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3. LA VENDITA IN BLOCCO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI LIQUIDATORIE

3.2. MODALITÀ DI VENDITA

Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali della vendita in blocco dell’azienda o di sue parti, l’art. 105, 2° comma LF rinvia alla disciplina dettata per la vendita dei beni immobili definita all’art. 107 LF78

e per quanto riguarda gli aspetti di forma e pubblicità all’art. 2556 c.c. Data la

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Quattrocchio L.M., Le Vendite Dei Complessi Aziendali, op. cit., p.100. Lo stesso autore successivamente scrive inoltre che “la Suprema Corte ha tuttavia ritenuto che – ai fini della valutazione della maggior convenienza e a parità di offerte economiche – ben può essere presa in considerazione l’incertezza circa la situazione giuridica che, per effetto di una delle scelte alternativamente possibili, si determina; in ogni caso, «di fronte ad offerte omogenee è legittimo che il giudice delegato abbia preferito la soluzione che comportava meno problemi e che quindi garantiva meglio l’interesse dei creditori» (Cass., 3 marzo 1997, n. 1850, in Fall., 1997, p. 1100 ss.)”.

75 A tal proposito, la dottrina ribadisce, peraltro, che la cessione d’azienda, “benché idonea a

salvaguardare istanze ulteriori rispetto a quelle della massa, resta peraltro inserita in una procedura il cui obiettivo è il conseguimento del miglior realizzo, in vista di incrementare al massimo le percentuali di riparto». Ambrosini- Jorio- Cavalli, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale, Padova, 2009.

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CNDCEC, Il Programma Di Liquidazione, op. cit., p.30, p.30.

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CNDCEC, Il Programma Di Liquidazione, op. cit., p.30, p.30.

78 Ai sensi dell’art. 107, 1°comma LF “le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione

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genericità del rinvio della vendita dei beni immobili, che spesso richiede l’adozione delle procedure competitive, notevole importanza assume quanto dettagliatamente determinato all’interno del programma di liquidazione ex art. 104-ter LF79

, come ribadito al sub-paragrafo precedente. Quindi la scelta dell’acquirente deve avvenire attraverso una procedura competitiva, bandita sulla base di stime effettuate da parte di esperti che garantisca la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Le vendite e gli atti di liquidazione devono essere effettuati dal curatore mediante procedure competitive (avvalendosi anche di soggetti specializzati ed esperti): secondo lo Studio n.17- 2010/E del Consiglio Nazionale del Notariato (2011) vi è un dibattito in dottrina sulla definizione del perimetro nozionale di “vendite competitive”80

, ma si è concordi nel ritenere tali vendite delle procedure di vendita coattiva e che i caratteri tipo delle procedure competitive81 siano i seguenti:

 un sistema incrementale di offerte, che ponga in competizione tutti gli offerenti; sistema finalizzato al raggiungimento del prezzo più alto possibile nel minor tempo possibile;

avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.”

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Calvosa L.- Abriani N.- et al, Diritto fallimentare, op. cit., p.368.

80 Secondo lo Studio n.17-2010/E del Consiglio Nazionale del Notariato (2011), buona parte della

dottrina fa rientrare in tale definizione la trattativa privata (che non è una gara, lasciando piena discrezionalità nel preferire l’uno all’altro contraente, sia in relazione al prezzo offerto sia in relazione alle altre condizioni (quali la qualità dell’oggetto, i termini di consegna ecc. ecc. )) e la licitazione privata (ovvero una gara non parta che include solo coloro che sono stati invitati dal curatore a partecipare, a cui ricorrere in alternativa al pubblico incanto). Alcuni autori (Liccardo- Federico, in Il nuovo diritto

Fallimentare, Tomo II, pag. 1781 e ss., Zanichelli editore, 2007, con riferimento all’art. 107 legge

fallimentare) si spingono ad una classificazione ulteriore delle procedure competitive distinguendo tra vendite a procedure competitive semplificate, tra cui si annovera la vendita mobiliare a offerte private, nella quale si riconosceva al giudice delegato ampi spazi di discrezionalità quanto alle modalità della vendita e alla selezione dell’acquirente (con una serie incrementale di offerte), e vendite a procedure competitive rigide di cui sono l’espressione più evidente la procedura di vendita con incanto e la procedura di vendita senza incanto (caratterizzate da elementi come il termine prefissato per il versamento del prezzo, la misura minima delle cauzioni, il prezzo base d’asta, la forma scritta per la conferma alla partecipazione ecc.). Da questo, e dalle caratteristiche intrinseche delle stesse categorie, gli autori citati fanno nascere l’esclusione dalle procedure competitive di tutti quei meccanismi alienativi che “non conoscano una fase competitiva tra gli offerenti, quali le procedure ad offerte chiuse, in cui si procede alla scelta in favore dell’offerta maggiore senza una ulteriore gara tra gli interessati” nonché “di tutte quelle procedure che prevedevano la possibilità che all’inadempimento dell’acquirente subentri automaticamente l’ultimo degli offerenti in aumento”. Studio n.17-2010/E, Il trasferimento

d’azienda, op. cit., pp.7-8. 81

Secondo la dottrina, i pilastri essenziali che fanno di una certa modalità liquidativa una vendita competitiva sono i seguenti:

 un sistema incrementale di offerte;  una adeguata pubblicità;

 la assoluta trasparenza endo-processuale (attraverso la comunicazione alle parti);  regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente.

A tale riguardo si veda: Paluchowski, L’applicazione delle norme sulle espropriazioni individuali alla

vendite fallimentari, in AA.VV, Espropriazioni individuali e fallimento, atti del convegno S.I.S.CO, del 6

novembre 1999, Milano, 2001; Ferro, Problemi e casi nelle vendite mobiliari ed immobiliari, in Dir. Fall., 1999; Ferri C., La Liquidazione dell’attivo fallimentare, in Rivista di diritto Processuale, N. 3, 2006.

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 un funzionamento procedimentale altamente trasparente in cui tutte le parti della procedura concorsuale siano sempre a conoscenza dei passaggi e dei risultati. Ciò è garantito, anche, da un adeguato sistema di pubblicità, che ha garantito e garantisce, anche nelle procedure individuali, da ogni rischio di discrezionalità degli organi della procedura stessa;

 meccanismi alienativi volti al risparmio processuale, quindi gare altamente informali, modalità di partecipazione facilitate, strumenti di versamento del prezzo altamente efficienti, strumenti di sganciamento dalla vendita altamente velocizzati e non burocraticizzati82.

Sempre secondo lo Studio n.17-2010/E del Consiglio Nazionale del Notariato (2011), sulla base di quanto esposto, a differenza di quello che ritiene gran parte della dottrina si dubita che la trattativa privata possa essere annoverata tra le procedure competitive previste dall’art. 107 LF, in quanto per caratteristiche intrinseche è caratterizzata da discrezionalità nelle scelte, da mancanza di competizione tra le parti interessate, da assenza di trasparenza nei criteri di selezione degli offerenti, da assenza di un sistema incrementale di offerte e di adeguate forme di pubblicità; elementi che fanno non rientrare la trattativa privata nelle procedure competitive che possano essere inserite dal curatore nel programma di liquidazione, ex art. 104-ter LF83.

Le vendite fallimentari, secondo la dottrina e parte della giurisprudenza, non essendo il risultato di un incontro di due volontà negoziali “non avrebbero natura contrattuale in senso proprio, e andrebbero configurate come vendite coattive giudiziarie, anche quando sono effettuate a trattativa privata”84

.

A ciò si deve aggiungere che le procedure competitive possono anche essere realizzate “avvalendosi di soggetti specializzati” (come le case d’asta o gli advisor), selezionati dal curatore secondo l’affidabilità richiesta dal caso concreto e dotati, al pari degli operatori esperti nella redazione di stime, dei “requisiti di onorabilità e professionalità” ex art. 107, 7° comma LF stabiliti con regolamento ministeriale.

Ai sensi dell’art. 104-ter, 3° comma LF, è possibile “affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo”, tuttavia le uniche eccezioni alla massima autonomia dell’organo gestorio sono quelle previste dall’art. 107, 2° e 5° comma LF: il primo prevede che le vendite rimesse al giudice delegato seguono “le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”; il secondo, che “si applicano le disposizioni del codice di procedura civile” nell’ipotesi in cui il curatore decida di subentrare nelle procedure esecutive già pendenti alla data della dichiarazione di fallimento85.

Il curatore è tenuto a indicare nel programma di liquidazione le condizioni di vendita,

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Studio n.17-2010/E, Il trasferimento d’azienda, op. cit., p.30.

83

Studio n.17-2010/E, Il trasferimento d’azienda, op. cit., pp.10,11.

84 Cass., 5 aprile 1977, n. 1299, in Giur. comm., 1977, p.1169. 85

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definendo per i beni, sia unitariamente sia atomisticamente considerati, le modalità competitive più adatte al valore reale dei beni della procedura, con l’onere di fornire adeguate forme di pubblicità (esclusi i beni di modesto valore).

A parere di Quattrocchio (2013), la selezione degli offerenti avviene in base al maggior prezzo, “primo timone nell’individuazione dell’aggiudicatario”. Infatti, la finalità della procedura è il realizzo del miglior prezzo nelle condizioni di mercato di riferimento. L’utilizzo delle procedere competitive di selezione dell’acquirente deve sussistere anche nei casi in cui ci si avvalga di soggetti specializzati per i singoli atti di vendita. Infatti, l’art. 107 LF prevede l’estensione della possibilità da parte del curatore di avvalersi di soggetti specializzati nella realizzazione delle procedure competitive con riferimento a qualsiasi bene e non più solo ai beni mobili86.

Nel caso in cui pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, il Curatore ha facoltà di sospendere la vendita; si suggerisce, per cautela, di richiedere quale condizione aggiuntiva, a riprova della buona fede dell’offerta migliorativa, che la medesima sia debitamente cauzionata (art. 107, 4° comma LF). Infine, per quanto riguarda il subentro del curatore nelle procedure esecutive, ai sensi dell’art. 107, 6° comma LF, costui ha la facoltà di subentrarvi, con conseguente applicazione della disciplina del codice di procedura civile87.

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