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L'applicabilità dell'articolo 1225 cod civ alla responsabilità extracontrattuale

I.6. Differenze e unità disciplinari tra responsabilità contrattuale ed aquiliana

I.6.3. L'applicabilità dell'articolo 1225 cod civ alla responsabilità extracontrattuale

Il nostro sistema giuridico si caratterizza per la mancata elaborazione di una disciplina generale in materia di delimitazione del danno risarcibile, a differenza di quanto

233 Nelle obbligazioni di mezzi il debitore è tenuto a svolgere un’attività a prescindere dal raggiungimento

di un determinato risultato. Un esempio tipico è rappresentato dall’attività del medico, che è obbligato a prestare la propria opera e non a guarire il paziente (C.M.BIANCA, Diritto civile, IV, L’obbligazione,

Milano, 1993, 71 ss.; le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato saranno oggetto di approfondimento specifico nel paragrafo III.2.2.).

234 F.GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 816: «Si fa un uso appropriato del concetto di presunzione

(…) quando la colpa viene presunta dai giudici, laddove, come nel caso delle obbligazioni di mezzi, è davvero il presupposto della responsabilità contrattuale (…). Qui la prova contraria verte effettivamente sull'assenza di colpa (…); qui correttamente si parla di presunzioni (…)».

235 M.FRANZONI, Dei fatti illeciti: art. 2043-2049, in F.GALGANO (a cura di), Comm. Cod. Civ. Scialoja-

Branca: Libro IV, Delle Obbligazioni, Bologna-Roma, 1993, 147: «L'unico caso in cui l'inadempimento del debitore può effettivamente essere misurato in termini di colpa riguarda le prestazioni di fare consistenti in prestazioni di mezzi. Qui effettivamente dal mancato raggiungimento del risultato si presume l'inadempimento del debitore, il quale, proprio perché il risultato non è dovuto, può esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando la propria diligenza, dunque il proprio adempimento». Analogamente v. F. GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 816.

avvenuto nel sistema tedesco con gli § 249 e seguenti del BGB. Il legislatore ha preferito dettare norme specifiche in materia di responsabilità contrattuale: gli articoli 1223 – 1229 del codice civile. Alcune di queste disposizioni, gli articoli 1223, 1226 e 1227, sono applicabili anche alla responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo operato dall'articolo 2056 cod. civ. Da ciò risulta che, ad eccezione delle disposizioni indicate, vi sono delle norme che si applicano esclusivamente all'una o all'altra responsabilità237.

Dal testo normativo emerge che gli articoli 1224, 1225, 1228 e 1229 cod. civ. non troverebbero applicazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. In merito all'esclusione dell'articolo 1224 cod. civ. non sono sorti particolari dubbi dottrinali e giurisprudenziali. La non estensione all'ambito extracontrattuale si spiega, perché gli interessi di mora e la condanna al risarcimento del maggior danno possono conseguire solamente all'inadempimento di un debito di valuta238.

I problemi maggiori sono, invece, sorti in ordine all'applicabilità dell'articolo 1225, che sancisce il criterio della prevedibilità del danno, e dell'articolo 1229 cod. civ. in materia di clausole di esonero da responsabilità, posto che l'articolo 1228 che riguarda responsabilità per fatto degli ausiliari trova il suo corrispondente in ambito extracontrattuale nell'articolo 2049 cod. civ.

In particolare, l’articolo 1225 cod. civ. stabilisce che: «Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione». Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate a lungo sulla possibilità o meno di estendere l'applicazione della norma anche alla responsabilità extracontrattuale. Per poter dare una risposta al problema è necessario innanzitutto analizzare quali siano i presupposti e sopratutto i principi e le ragioni che ne hanno ispirato l'elaborazione.

La migliore dottrina, oggi, afferma che, alla base del principio di prevedibilità del danno, vi è l'idea che «il vincolo obbligatorio importa l'assunzione di un sacrificio

contenuto entro limiti di normalità»239 . Applicando il limite della prevedibilità, si circoscrive l'entità del risarcimento entro il normale significato di utilità che la prestazione

237 F.D.BUSNELLI S.PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 25 ss.

238 M.FRANZONI, Il danno risarcibile, in M.FRANZONI (diretto da), Tratt. resp. civ., II, II. ed., Milano, 2010,

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ha per il creditore 240. Laddove, però, l'inadempimento sia connotato dal dolo del debitore, viene meno il fondamento della norma e quindi l'esigenza di proporzionare il risarcimento alla normale utilità della prestazione241.

La maggioranza della dottrina, seguita dalla giurisprudenza242, si è pronunciata contro l'estensibilità dell'articolo 1225 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale243 . Il primo argomento viene tratto dalla Relazione al Re sul testo definitivo del Codice Civile al n. 801244: «L'articolo 2056 regola la valutazione dei danni con gli stessi criteri stabiliti nel caso di inadempimento di un'obbligazione preesistente. Il mancato richiamo dell'articolo 1225 crea però una differenza ed è questa: se l'inadempimento è colposo non debbono essere risarciti i danni non prevedibili; invece, se il fatto illecito è doloso o colposo, il danno (…) deve essere risarcito per intero, sempre che tra fatto e danno corra il nesso di causalità. Non si è accolto così il principio di commisurare il risarcimento al grado di colpa».

Inoltre, la riconducibilità dell'articolo 1225 cod. civ. esclusivamente allo schema strutturale dell'obbligazione si basa su due argomenti. Il primo è rappresentato dalla

240 C. M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 172. Sulla stessa linea recentemente: A. G.

CIANCI, Sub art. 1225 c.c., in V.CUFFARO (a cura di), Delle obbligazioni, II, artt. 1218-1276 c.c., in E.

GABRIELLI (cura di), Comm. cod. civ., Torino, 2013, 239; V. DI GRAVIO, Prevedibilità del danno e inadempimento doloso, Roma, 1999, 98; M.FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., 11; contra D.BARBERO,

Sistema del diritto privato, cit., 68: « (…) non si può non rintracciare in una base di equità, nel senso che esso mira ad attenuare la responsabilità del debitore inadempiente (che non sia in dolo o in mala fede), considerando, con indulgenza, che se gli eventi, che aggravano il contenuto della responsabilità, fossero stati prevedibili, quand'ha assunto l'obbligazione l'avrebbero forse trattenuto dall'assumere un impegno, al cui impegno, al cui inadempimento, anche per colpa leggera, fosse connesso un tal rischio di responsabilità»; P. TRIMARCHI, Causalità giuridica e danno, in G.VISINTINI (a cura di), Risarcimento del danno contrattuale

ed extracontrattuale, Milano, 1984, 5: «Maggiore rilevanza pratica ha il problema di adeguare il peso della responsabilità alla gravità dell'inadempimento. Qui la legge stabilisce che il debitore, alvo il caso di inadempimento doloso, non è responsabile delle conseguenze imprevedibili al momento in cui ha assunto l'obbligazione»

241 C. M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 172.

242 Tra le altre: Cass. Civ., 28 aprile 1979, n. 2488, in Giust. civ., 1979, I, 2131; Cass. Civ., 15 ottobre 1999,

n. 11629, in Danno resp., 2000, 257, con commento di O.TROIANO, Responsabilità della banca per

inadempimento di un ordine di bonifico e problema dei danni risarcibili; Cass. Civ., 30 marzo 2005, n. 6725, in Danno resp., 2005, 792; Cass. Civ., 31 maggio 2005, n. 11609, in Foro amm. CDS, 2005, 2499; Cass. Civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, in Corr. giur., 2008, 35, con nota di M.BONA, Causalità civile: il decalogo della Cassazione “a due dimensioni di analisi”; Cass. Civ., 11 gennaio 2008, n. 576, in Giust. civ., 2009, I, 2533; Cass. Civ., 3 settembre 2010, n. 19045, in Danno resp., 2011, 96; Trib. Reggio Emilia 28 gennaio 2008, in Pluris Utet Cedam, 2008.

243 C. M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 560.

244 A.DE CUPIS, Il danno, I, cit., 289; l'Autore critica, però, la scelta legislativa: «(...) come noi riteniamo,

che l'influenza della colpa sul danno sia saldamente fondata sull'equità, non può che concludersi, de iure condendo, per un'estensione di tale influenza alla sfera extracontrattuale».

qualità di debitore in capo al soggetto danneggiante, che rappresenta un elemento distintivo rispetto all'elemento soggettivo della colpa che unisce la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale. Ciò non deve far pensare ad una scelta legislativa orientata in un ottica di protezione del debitore. Questo perché non devono compararsi le due posizioni di debitore e di creditore, ma le due fattispecie dell'inadempimento dell'obbligazione e della responsabilità extracontrattuale245.

Il secondo elemento su cui si motiva la non estensibilità dell'articolo 1225 cod. civ. attiene, invece, al profilo temporale rispetto al quale deve essere effettuato il giudizio di prevedibilità. La norma, infatti, stabilisce che il «(…) il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione». Questa scelta legislativa rafforza l'idea della doverosità del soddisfacimento dell'interesse creditorio, anche in caso di risarcimento del danno (in assenza di dolo nell'inadempimento)246.

Ciò significa, che, seguendo un discorso prettamente tecnico, nell'illecito aquiliano manca la volontà di costituire un vincolo obbligatorio cui riferire temporalmente il giudizio di prevedibilità del danno247. La relazione tra le parti, inoltre, si determina con il verificarsi dell'evento dannoso a seguito del giudizio di imputazione e quindi non si avverte l'esigenza di limitare il risarcimento del danno collegato al torto248.

Agli argomenti tecnici e letterali sopra evidenziati si sono opposte le seguenti considerazioni. Innanzitutto, la stessa formula legislativa «al tempo in cui è sorta l'obbligazione» farebbe propendere per un'estensione della disposizione all'illecito extracontrattuale e all'inadempimento di obbligazioni ex lege249. Inoltre, a livello storico il dolo del debitore veniva inteso come fatto illecito e di conseguenza, seguendo questa linea, il riferimento al dolo determina il rinvio alle norme in materia di illecito250.

245 A. G.CIANCI, Sub art. 1225 c.c., cit., 244 ss. 246 A. G.CIANCI, Sub art. 1225 c.c., cit., 245.

247 M.FRANZONI, Il danno risarcibile, cit., 11. In linea con le considerazioni precedenti v. già C.TURCO,

Brevi considerazioni sul principio di prevedibilità del danno come profilo distintivo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1987, 104 ss.

248 F.D.BUSNELLI S.PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 28.

249 G.VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (una distinzione in crisi?), in Rass. dir.

civ., 1983, 1084.

250 G.VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (una distinzione in crisi?), cit., 1084:

«(...) la responsabilità aggravata ex art. 1225 per i danni imprevedibili si giustifica proprio con la particolare gravità della condotta tale da integrare un illecito doloso. E a quale illecito si riferisce? Evidentemente a quei raggiri, false dichiarazioni e a, ogni attività ingannatoria perpetrati al tempo in cui sorge l'obbligazione e tali da influire sul rapporto obbligatorio».

Questa differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale risulta però attenuata se si considera la teoria della causalità adeguata nella valutazione del nesso di causalità. Si tratta di un criterio che limita il risarcimento a quei danni che siano conseguenze normali dell'illecito251 . Per meglio specificare, il criterio della causalità adeguata esclude dal risarcimento quelle conseguenze, che non rientrino nella portata della media prevedibilità umana252. L'applicazione del criterio della regolarità causale ha come conseguenza l'applicazione del criterio di prevedibilità anche in materia extracontrattuale253.

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