L’ENFASI DELLE PRECAUTELE: ARRESTO IN FLAGRANZA E ALLONTANAMENTO
4. Flagranza ed abitualità: una difficile convivenza
Come già accennato, la svolta legislativa di un approdo ad ipotesi di arresto in flagranza per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. è stata effettuata obli- terando il coordinamento delle caratteristiche di quelle ipotesi di reato con la nozione di flagranza, con inevitabili ricadute in tema di allineamento costitu- zionale della disciplina con particolare riguardo ai requisiti di operatività di provvedimenti precautelari, individuabili nella “necessità” ed “urgenza”.
17In tale direzione, C.R
Il comune denominatore della problematica va colto nella consapevolezza che i reati di maltrattamenti e di atti persecutori costituiscono tipici reati abi- tuali18
e, «in relazione ad essi, appare arduo ipotizzare una flagranza in quan- to, essendo richiesto per la loro consumazione una reiterazione nel tempo di comportamenti vietati, un lungo tratto della condotta criminosa sfugge fatal- mente ad una percezione diretta degli ufficiali di polizia giudiziaria»19
.
A ciò aggiungasi che le fattispecie incriminatrici in questione non richiedo- no solo l’accertamento di una serie di condotte ripetute nel tempo ma, andan- do a ledere beni giuridici immateriali, implicano una componente di apprez- zamento soggettivo che mal si concilia con la situazione di flagranza20
.
Basti pensare che, con riferimento al delitto di maltrattamenti, l’organo nomofilattico ha riconosciuto come, per la sua configurabilità, occorra che le condotte reiterate nel tempo siano tali da ledere il bene autonomo della tolle- ranza della “convivenza”21
e, oltre ad essere legate da un nesso di abitualità risultino avvinte nel loro svolgimento da un’unica «intenzione criminosa diret- ta a ledere l’integrità fisica o morale della vittima»22
.
Emerge pertanto come la complessità strutturale della fattispecie (collega- mento tra più episodi, unitario elemento psichico) sfugga alla possibilità di percezione diretta da parte della polizia giudiziaria, che avrà la possibilità di «constatare la flagranza del singolo reato lesioni, minacce, molestie, cui ha as- sistito ma dovrà compiere accertamenti a ritroso per ricostruire l’esistenza non solo di episodi pregressi di maltrattamento, ma anche del tenore complessivo della convivenza tra autore del reato e vittima dello stesso»23
, posto che una serie di comportamenti lesivi non consente di ritenere integrato il delitto di maltrattamenti.
A medesima conclusione deve pervenirsi anche in tema di atti persecutori, soprattutto nell’evenienza in cui gli stessi siano strutturati nel costringere la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita. Infatti, per ritenere configurato il reato si richiede l’accertamento di un mutamento significativo delle proprie abitudini di vita che duri un apprezzabile periodo di tempo. La
18Cfr. Cass., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 19514, in Dir. e giust., 2014; Cass., Sez. V, 27 no- vembre 2012, n. 20993, in Riv. pen., 2013, p. 785; Id., Sez. V, 25 ottobre 2012, n. 7544, in Dir. e
giust., 1° marzo 2013.
19Così, correttamente, A.D
IDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza in genere,
cit., p. 101. 20
Nella medesima direzione, v. C.RUSSO, Femminicidio, cit., p. 42. 21
Così, Cass., Sez. VI, 4 marzo 1996, n. 4015, in Cass. pen., 1997, p. 1005. 22
Cfr. Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 20494, in Foro it., 2010, 9, p. 441; negli stessi termini v. Cass., Sez. VI, 12 aprile 2006, in Guida dir., 2006, n. 38, p. 76.
23Così, C.R
stessa Corte di cassazione ritiene potersi riconoscere tale evenienza allorquan- do la vittima abbia necessità di utilizzare, per i propri spostamenti, percorsi diversi da quelli abituali, modificare gli orari delle proprie attività oppure di cessarle del tutto, ovvero di staccare gli apparecchi telefonici nelle ore nottur- ne24
.
In sostanza in sede giurisprudenziale si precisa come, per ritenersi configu- rato il delitto di atti persecutori occorra che il turbamento emotivo sia perdu- rante nel tempo e provocato da una serie di condotte commissive anche se eterogenee tra loro25
. Situazioni queste anch’esse difficili da rendere compati- bili con la “constatazione” di uno stato di flagranza anche alla luce di quel- l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’adozione di precautele fondata sulla flagranza è attività di polizia giudiziaria strutturalmente incompatibile con accertamenti di natura complessa. In altre parole, la situazione che legit- tima la precautela non deve essere “valutata” ma semplicemente “constata- ta”26
.
Non a caso si è affermata l’illegittimità dell’arresto in flagranza «quando manchi in chi vi procede l’immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l’indagato …; invero, nel caso in cui l’indivi- duazione del soggetto attivo del reato si fonda non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l’arresto, ma sulle dichiarazioni di terze persone pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto»27
. Nella medesima prospettiva si pone quell’ulteriore orientamento giurispru- denziale che, proprio in tema di maltrattamenti, ha ritenuto illegittimo l’arre- sto in flagranza sulla base del racconto della persona offesa.
In particolare si è valutata l’illegittimità dell’arresto giustificato da una si-
24
Cfr. Cass., Sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993, cit.; ID., Sez. V, 20 giugno 2014, n. 33196, in Dir. e giust., 2014. Sul punto si rimanda alle argomentazioni di A.DIDDI, Chiaroscuri nella
nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., pp. 101-102.
25
In tal senso cfr. Cass., Sez. V, 20 giugno 2014, n. 33196, cit.; Cass., Sez. V, 14 novembre 2012, n. 1889, in Resp. civ. e prev., 2013, p. 1333, secondo la quale è idoneo ad integrare l’evento del reato di stalking «un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, essendo a tal fine sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equili- brio psicologico della vittima». Ancor più esplicito è quanto affermato in Cass., Sez. V, 6 no- vembre 2012, n. 10388, in Dir. e giust., 7 marzo 2013, secondo la quale «il reato di stalking si configura nel momento in cui gli atti vengono reiterati nel tempo».
26
Nel senso che l’arresto possa essere effettuato solo nella flagranza di situazioni evidenti che non implicano grossi sforzi valutativi cfr. Cass., Sez. VI, 28 novembre 2012, n. 47985, in
Dir. e giust., 2012; negli stessi termini, v. Cass., Sez. VI, 23 novembre 2012, n. 1746, in CED Cass., n. 254199; Cass., Sez. VI, 12 aprile 2012, ivi, n. 253022.
tuazione di quasi flagranza determinata «non già da un immediato insegui- mento della polizia giudiziaria, ma dalla denuncia della persona offesa raccolta quando si era già consumata l’ultima frazione della condotta delittuosa»28
. Emerge quindi come, sul piano operativo, siano difficilmente immaginabili, avuto riguardo agli artt. 572 e 612-bis c.p., spazi di manovra per la legittima adozione di una precautela che vede il suo presupposto legittimante nelle si- tuazioni di flagranza o quasi flagranza.
Forse un residuo spazio di operatività lo si potrebbe rinvenire nell’ipotesi in cui le indagini su pregressi episodi di maltrattamento o su singoli atti perse- cutori risultino già svolte in forza di precedenti denunce della vittima. In tal caso, l’avvenuta conoscenza delle situazioni unitamente alla nuova condotta per cui si interviene potrebbe consentire alla polizia giudiziaria di constatare il nuovo comportamento e ritenere sussistente, alla luce dei pregressi accadi- menti, la reiterazione delle condotte e, dunque, la ravvisabilità della flagranza del reato abituale.
In tal senso deporrebbe quell’orientamento giurisprudenziale laddove si è sostenuto che «è legittimo l’arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato,
ma quale ultimo di una catena di comportamenti violenti»29
.
Ora, al di là di quelle che saranno le risposte operative, non pare contro- vertibile che la struttura di reato abituale mal si concili non solo con il requisi- to della flagranza, ma anche e soprattutto con quello della immediata percet- tibilità della stessa, che non può ritenersi osservato nella misura in cui per va- lutare la flagranza di un reato si indulga in valutazioni; come necessariamente occorre fare ogniqualvolta bisogna ricostruire le precedenti condotte oggetto del reato abituale anche attraverso la considerazione delle dichiarazioni della persona offesa30
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La situazione si aggrava ulteriormente alla luce dei limiti costituzionali. Sul punto, l’art. 13 Cost. è categorico nel prevedere che il potere di limitazione provvisoria della libertà individuale è esercitabile dall’autorità di pubblica si- curezza solo in casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati dalla legge. Ed è proprio con riferimento a tali ultimi requisiti che si pongono le proble- matiche già analizzate rispetto alla categoria dei reati abituali.
Infatti, la difficoltà di individuare il confine oltre il quale la protrazione di
28In tal senso, cfr. Cass., Sez. VI, 20 aprile 2010, n. 20539, in Cass. pen., 2012, p. 2644. 29Così, Cass., Sez. VI, 1 marzo 1994, Pascariello, in Cass. pen., 1995, p. 2579. Più di recente, cfr. Cass., Sez. VI, 9 maggio 2013, n. 34551, in Guida dir., 2013, 40, 92.
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In ogni caso si segnala come la situazione nel momento in cui si realizza attraverso lesioni possa essere oggetto di arresto facoltativo ai sensi dell’art. 381, lett. f), c.p.p.
una condotta conduce all’illecito, ovvero quello in cui il numero e la tipologia di comportamenti penalmente rilevanti – come ingiurie o minacce – trascenda in maltrattamenti o in atti persecutori si riflette necessariamente in termini proporzionali sulla difficoltà di individuare un contesto legittimante l’inter- vento precautelare. Come se non bastasse, a fronte di una condotta abituale, risulta faticoso immaginare quella situazione di urgenza tale da non consentire un intervento dell’autorità giudiziaria31
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5. L’incerta operatività dell’arresto obbligatorio in flagranza nei reati