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3. LA VENDITA IN BLOCCO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI LIQUIDATORIE

3.3. LE ALTRE PREVISIONI DELL’ART 105 LF

In base al già citato art. 105, 2° comma LF88, oltre al richiamo circa le modalità di vendita dell’art. 107 LF, viene richiamato anche l’art. 2556 c.c. per i requisiti formali e pubblicitari previsti per l’atto di trasferimento. Sulla base di tale articolo in via generale si può affermare che il contratto di cessione dei complessi aziendali non richiedono la forma scritta ad

substantiam se non per i casi in cui l’azienda contenga al suo interno beni per il cui

trasferimento sia necessaria la forma scritta; tuttavia la forma scritta ( atto pubblico o scrittura privata autenticata) è sempre richiesta quale condizione per poter procedere al deposito dell’atto presso il registro Imprese.

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Quattrocchio L.M., Le Vendite Dei Complessi Aziendali, op. cit., p.97.

87 A parere di Licciardo e Federico (2007), ne consegue “un generale regime di improcedibilità dichiarata

dal giudice su istanza del curatore, per l’ipotesi che il curatore non eserciti tale facoltà di subentro. In particolare, nella riscrittura operata dal legislatore della novella, il subentro dismette così ogni condizione di automaticità prima insita nel previgente art. 107 per assumere gli estremi della valutazione strategica rimessa per intero al curatore: l’improcedibilità colpirà pertanto tanto la procedura esecutiva che abbia provveduto ai primi adempimenti quanto la procedura esecutiva che abbia proceduto alla vendita dei beni con il perfezionamento degli atti traslativi, determinando così la devoluzione al riparto fallimentare di ogni somma acquisita”. Liccardo-Federico, Commento sub art. 106

l.f., in Jorio A. (a cura di), Il nuovo diritto fallimentare, II, Bologna-Torino, 2007, p.1793. 88

L’art. 105, 2°comma, dispone che “la vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile”.

33 L’art. 105, 3° comma LF89

consente fra le parti di convenire al trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalla legge. Tuttavia in mancanza dell’accordo troverà applicazione l’art. 2112 c.c., con la conseguenza che l’acquirente sarà obbligato a proseguire i rapporti di lavoro già in essere. Secondo lo Studio n.17-2010/E del Consiglio Nazionale del Notariato (2011) la deroga all’art. 2112 c.c90

. è quindi sottoposta a quattro fondamentali condizioni:

 l’impresa deve essere socialmente rilevante, ossia che occupi più di quindici dipendenti, così da consentire l’esperimento della consultazione sindacale91

;

 il trasferimento deve riguardare un’impresa nei confronti della quale sia stata esperita una delle procedure concorsuali;

 la continuazione dell’attività d’impresa non è stata appositamente disposta o, al contrario, sia cessata;

 durante la procedura di consultazione sindacale è stato raggiunto un accordo per il mantenimento anche parziale del complesso occupazionale92.

Ciò è coerente con la preoccupazione del legislatore di preservare il valore dell’azienda ceduta, facilitando la sua collocazione sul mercato, che invece sarebbe scoraggiata qualora si applicasse l’art. 2112 c.c. che prevede il sub ingresso dell’acquirente nei rapporti di lavoro relativi all’azienda ceduta.

La questione dei debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento, è espressamente risolta dall’art. 105, 4° comma LF93

ha sancito che, salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente. A parere di Calvosa et al (2013)94

da sempre si discute sulla possibilità di ampliare la disciplina dell’art. 2560 alle procedure concorsuali, secondo cui l’alienante di un’impresa commerciale risponde dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, anteriori al suo trasferimento, salvo che gli acquirenti abbiano acconsentito alla sua liberazione; di tali debiti risponde anche l’acquirente nel caso in cui essi risultino dalle scritture contabili.

89 L’art. 105, 3°comma, dispone che “nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento

d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.”

90

L’art. 2112, 1° comma c.c recita: “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. II co.: Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.”

91 Secondo parte della dottrina, Corrado A. – Corrado D., I Rapporti di lavoro nel fallimento, Torino, 2007,

il requisito dimensionale (più di quindici dipendenti ) non è decisivo ai fini della legittimità dell’esperimento della procedura sindacale. Si veda anche Guernelli M., La cessione d’azienda nel

Fallimento, in Dir. Fall. 1997, I, p.1193. 92

Studio n.17-2010/E, Il trasferimento d’azienda, op. cit., p.15.

93

Ai sensi dell’art. 105, 4° comma LF “Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

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L’art. 105, 4° comma LF recepisce e supera tale problema dottrinale, evitando un’evidente incompatibilità fra le responsabilità dell’acquirente per i debiti aziendali anteriori e il principio della par condicio creditorum, in quanto “si dovrebbe riconoscere all’acquirente dell’azienda un diritto di regresso verso la massa fallimentare o addirittura, uno sconto sul prezzo delle attività aziendali vendute, facendo subire all’intera massa, ed in particolare ai creditori il cui credito non risulti dalle scritture contabili”95

. A parere di Bozza G. (1987)96 assolutamente incompatibile con la responsabilità dell’acquirente risulta essere anche il sistema di purgazione legato alle vendite coattive, visto che il decreto del giudice delegato, con il quale si cancellano tutti i gravami insistenti sui beni venduti, ha lo scopo di far pervenire il bene all’acquirente come libero da ogni peso, elemento questo in contrasto con la responsabilità patrimoniale prevista dall’art. 2560 c.c.

Inoltre l’art. 105, 5° comma LF97, nel caso di cessione delle attività e delle passività dell’azienda o di sue parti, libera esplicitamente l’alienante e quindi la procedura dalla responsabilità patrimoniale relativa ai debiti e ai rapporti ceduti, con lo scopo di agevolare l’alienazione dell’azienda e di conservarne la produttività dopo la liberazione dalle passività98

; tuttavia la norma non specifica se le passività oggetto di cessione debbano essere solo quelle accertate e insinuate al passivo o anche quelle non insinuate, prediligendo comunque la prima ipotesi. Tale comma va coordinato con il 9°comma del medesimo art. 105 LF99, in base a cui il pagamento del prezzo possa essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti, vale a dire soltanto se viene rispettato il principio cardine della par condicio credito rum e con l’evidente finalità di rendere più rapidi la cessione dell’azienda, i tempi della procedura e il pagamento dei creditori100

. Secondo lo Studio n.17- 2010/E del Consiglio Nazionale del Notariato (2011) appaiono prospettabili due diverse eventualità: nei casi in cui si sia stato l’accollo in capo all’acquirente delle passività aziendali: il creditore dell’impresa fallita deve insinuarsi al passivo della procedura e soddisfarsi sul ricavato concorsuale, in ragione del carattere purgativo della vendita fallimentare; nei casi in cui, al contrario, in deroga al principio dell’efficacia purgativa della vendita coattiva, le passività aziendali vengano convenzionalmente accollate all’acquirente dell’azienda, il creditore non

95

Studio n.17-2010/E, Il trasferimento d’azienda, op. cit., pp.13,14.

96 Bozza G., La vendita d’azienda nel fallimento, in Il fallimento, 1987, 283. 97

L’art. 105, 5° comma LF recita: “Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.”

98 Calvosa L.- Abriani N.- et al, Diritto fallimentare, op. cit., p.370. 99

L’art. 105, 9° comma LF recita: “il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti”.

100 A parere di Stefani, però” In concreto il ricorso a tale strumento offerto dal legislatore non è agevole

per il curatore, dal momento che da un lato è oggettivamente complicato immaginare un accollo dei debiti, anche decurtati, che non alteri la graduazione e, dall’altro lato, richiede una difficile se non impossibile prognosi sulla ripartizione finale dell’attivo”. Stefani, Il trasferimento di azienda nella

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potrà far valere la responsabilità solidale dell’alienante ossia del fallimento101.

Inoltre, il 7° comma dell’art. 105 LF prevede che i privilegi e le garanzie da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente fallimento, conservano validità e grado a favore del cessionario dell’azienda, recependo quasi integralmente la disposizione codicistica dell’art. 2559, modificandola però nel prevedere che la cessione dei crediti ha effetto nei confronti dei terzi anche in mancanza di notifica al debitore e della sua accettazione, dal momento dell’iscrizione del trasferimento aziendale nel Registro delle Imprese102

. Per quanto riguarda i crediti l’art. 105, 6° comma LF103

prevede che la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, abbia effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione o del trasferimento nel registro delle imprese; tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

Infine l’art. 105, 8° comma LF104

prevede che la cessione dell’azienda possa avvenire, anziché contro un corrispettivo in denaro, tramite il conferimento in una società, sia essa esistente o di nuova costituzione, e la successiva cessione delle relative partecipazioni: ciò determina la trasformazione del patrimonio fallimentare da bene di “primo livello” a bene di “secondo livello”, costituito dalle partecipazioni derivanti dal conferimento in società dell’azienda105

. Questa soluzione potrebbe consentire la conservazione dell’azienda in funzionamento, enucleandola dalla massa attiva e destinandola ad un soggetto in bonis (la società conferitaria), sia esso già esistente o di nuova costituzione, deputato a proseguire ordinariamente l’attività d’impresa, consentendo nel frattempo al curatore di individuare il miglior offerente per la cessione delle quote della società, risultando un vero e proprio “veicolo”.Anche in questo caso è possibile conferire passività aziendali, da fare accollare alla società conferitaria, a condizione che non venga alterata la graduazione dei privilegi. Tale soluzione, a parere di Calvosa et al (2013)106 potrebbe essere conveniente per scorporare i diversi rami d’azienda con gli annessi rapporti giuridici se il collocamento sul mercato sia difficoltoso; per rendere più facilmente collocabili sul mercato le partecipazioni e per offrire ai creditori le partecipazioni della società conferitaria, trasformando i loro crediti in quote di titolarità dell’impresa, giustificando l’esclusione della responsabilità dell’alienante prevista dall’art. 2560 c.c.

101

Studio n.17-2010/E, Il trasferimento d’azienda, op. cit., p.18.

102 Gruppo di Studio sulla Riforma della legge fallimentare, Vendite, op.cit., p.22. 103

L’art. 105, 6° comma LF recita:” La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento ell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.”

104

L’art. 105, 8° comma LF recita:” Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.”

105 Quattrocchio L.M., Le Vendite Dei Complessi Aziendali, op. cit., p.107. 106

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CAPITOLO 2

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