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IL RESTRINGIMENTO DEL PERIMETRO AZIENDALE AD UN ATTIVO OPERATIVO

tramite l’esercizio provvisorio (art 104 LF) o l’affitto (art 104-bis)

1.2. IL RESTRINGIMENTO DEL PERIMETRO AZIENDALE AD UN ATTIVO OPERATIVO

L’altro elemento che rende peculiare la valutazione d’azienda impiegata per la stima di un’eventuale cessione in blocco di un complesso o sub-complesso aziendale, tipicamente ex art. 105 LF, è il restringimento del perimetro aziendale costituente l’unità di valutazione della perizia estimativa ex art. 107, 1° comma LF per il fallimento ed ex art. 172, 2° comma LF per il concordato preventivo (liquidatorio con cessione dei beni in blocco), ad un attivo operativo, ovvero un complesso di beni materiali e immateriali presenti nell’attivo patrimoniale della società sotto procedura concorsuale liquidatoria20. Infatti, come esposto nel capitolo 1, tutte le passività operative e finanziarie rimangono in capo alla procedura nell’ottica del massimo soddisfacimento dei creditori, liberando l’azienda dal peso dei debiti e “consentendo così una eventuale cessione degli elementi attivi costituenti il complesso aziendale (o un ramo di esso) senza l’aggravio dei relativi debiti e con un effetto liberatorio da eventuali pretese di terzi21” ex

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Danovi (2000) utilizza il termine “certezza”, anziché “maggior probabilità”.

20 L’attivo operativo viene definito da Lacchini (1998) come “l’insieme di materialità e immaterialità che

consentono all’azienda di svolgere l’attività operativa”. Lacchini M., Le valutazioni del capitale nelle

procedure concorsuali, op. cit., p.127. 21

Castaldi G.P.- Billone M., La valutazione d'azienda in caso di fallimento, in Amministrazione e Finanza, Vol 25, n 3, pp.63-68, 2010, p.63. A parere dell’autore, infatti, “uno dei principali effetti determinati dalla sentenza dichiarativa di fallimento capaci di incidere sull’aspetto valutativo consiste nella liberazione dell’azienda dai debiti: le passività accumulatesi fino al momento del fallimento vengono infatti integralmente attribuite alla procedura concorsuale”. Anche Savioli (2003) sostiene che “il fallimento comporta il trasferimento delle sole attività con la permanenza di tutte le passività in capo alla procedura (e il loro conseguente pagamento in “moneta fallimentare”), liberando l’azienda da tale fardello, consentendole di ripristinare le condizioni di economicità generale”, Savioli G., Conservazione

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art. 105, 4° comma LF (Castaldi e Billone 2010). L’attivo operativo22 corrisponde a un insieme di beni materiali e immateriali, snello, privo di gravami passivi, scevro da problematiche finanziarie e straordinarie, che, trattenuto unito, è giudicato in possesso della capacità di produrre utilità future, attraverso il cambiamento del soggetto giuridico suo proprietario. La presenza di una procedura concorsuale liquidatoria, in questo senso, rappresenta per il potenziale acquirente maggiori garanzie di non coinvolgimento con i debiti operativi e finanziari della struttura precedente, con oneri occulti, oneri fiscali o previdenziali, contribuendo ad aumentare di fatto il valore della stessa23.

Facendo riferimento ad un ipotetico Stato Patrimoniale con deficit patrimoniale, situazione tipica in aziende soggette a procedure liquidatorie, riclassificato a valori di mercato, come mostrato nella figura sottostante, possiamo evidenziare le voci che generalmente rientrano nell’attivo operativo fallimentare oggetto di eventuale cessione e valutazione:

Figura 3.1: Stato patrimoniale di un’impresa soggettaa procedura concorsuale liquidatoria

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Sulla suddivisione del capitale investito globale a seconda dell’area di pertinenza, Ferrero et al (1994) sostengono che “il capitale investito globale può essere utilmente suddiviso nelle sue componenti, a seconda dell’area cui appartengono. Le principali componenti sono:

- capitale investito nell’area operativa, o investimenti operativi medi, che segnalano le risorse impiegate nell’attività caratteristica dell’impresa, cioè in quell’attività che, dal punto di vista economico, dà origine al risultato operativo dell’esercizio;

- capitale investito nelle aree atipiche o extra-caratteristiche, o investimenti medi atipici, che segnalano le risorse impiegate in attività che generano redditi atipici;

- capitale investito in scorte liquide, che generano risultati finanziari estranei al reddito operativo. Ferrero G.- Dezzani F.-Pisoni P.- Puddu L., Le analisi di bilancio. Indici e flussi, Milano, Giuffrè, 1994, p.81.

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L’intera area finanziaria viene esclusa dalla cessione in quanto le passività finanziarie, le disponibilità liquide, le attività finanziarie (smobilizzate e utilizzate per compensare il più possibile le passività) rimangono a carico della procedura concorsuale e, conseguentemente, non vengono incluse nel perimetro valutativo e dunque dalla valutazione, in quanto non oggetto di eventuale cessione. Medesima sorte spetta ai crediti operativi (fra cui spiccano i crediti verso clienti) e ai debiti operativi (fra cui spiccano i debiti verso fornitori e verso dipendenti) che la società ha posto in essere ante-procedura concorsuale nei confronti di terzi, al valore dei relativi contratti stipulati, fra cui anche quelli trattenuti con il personale, e il valore dei vari fondi rischi e oneri, fra cui spicca il fondo TFR.

Talvolta, però, è possibile includere determinate poste, ovvero specifici crediti o debiti operativi relativi rispettivamente a particolari clienti o al personale, contratti di leasing o determinati fondi (come il TFR), in relazione alle specifiche fattispecie e necessità contingenti, ai sensi dell’art. 105 LF. Ad esempio, nel caso di garanzia della continuità aziendale tramite esercizio provvisorio ex art. 104 LF o tramite affitto ex art. 104-bis ante-cessione, la necessità di mantenere in vita dei contratti con determinati fornitori o clienti ritenuti fondamentali a livello economico e strategico, a cui fanno rispettivamente riferimento determinati debiti o crediti operativi o contratti di leasing in concessione o concessi, può spingere a includere nel perimetro valutativo anche tali voci aggiuntive ovvero a determinare il relativo valore per essere poste, tramite accollo, a conguaglio del prezzo che sarà spuntato. Tale accollo, a parere di Danovi (2000)24, tuttavia, risulta un’ipotesi residuale in quanto la procedura ha interesse a massimizzare il ricavato derivante dalla potenziale cessione “e non a sottrarre alcuni creditori alla logica in corso”. Non si dovrà ledere dunque il principio della par condicio creditorum.

Quindi, ponendo particolare attenzione sui beni materiali mobili e immobili e i beni immateriali contabilizzati appartenenti all’area operativa (sia corrente sia strutturale), è necessario aggiungere che tutto ciò che non rientra nel perimetro valutativo, ma che è riconducibile alla proprietà del soggetto giuridico soggetto a procedura liquidatoria, ed è comunque presente nel programma di liquidazione ex art. 104-ter LF, non viene giudicato idoneo ad essere incluso nel complesso unito di beni da cedere avente la caratteristica di attività con nesso organizzativo e funzionale sotto altra guida gestionale ed organizzativa, e sarà quindi liquidato per stralcio tramite vendita frazionata.

La restrizione del perimetro aziendale e dunque del perimetro valutativo determinano un sicuro carattere di peculiarità che influisce notevolmente sull’aspetto quantitativo e qualitativo del valore della stima: la differenza fra l’Equity value e l’Enterprise value va assottigliandosi25

,

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Danovi A., Fallimento, op. cit., pp.523,524.

25

A tal proposito, Castaldi e Billone (2010): “La circostanza evidenziata di conseguenza fa venire meno la classica dicotomia fra firm value (valore dell’azienda da un punto di vista di tutti gli investitori, ossia al lordo dei debiti) e equity value (valore dell’azienda dal punto di vista dei soli investitori di capitale netto),

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essendo presente solamente parte dell’area operativa ai fini della valutazione ed essendo il capitale netto presumibilmente perduto. Questi aspetti saranno approfonditi nel corso del presente capitolo.

2. LOGICHE VALUTATIVE NELLA VALUTAZIONE DI CESSIONE DI

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