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Il potenziamento dei servizi socio-assistenziali e la nuova proba tion cautelare

L’AVVENTO DELLA PERSONA OFFESA NELLE DINAMICHE CUSTODIAL

10. Il potenziamento dei servizi socio-assistenziali e la nuova proba tion cautelare

Nell’ambito dell’estensione degli obblighi informativi rientra pure la modi- fica e l’introduzione di un altro canale, che, questa volta si dirige alle sedi ex- traprocessuali e alle autorità procedenti in sede penale: gli obblighi in questo caso difatti riguardano i servizi sociali ed impongono che dai servizi stessi par- tano le informazioni relative al positivo superamento di un programma di cura e recupero antiviolenza sostenuto e seguito nell’ambito degli stessi, informa- zioni utili ai fini delle eventuali decisioni da valutare all’interno delle dinami- che modificative di cui all’art. 299 c.p.p. appena descritte.

Più precisamente, l’art. 2 d.l. n. 93/2013, conv. in legge n. 119/2013, ha modificato l’art. 282-quater c.p.p.71

, ha provveduto ad inserire nella seconda parte della disposizione il disposto ai sensi del quale «quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza or- ganizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servi- zio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valuta- zione ai sensi dell’art. 299, comma 2».

Gli obblighi informativi incombono, allora, almeno da un punto di vista formale, sul soggetto che risulterà individuato o individuabile quale “respon- sabile” dei servizi, e scatteranno, in concreto, al verificarsi della condizione dell’avvenuto svolgimento di un «programma di prevenzione della violenza»

70 H. B

ELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vit-

tima, cit., § 4.

71

Disposizione inserita, come pure già si è detto, dall’art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e recante il disposto per cui i prov- vedimenti di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. sono comunicati all’autorità di pubblica sicu- rezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e muni- zioni, oltre ad essere altresì comunicati alla “parte offesa” e ai servizi socio-assistenziali del terri- torio.

organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio e/o sotto il patrocinio degli stessi.

Nonostante le encomiabili intenzioni volte all’osmosi tra istanze penalisti- che ed istanze extrapenali, tuttavia, il meccanismo risulta eccessivamente ibri- do: non solo le istanze riabilitative e lato sensu rieducative si pongono in un contesto che non ha a che fare con l’esecuzione di una pena irrogata e che si collocano in uno spazio ancora pienamente cognitivo, ma l’imputazione (già emessa o futuribile) deve ancora sottostare al pieno vaglio di un organo giudi- cante. Vero è che l’ambito ritagliato dal legislatore è prettamente cautelare, quindi sostanzialmente diverso rispetto al momento “cognitivo” e, dunque, sotto questo punto di vista, la valutabilità e l’influenza della sottoposizione al programma su revoca e sostituzione delle misure cautelari ha la stessa fisio- nomia della messa alla prova, potendosi parlare in tal caso però non di una messa alla prova nel merito, ma di una probation cautelare.

Da ultimo, è pure utile rilevare un collegamento sistematico tra l’istituto suac- cennato e l’ulteriore modifica – per qualche verso analoga a quella in commen- to – riguardante le attività poste a carico della polizia giudiziaria, in seguito al- l’esecuzione della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla ca- sa familiare72

: la stessa polizia, difatti, provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’art. 11 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modi- ficazioni. La misura consente il “monitoraggio” dei comportamenti dell’inda- gato, che poi potranno e dovranno tornare utili in sede di convalida, al fine di orientare le richieste del pubblico ministero in ordine alla libertà personale, nel senso che quella che potrebbe e dovrebbe essere la fisiologica e più indo- lore soluzione e cioè la conversione, in sede di convalida, dell’allontanamento urgente effettuato dalla p.g. nella misura coercitiva di cui all’art. 282-bis c.p.p., potrebbe anche non essere seguita, essendo preferibile il subentro di una cau- tela maggiormente afflittiva73

.

72 Che, tuttavia, ben potrebbe, poi, trovare gli esiti adesso previsti, del giudizio direttissimo: l’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 93/2013, inserito dalla legge di conversione, ha introdotto un nuo- vo caso di giudizio direttissimo “immediato” o “contratto”, legato alla convalida dibattimentale dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Aggiungendo un nuovo periodo al comma 5 dell’art. 449 c.p.p. è stato, dunque, previsto che «quando una persona è stata allontanata d’urgen- za dalla casa familiare ai sensi dell’art. 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizio- ne del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale conva- lida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le inda- gini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazio- ne per l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero». Cfr., amplius, infra,F.R.DINACCI,

L’enfasi delle precautele: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare d’urgenza.

Ciò in tutti i casi in cui sussistendo i gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e taluna delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e, valutate le altre cir- costanze, soprattutto, il destinatario della misura non abbia osservato le pre- scrizioni fornite in sede precautelare74

.

namento d’urgenza dalla casa familiare sottoposta alla disciplina della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Si tratta di una soluzione imposta dalla riserva di giurisdi- zione in materia di libertà personale contenuta nel comma 3 dell’art. 13 Cost., che prevede la garanzia del controllo esercitato dal giudice sui provvedimenti limitativi della libertà personale adottati in via provvisoria dalla polizia giudiziaria. L’udienza di convalida sarà anche la sede per applicare eventuali misure cautelari, soprattutto quelle di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., nella sostanza già anticipatamente eseguite dalla polizia giudiziaria. Cfr., sul punto, supra, E. TURCO, Modifiche all’allontanamento dalla casa familiare; nonché, per i primi rilievi critici,A. TRINCI-V.VENTURA, Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e giudizio direttissimo, con-

sultabile all’indirizzo www.penalecontemporaneo.it.

Naturalmente occorre rinviare anche a quanto detto in relazione al richiamo all’art. 275-bis c.p.p., e alla possibilità di effettuare un mixage tra la misura dell’allontanamento dalla casa fami- liare e le modalità di controllo consentite dal c.d. braccialetto elettronico. Di tale profilo e dei connessi problemi ermeneutici ed applicativi, si è già accennato, supra, § 2.

74

Cfr., anche, C. IASEVOLI, Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i reati commessi

L’ENFASI DELLE PRECAUTELE: ARRESTO

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