramente ove si tenga presente la graduazione della stretta sulla libertà personale che contraddistingue il d.l. n. 93/2013 conv. in legge n. 119/2013: così, da un lato, la necessità emergenziale è testimo- niata dall’estensione dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art. 380, comma 2, lett. l-ter). Una seconda linea di intervento riguarda, poi, l’eventuale flagranza nei delitti di cui all’art. 282-bis, comma 6, c.p.p., che viene collegata, ora, alla nuova misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.) nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
In realtà tale obiettivo non risulta affatto centrato, poiché tutta la struttura delle misure di cui agli artt. 282-bis e 281-ter c.p.p. soffre di una genetica indeterminatezza delle prescrizioni irrogabili che genera una discrezionalità applicativa che ha dato poi in effetti luogo ad esiti assai diversificati. Sul punto si rinvia, però, a A. MARANDOLA, I profili processuali delle nuove norme
in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, in Dir. pen. proc.,
inclinazioni sembrano, invero, accentuate dalle correzioni apportate dalla ma- novra normativa suddetta, specie alla luce della giurisprudenza37
da subito di- sponibile ad una applicazione elastica dell’istituto cautelare di cui all’art. 282-
bis c.p.p. entro tutte le possibili pieghe lasciate dalla lettera della norma.
5.Tensioni sull’areopago cautelare: il coinvolgimento della vittima in