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Composizione, liquidazione e ripartizione dell’attivo fallimentare

2.2. IL CONCORDATO FALLIMENTARE

2.3.4. Composizione, liquidazione e ripartizione dell’attivo fallimentare

L’attivo fallimentare comprende diritti assoluti su cose materiali e immateriali, diritti relativi (come diritti di prelazione e di opzione), diritti di esclusiva (come diritti su segni distintivi, march, brevetti), crediti e ogni ulteriore situazione giuridica attiva facente parte del patrimonio del fallito, cui si aggiungono le utilità che possano derivare dal contenzioso in essere o da ulteriori azioni esercitabili dalla curatela in sostituzione dei creditori o dello stesso debitore61. Il fallimento ha l’effetto di indurre alla “cristallizzazione del patrimonio del debitore”62

, nel senso che diviene insensibile a modificazioni successive riconducibili all’attività dello stesso fallito o di terzi, precludendo soltanto gli effetti negativi per i creditori (assunzione di nuovi debiti, fuoriuscita di beni dall’attivo fallimentare). Si crea, cioè, un vincolo all’attivo fallimentare, il quale viene destinato esclusivamente al soddisfacimento dei creditori che hanno diritto di partecipare al concorso.

La procedura di liquidazione dell’attivo consiste nel convertire in denaro i beni del fallito e quelli che, per effetto della revocatoria, sono ritornati all’interno del suo patrimonio, ai fini del soddisfacimento dei creditori. Quindi la liquidazione concorsuale mira a realizzare il maggior valore possibile del patrimonio del fallito per la miglior soddisfazione dei creditori; ragione per cui deve essere privilegiata, ove possibile, una vendita in blocco del complesso aziendale

61 Calvosa L.- Abriani N.- et al, Diritto fallimentare, op. cit., p.221. 62

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rispetto alla liquidazione parcellizzata dei singoli beni, in modo da realizzare i valori degli

intangibles, dell’avviamento e delle sinergie potenziali inespresse63 (art. 105, 1° comma LF). Momento centrale è la redazione da parte del curatore del programma di liquidazione ai sensi dell’art. 104-ter LF, che costituisce “l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo” (104ter, 1° comma LF), risultando propedeutica alla liquidazione64.

Secondo il recente d.l. 83/2015, tale programma deve essere redatto entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, e non oltre comunque centottanta giorni dalla sentenza di fallimento; è sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori, il cui parere è vincolante e che deve esprimersi circa la convenienza delle scelte gestorie delineate e formulare concrete proposte di modifica, e successivamente a quella del giudice delegato, a cui è preclusa ogni valutazione sul merito dello stesso, dovendo autorizzare unicamente gli atti di esecuzione del medesimo (art. 104-ter, 8°comma LF).

Come anticipato, è in tale momento che prende corpo l’eventuale vendita in blocco dei beni del fallito, da preferire alla liquidazione atomistica in quanto la cessione unitaria dell’azienda o di alcuni suoi rami permette un maggior soddisfacimento dei creditori. La vendita in blocco è affidata al curatore secondo le modalità previste dall'art. 105 LF e sarà compito del giudice delegato ordinare con decreto la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni venduti. Riemerge quanto detto a inizio paragrafo, ovvero che il legislatore si è preoccupato di tutelare, ove possibile, il complesso aziendale: infatti per la vendita dei singoli beni aziendali può essere effettuata solo se risulti impossibile e meno vantaggioso vendere l’intero complesso aziendali o dei suoi rami, cercando di tutelare la conservazione dell’impresa. In caso di cessione delle "attività e delle passività dell’azienda o di alcuni suoi rami, o di rapporti giuridici individuabili in blocco", è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti dell'azienda ceduta (art. 105, 4° comma LF). Questi aspetti saranno maggiormente approfonditi nel prossimo

sub-paragrafo, in quanto fondamentali per il presente lavoro.

A questo punto, si provvede alla procedura di ripartizione dell’attivo fra i creditori dei proventi derivanti dalla liquidazione dell’attivo, che consiste nella distribuzione della somma ricavate

63 Calvosa L.- Abriani N.- et al, Diritto fallimentare, op. cit., p.363. 64

Circa le modalità ed i termini per la realizzazione dell’attivo, il programma, ai sensi dell’art 104-ter, 2°comma LF, deve specificare:

 l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami;

 la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

 le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

 le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

 le condizioni della vendita dei singoli cespiti;

 il termine entro cui verrà completata la liquidazione dell’attivo. Quest’ultimo punto è stato inserito con il recente d.l . 83|2015.

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dalla vendita e delle somme altrimenti pervenute al fallimento65. Rappresenta un momento cruciale perché qui si manifestano eventuali perdite a carico dei creditori.

La gestione del riparto è di competenza del curatore, il quale ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo o nel differente termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle stesse, indicando anche i crediti a cui non si applica il divieto di azioni esecutive individuali (art. 110, 1° comma e art. 51 LF). Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. Ultimato il procedimento il giudice approva il conto con decreto66. La procedura ha inizio con la divisione delle somme da distribuire in due masse distinte, a seconda della natura mobiliare o immobiliare dei beni venduti: la massa immobiliare deriva dalla dismissione di beni immobili e quelle ricavate dall’alienazione separata delle loro pertinenze, nonché i frutti degli immobili e delle sesse pertinenze. La massa mobiliare accoglie il ricavato dalla vendita di beni mobili, il recupero di crediti, o proventi della cessione di partecipazioni societarie, i ricavi dell’eventuale esercizio provvisorio67.

Per quanto riguarda l’ordine di distribuzione del ricavato, l’art. 111 LF predispone chiaramente l’ordine secondo cui le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo debbano essere erogate: per il pagamento dei crediti prededucibili, per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute , per il pagamento dei creditori chirografari.

Rientrano nei crediti prededucibili sia quei crediti sorti durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, sia quei crediti sorti direttamente in seguito a provvedimenti di liquidazione da parte del curatore68.

Per i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute si prevede un trattamento differenziato a seconda che la prelazione insista sulla massa mobiliare, per cui i privilegi generali sono anteposti a quelli speciali, o immobiliare, per cui la relativa massa viene frazionata in un numero di sottomasse pari al numero degli immobili liquidati, in relazione a ciascuna delle quali si crea la seguente graduatoria: crediti con privilegi speciali, crediti ipotecari secondo ordine di iscrizione, crediti con collocazione sussidiaria sugli immobili. I creditori chirografari sono ripartiti in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori aventi crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Presupposto per la predisposizione e l’esecuzione del riparto finale è comunque l’approvazione

65

Alla procedura di ripartizione dell’attivo possono partecipare solo i creditori ammessi al passivo; eventuale partecipazione di altri creditori deve avvenire previa insinuazione tardiva al passivo.

66 Calvosa L.- Abriani N.- et al, Diritto fallimentare, op. cit., p.376. 67

Aldrighetti F.- Dorigato P., Gestione delle crisi, op. cit., p.27.

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I credici prededucibili possono essere soddisfatti anche prima del procedimento di riparto, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, solo se non sono contestati e se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.

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della gestione del curatore da parte del giudice delegato; a tale scopo il curatore deve presentare costui un rendiconto con l’esposizione analitica delle operazioni contabili e dell’attività svolta, anche al fine di consentire il controllo sullo svolgimento dell’incarico nel rispetto delle regole di legge e buona amministrazione69. Approvato il conto e liquidato il compenso al curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale (art. 117, 1°comma LF).

3. LA VENDITA IN BLOCCO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

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