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Cenni sui profili processuali del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana

CAPITOLO II RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA IN

II.8. Cenni sui profili processuali del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana

Per completare l'analisi generale in materia di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è necessario analizzare alcuni aspetti, che attengono all'ambito prettamente processuale.

Bisogna, anzitutto, premettere che l'oggetto del processo è rappresentato dal diritto materiale dedotto in giudizio455. Per ciò che concerne l'individuazione del diritto sostanziale, la migliore dottrina ha superato il criterio tradizionale, soggetti, petitum e

452 F.GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 162 ss. e F.GIARDINA,

La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 92: «A ben vedere, la diversità dei termini di prescrizione costituisce la ragione che meglio spiega la « contrattualizzazione » di vaste aree di responsabilità, nonché la creazione della regola giurisprudenziale del concorso di responsabilità, che consente al danneggiato di scegliere tra i due regimi il più favorevole oppure, quando una delle due azioni sia preclusa, di ricorrere all’altra».

453 F.GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 162: «L'ammissibilità

o meno del concorso o cumulo di azioni risarcitorie può evitare le conseguenze inique dell'arbitraria diversità di regime, ma non può sanare, quando esiste, l'incoerenza delle soluzioni normative; soprattutto non può offrire rigore a distinzioni (come quella in tema di prescrizione) che ne risultano del tutto prive».

454 G.VISINTINI,La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni, cit., 728: «Come si può

notare, la casistica principale qui riportata, riguarda l’area dei contratti in cui la persona fisica di uno dei contraenti è particolarmente coinvolta nell’esecuzione del contratto (trasporto, lavoro, cura e albergo) e, quindi, si conferma che la regola del cumulo ha una portata solamente settoriale. Tale giurisprudenza, inoltre, potrebbe essere razionalizzata nel senso del riconoscimento della natura aquiliana della responsabilità in gioco nonostante la previ sione della fattispecie nella sede della disciplina specifica dei contratti e con la conseguente applicazione del regime sulla prescrizione concernente la responsabilità extracontrattuale, e non di quello dettato specificamente per le azioni contrattuali, le azioni cioè volte a porre rimedio agli squilibri contrattuali e a risarcire il danno tipicamente contrattuale».

causa petendi, ma ha optato per un'identificazione diretta del diritto affermato456. Nell'ipotesi dei diritti eterodeterminati 457 l'individuazione della situazione giuridica sostanziale avviene attraverso l'enucleazione del fatto storico costitutivo458. Il diritto viene considerato l'effetto giuridico del fatto generatore459, quindi è lo «strumento

di assicurazione del bene della vita ricercato»460.

L'attore attraverso la proposizione della domanda deduce il fatto costitutivo del diritto, che può essere inquadrato all'interno di una molteplicità di fattispecie normative. Il problema che si pone è quello di verificare se, pur in presenza di una molteplicità di fattispecie normative, sia individuabile un unico fatto generatore e di conseguenza un unico diritto, ovvero «(...) se la presenza di più fattispecie non escluda che unico sia il

bene della vita cui possono aspirare le parti»461.

Ciò dipende dal modo in cui le norme si rapportano tra loro e ci verifica in tre casi: relazione di esclusione, relazione di specialità e sussidiarietà e relazione di assorbimento462. Il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana è riconducibile al secondo caso indicato. La moderna dottrina processuale ha, però, distinto a seconda che gli obblighi contrattuali violati formino o meno oggetto di norme speciali, disciplinanti la responsabilità contrattuale. Nel primo caso (es. responsabilità del vettore ex art. 1681 cod.

456 C.CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 71:«Nella tradizione sistematica, (…) l'azione, e quindi ora

meglio diremmo il diritto sostanziale fatto valere, si identifica in riferimento ai noti «tria»: soggetti, causa petendi e petitum; quest'ultimo a sua volta poi articolato in mediato- bene della vita oggetto di aspirazione – o immediato – il proveddimento giudiziale richiesto. La più recente elaborazione ha di fatto superato una simile ricostruzione, tuttora utile sul piano scolastico o nella prassi curiale, e si incentra piuttosto per via diretta sulla individuazione del diritto sostantivo, secondo le linee appresso richiamate».

457 Un diritto è autodeterminato, quando la sua individuazione non può prescindere dalla specificazione dei

fatti costitutivi. Si tratta, infatti, di diritti che possono ripetersi in un numero indefinito di casi, come il diritto al pagamento di una somma di denaro. L’attore potrà far valere questo diritto ad esempio in virtù di un contratto di mutuo o come corrispettivo di un contratto di locazione. In queste ipotesi, quindi, la modificazione del fatto costitutivo determina la deduzione in giudizio di un diritto diverso. Si parla, invece, di diritti autodeterminati nell’ipotesi opposta, e cioè quando per la loro identificazione è sufficiente l’indicazione del petitum, come ad esempio avviene per il diritto di proprietà. In presenza di tali diritti il variare dei fatti costitutivi non incide sull’identità dei diritti stessi (G.BALENA, Istituzioni di diritto

processuale civile, I, I principi, Torino, 2014, 82 ss.).

458 C.CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 73. 459 C.CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 73.

460 C. GAMBA,Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile,

Padova, 2008, 19.

461 C.CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 74.

462 S.MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, Milano, 1987, 248 ss.; il tema viene successivamente

ripreso da S.MENCHINI, Il giudicato civile, II ed., con la collaborazione di C.CARIGLIA, in A.PROTO PISANI

(diretta da), Giur. sist. dir. civ. comm. dir. proc. civ., Torino, 2002, 129; lo riprende poi C.CONSOLO, voce

civ.) sussiste un rapporto di specialità tra le norme contrattuali e l'art. 2043 cod. civ. e ciò escluderebbe la sussistenza di più pretese risarcitorie463.

Nell'ipotesi opposta si tratta esclusivamente della relazione tra l'art. 1218 cod. civ. e l'art. 2043 cod. civ. L'art. 2043 cod. civ. detta una disciplina sussidiaria e subordinata rispetto a quella che regola i rapporti contrattuali. Si applica, quindi, in tutti i casi in cui l'interesse del soggetto danneggiato non sia diversamente tutelato464.

In entrambe le fattispecie individuate non sussiste il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, perché si andrebbe ad applicare solamente la disciplina contrattuale (l'art 1218 cod. civ. o le disposizioni di legge speciale). Detto ciò: «(...) una

soltanto è la fattispecie applicabile all'accadimento storico, il quale sia idoneo a soddisfare contemporaneamente gli estremi della responsabilità aquiliana e di quella ex contractu, ed unico è, di conseguenza, il diritto al risarcimento che sorge, ossia quello contrattuale»465.

L'esistenza di un unico diritto comporta l'esistenza di una sola azione a favore del danneggiato. Ciò determina la possibilità sia per le parti, sia per il Giudice, di passare da una all'altra figura in corso di causa466.

Passiamo ad analizzare la posizione della giurisprudenza in merito alla qualificazione dei fatti e alla sua eventuale modificazione nel corso del procedimento.

Nell’ambito del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, la Corte di Cassazione ha affermato che il debitore risponde a duplice titolo, contrattuale ed extracontrattuale. Si verifica, inoltre, l'identità degli elementi di fatto oggettivi (condotta antigiuridica e danno) e soggettivi (dolo o colpa), che hanno determinato le due responsabilità. Da queste considerazioni deriva che la pretesa risarcitoria, essendo fondata sulla stessa causa petendi, è unica per entrambe le azioni La deduzione degli elementi oggettivi e soggettivi è sufficiente ad indicare la causa petendi per far valere entrambe le

463S.MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, cit., 256 ss. 464S.MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, cit., 257 ss. 465S.MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, cit., 256 ss.

466 C.CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 76, S.MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato, cit., 263

ss., : «(...) all'unico diritto corrisponde anche una sola azione a favore del danneggiato per far valere la pretesa risarcitoria; da ciò segue che non soltanto è possibile per le parti il mutamento del titolo di responsabilità in corso di causa e per il giudice accogliere la domanda fondata, ad esempio, sull'illecito contrattuale, facendo leva su quello aquiliano, ma soprattutto il giudicato formatosi sul diritto al risarcimento esclude la riproponibilità dell'azione, anche se basata su una fattispecie diversa da quella dedotta in precedenza». v. anche C.GAMBA,Domande senza risposta, cit., 22.

azioni. In caso di impugnazione della sentenza che abbia rigettato la domanda di risarcimento, è sufficiente la deduzione degli elementi di fatto e l'invocazione delle norme codicistiche, che riguardano entrambe le responsabilità, «per evitare che il giudizio del

gravame resti limitato ad una sola delle due forme di responsabilità»467.

Merita particolare approfondimento un profilo ulteriore, connesso al concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, che riguarda la qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice.

Se una parte ha dedotto dei fatti, che possono determinare entrambe le forme di responsabilità, e allo stesso tempo si sia riferita alle disposizioni in materia di responsabilità aquiliana, il riferimento non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. L'unica condizione è che i fatti rimangano inalterati e che non vengano in rilievo elementi disciplinari delle due responsabilità, che non siano stati oggetto di contraddittorio468.

La giurisprudenza ha, inoltre, individuato delle regole peculiari inerenti la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità proposta dal dipendente pubblico nei confronti del proprio datore di lavoro. Secondo l’orientamento costante delle Sezioni Unite469, è irrilevante la qualificazione formale in termini contrattuali o extracontrattuali,

467 Cass. Civ., sez. lav., 23 giugno 1994, n. 6064, in Foro it., 1995, I, 201 e Giur. it., 1995, I, 412; Cass. Civ.

5 ottobre 1994, n. 8090, in Mass. foro it. 1994, 764; Dir. prat. lav., 1995, 453; Cass. Civ. 19 settembre 2004, n. 19560, in Danno resp., 2005, 213; Cass. Civ., 11 maggio 2007, n. 10830, in Giust. civ. mass., 2007, 4602.

468 Cass. Civ., 8 febbraio 2007, n. 2746, in Giust. civ. mass., 2007, 2, e in CED Cass., 2007, n. 596386;

Cass. Civ., 31 marzo 2007, n. 8067, inForo it., 2007, I, 3468; Cass. Civ., 11 maggio 2007, n. 10830, cit.; Cass. Civ., 18 luglio 2008, n. 19938, in CED Cass., 2008, n. 604563; Cass. Civ., 11 giugno 2012, n. 9437, in Resp. civ. on line, 2012; Trib. Salerno, 24 settembre 2009, in Pluris Utet Cedam, 2009; App. Firenze, 12 febbraio 2013, in Danno resp., 2013, 444; Trib. Salerno, 23 gennaio 2013, Pluris Utet Cedam, 2013; Trib. Salerno, 21 febbraio 2014,Pluris Utet Cedam, 2014.

469 V. tra le altre: Cass. Civ., SS. UU., 14 dicembre 1999, n. 900, in Danno resp., 2000, 436: «(…) stante la

autonoma e prioritaria tutela del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica, si deve ritenere proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale; quindi, ad esempio, quando il danneggiato invochi la responsabilità aquilana, oppure chieda, genericamente, il risarcimento del danno alla propria integrità fisica, il che implica la mancata deduzione di una specifica obbligazione contrattuale.Correlativamente, si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale, sol quando la domanda di risarcimento danni sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale. (…) Peraltro, la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 Cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente, non depone in modo univoco per la proposizione dell'azione contrattuale, in quanto tale prospettazione, di per sè sola considerata, è intrinsecamente neutra, potendo essere stata effettuata in funzione esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e della configurabilità del fatto come illecito extracontrattuale (…)»; Cass. Civ., SS. UU., 12 marzo 2001, n. 99, in Danno resp., 2001, 380, con nota di M.BONA, Malattia professionale del pubblico dipendente e successivo decesso:

fornita dal danneggiato anche attraverso il riferimento alle disposizioni legislative (art. 2087 o art. 2043 cod. civ.). Il Giudice deve effettuare un’indagine specifica sull’elemento materiale dell’illecito, che il lavoratore danneggiato ha posto alla base della domanda risarcitoria. Nello specifico, il giudice deve verificare se la condotta denunciata dal lavoratore consista nella violazione del dovere generico di neminem laedere, oppure nella violazione degli obblighi specifici inerenti il rapporto di lavoro. Nel primo caso la responsabilità del datore di lavoro avrà natura extracontrattuale; nel secondo caso, si tratterà, invece, di responsabilità contrattuale. Il Giudice potrà qualificare come extracontrattuale l’azione di responsabilità proposta dal lavoratore, solo nel caso in cui l’indagine suddetta non conduca ad una sua precisa identificazione.

SS. UU., ord., 5 agosto 2002, n. 11756, in Arch. civ., 2003, 673; Cass. Civ., SS.UU., 8 luglio 2008, n. 18623; in CED Cass., n. 606184; Cass. Civ., SS.UU., 27 gennaio 2011, n. 1875, in CED Cass., 2011, n. 616206; Cass. Civ., SS. UU., 29 luglio 2011, n. 16630; Cass. Civ., SS. UU., 19 novembre 2012, n. 20224; Cass. Civ., SS.UU., 27 febbraio 2013, n. 4850, CED Cass., 2013, n. 625163; Cass. Civ., SS. UU., 17 maggio 2013, n. 12103, in CED Cass., 2013, n. 626193; Cass. Civ., SS. UU., ord., 5 maggio 2014, n. 9573; sulla stessa linea delle Sezioni Unite v. tra le altre: Cass. Civ., 17 aprile 2013, n. 9240, in CED Cass., 2013, n. 626040; Cass. Civ., 18 luglio 2013, n. 17579, in Pluris Utet Cedam, 2013; Trib. Milano, 9 gennaio 2010, in Pluris Utet Cedam, 2010; Trib. Perugia, sez. lavoro, 14 luglio 2010, in Pluris Utet Cedam, 2010.

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