L’AVVENTO DELLA PERSONA OFFESA NELLE DINAMICHE CUSTODIAL
5. Tensioni sull’areopago cautelare: il coinvolgimento della vittima in caso di revoca o sostituzione della misura
Nel solco della riscossa della vittima all’interno del procedimento penale, alla persona offesa si era già dischiuso il palcoscenico del sottosistema cautelare at- traverso l’inserimento dell’art. 282-quater c.p.p. ad opera del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 200938
, che per la prima volta aveva imposto l’obbligo di comunicare i provvedimenti di cui agli
rischio di un’incontrollata prevenzione, in Giur. it., 2012, p. 2. Peraltro, pure da rilevare, come
attentamente fatto da C. IASEVOLI, Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i reati commes-
si con violenza alla persona, cit., p. 1399, che è sicuramente stata persa un´occasione per «l’ab-
bassamento della durata massima di tali provvedimenti coercitivi, uniformandoli ai limiti previ- sti per le misure interdittive, fatta salva la rinnovazione», considerato soprattutto l’avvenuto al- largamento delle ipotesi di applicabilità dell’allontanamento dalla casa familiare a fattispecie di reato punibili con pena inferiore nel massimo ai tre anni.
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Occorre rilevare, difatti, come l’ambito di applicazione dell’istituto sia sempre stato inter- pretato cosiderandone i presupposti nella massima estensione possibile, circostanza agevolmen- te riscontrabile dalla lettura delle pronunce avvicendatesi sul tema. È noto, difatti, che il pre- supposto della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p., è stato inteso non solo nella condizione di “attuale” coabitazione dei coniugi, ma anche nell’esistenza di una situazione – che non deve necessariamente verificarsi all’interno della casa coniugale – per cui nell’ambito di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l’incolumità della persona. Cass., Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 17788, in CED Cass., n. 247084; Cass., Sez. IV, 3 luglio 2008, n. 28958, in CED Cass., n. 240664; Cass., Sez. VI, 4 feb- braio 2008, n. 25607, in CED Cass., n. 240773; Cass., Sez. VI, 29 marzo 2006, n. 18990, in CED
Cass., n. 234625. L’estesa e proficua applicazione nella prassi della misura de qua in luogo di
quella custodiale, peraltro, sembra connessa anche alla possibilità di disporre la misura patri- moniale del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, collegata, dalla giurisprudenza stessa – pure alla luce della formulazione letterale dell’art. 282-bis, comma 3, c.p.p. – alla sola misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare, non es- sendo stata ritenuta applicabile invece in relazione a misura personale di tipo diverso (fattispe- cie in tema di applicazione della misura in esame a persona sottoposta a custodia cautelare): Cass., Sez. VI, 12 maggio 2009, n. 30736, in CED Cass., n. 244400, con nota di C. MINNELLA,
Escluso il pagamento periodico di un assegno ex art. 282-bis, comma 3, c.p.p. nel caso delle misure cautelari personali diverse dall’allontanamento dalla casa familiare, in Dir. fam. e persone, 2010,
n. 2, pt. I, p. 581.
artt. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter (divieto di avvicina- mento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)39
alla “parte” offesa.
La disposizione tuttavia si limitava a conferire alla vittima un potere esclu- sivamente conoscitivo, peraltro limitato alla sola iniziale irrogazione delle due misure menzionate, senza implicare nessun altro diritto di informazione né di intervento sulle dinamiche cautelari successive.
Come si è già anticipato, l’ultimo intervento normativo ad aver agito sui rapporti vittima-cautele, il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modifiche con la legge 15 ottobre 2013, n. 119 – emanato con l’ambizioso anelito di fron- teggiare, unitamente alle già citate impellenze della pubblica opinione, anche la recrudescenza della cosiddetta violenza domestica e di genere – ha pure con- templato l’ulteriore apertura del procedimento cautelare alla vittima del reato, questa volta, però, non soltanto allargando l’ambito del diritto all’informa- zione ma spingendosi fino a inserire la vittima medesima nel procedimento re- lativo alla revoca e alla sostituzione del provvedimento cautelare, con la crea- zione di un diritto di interpello della vittima stessa. Ciò è avvenuto mediante un sostanziale rimaneggiamento dell’art. 299 c.p.p., commi 3 e 4-bis.
A questo punto è indispensabile però premettere come l’intera disposizio- ne di cui all’art. 299 c.p.p., sia stata protagonista di una vera e propria “crisi d’identità” nel percorso che dalla decretazione d’urgenza l’ha poi condotta al- la conversione parlamentare: il mutamento ha riguardato, infatti, sia il profilo oggettivo dell’obbligo di comunicazione, sia il problema dell’interpello sia, an- cora, le conseguenze processuali derivanti dal mancato rispetto dell’attivazio- ne del contradditorio cartolare postumo.
Dunque, come detto, all’interno delle innovazioni apportate nella disposi- zione, contenute nei commi 2-bis, 3, prima parte e 4-bis, seconda parte, si pos- sono individuare due distinte tipologie di diritti della vittima: da una parte v’è un diritto alla mera informazione, che sorge in merito all’avvenuta adozione dei provvedimenti di revoca o sostituzione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 282-bis, 282-ter, 284, 285 e 286 c.p.p., così come previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 299 e che pone in capo all’autorità giudiziaria un obbligo di informazione che ha per oggetto il provvedimento cautelare emesso.
Dall’altra parte, invece, come si anticipava, sorge in capo alla vittima l’ulte- riore diritto al contraddittorio cautelare cartolare postumo40
, nei casi di revoca
39 La prima, si ribadisce, introdotta dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, e la seconda dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11, a prescindere dal tipo di fattispecie oggetto di accertamento.
40 In relazione a tale profilo occorre pure ricordare come, in effetti, c’erano pure state inte- ressanti proposte che avevano suggerito, invece, di concepire l’intervento della vittima in una chiave maggiormente costruttiva, attraverso la concessione, relativamente alle due tipologie cau- telari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., di un diritto al contraddittorio personale e prelimi-
e sostituzione delle misure. Si tratta, naturalmente, stante la novellata formu- lazione dell’art. 299, comma 2-bis, c.p.p. (così come richiamato dai commi 3 e 4-bis) delle richieste relative a revoca e sostituzione dei provvedimenti cautela- ri coercitivi, ad esclusione di quelli che irrogassero il divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) e sempre e solo nell’ambito dell’accertamento dei “reati commessi con violen- za alla persona” (su cui cfr. supra, § 4).
Occorre anticipare sin d’ora come in questo caso, infatti, da un canto il pubblico ministero e/o l’indagato/imputato saranno onerati della comunica- zione, pena l’inammissibilità dell’istanza, e dall’altro come la vittima godrà del diritto di presentare al giudice memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p. al fine di interloquire per far valere le proprie ragioni in merito all’opportunità della re- voca o sostituzione richiesta.
Quanto alle restanti ipotesi, poi, in cui la sostituzione e la revoca siano adottate d’ufficio, occorre sin d’ora segnalare che la tecnica legislativa non del tutto cristallina lascia qualche perplessità sul percorso da seguire: valutando sin d’ora il primo ingresso delle Erinni41
nel processo, e in particolare nel- l’areopago cautelare, occorre innanzitutto constatare la mancata riflessione del legislatore sull’opportunità di offrire alle vittime di reato – o almeno a certe vittime di certi reati – la possibilità di conoscere l’evolvere delle vicende caute- lari aventi per protagonista l’imputato, proprio nelle ipotesi in cui maggiore sembra essere il bisogno di conoscere e tutelarsi da esso (in caso di estinzione della cautela per pronuncia di certe sentenze e in caso di decorrenza dei ter- mini della sua esecuzione, ad esempio, come invece puntualmente chiesto dal- la direttiva 2012/29/UE42
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nare all’assunzione della misura stessa proprio in virtù della estrema funzionalità degli apporti conoscitivi dell’offeso rispetto all’adeguatezza della misura da irrogare. In questo senso si veda, G.FIDELBO, Lo stalking e le nuove misure cautelari di protezione dalle violenze familiari, in Mi-
norigiustizia, 2009, III, p. 66.
41 Si è qui ripreso il plastico riferimento utilizzato da L. C
ORNACCHIA, Vittime e giustizia
criminale, cit., p. 1760, per rappresentare il ruolo e l’evoluzione degli interessi punitivi privati e
pubblici nell’ambito della giustizia penale. Difatti le Erinni (in greco: Ερινύες) generate dal san- gue perso da Urano in occasione dell’evirazione subita da Crono, rappresentano le personifica- zioni femminili della vendetta. Nell’Orestea di Eschilo perseguitano Oreste accusato di matrici- dio, fino alla celebrazione di un processo presso il tribunale dell’Areopago, che si conclude, pe- rò, con l’assoluzione dell’imputato.
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H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vit-
6. L’ampliamento del novero dei provvedimenti oggetto di comunica-