• Non ci sono risultati.

L’obbligo di protezione e la buona fede contrattuale

CAPITOLO III IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED

III.2. L’obbligo di protezione del passeggero

III.2.1. L’obbligo di protezione e la buona fede contrattuale

Alla base degli obblighi di protezione vi è il concetto di buona fede. La buona fede indica «un atteggiamento di cooperazione, rivolto ad adempiere in modo positivo

l’aspettativa dell’altra parte»498. Si tratta di un contegno generale che ciascun contraente deve osservare nei confronti dell’altro499.

I riferimenti normativi alla buona fede sono contenuti nell’art. 1175 cod. civ. per la disciplina generale delle obbligazioni500, e negli articoli 1337, 1358, 1366 e 1375 cod. civ. per quanto concerne le obbligazioni contrattuali501. La buona fede riguarda tutte le fasi in cui si articola la vicenda contrattuale: le trattative, la pendenza della condizione,

495 A.ASQUINI, voce Trasporto di persone (contratto di), in Noviss. dig. it., XIX, Torino, 1973, 613. 496 S.ZUNARELLI,M.M.COMENALE PINTO, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, cit., 303. 497 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 43.

498 E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, 93. Per una panoramica dottrinale sugli

obblighi di protezione vedi L.LAMBO, Obblighi di protezione, Padova, 2007, 63 ss.

499 E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 92.

500 Art. 1175: «Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza». I concetti

di buona fede oggettiva e di correttezza possono essere considerati dei sinonimi v. sul punto tra gli altri:C. M.BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 86, nota n. 28; contra E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 68: «La differenza fra l’uno e l’altro criterio consiste soprattutto in ciò: la correttezza impone normalmente solo doveri di carattere negativo; la buona fede impone degli obblighi di carattere negativo. (…) è da tener presente (…) che il criterio della correttezza non si identifica con quel criterio della buona fede (…)».

l’interpretazione e l’esecuzione del contratto502. Si concretizza in sede di esecuzione del contratto come affidamento, fedeltà, impegno, capacità di sacrificio, prontezza nel soccorso della controparte. In sede di formazione del contratto la buona fede implica, invece, l’impegno a comportarsi secondo lealtà e veridicità verso la controparte503.

Si tratta della buona fede oggettiva504, che è espressione del principio solidaristico, sancito a livello costituzionale 505 e inteso come superamento degli interessi individualistici all’interno del contratto506. La buona fede ha, quindi, una connotazione peculiare, che la pone come uno strumento di salvaguardia del contratto e dell’interesse della controparte507. In ossequio al principio di buona fede il debitore dovrà fare tutto il necessario per assicurare alla controparte l'utilità della prestazione508. Allo stesso tempo la buona fede vieta al creditore di abusare del proprio diritto e gli impone di attivarsi nell’interesse del debitore, per evitare o limitare le conseguenze derivanti dall’inadempimento della prestazione509.

Dato il suo ruolo, la buona fede oggettiva opera come fonte di integrazione del contratto, imponendo alle parti obblighi accessori, che sono volti al perseguimento delle finalità sopra indicate. La buona fede svolge, dunque, la funzione di integrare gli obblighi contrattuali510 , ricoprendo una parte attiva nella determinazione del regolamento contrattuale511. Gli obblighi integrativi possono essere distinti a seconda della minore o

502 C.M.BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1994, 87. 503 E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 92.

504 La buona fede oggettiva non deve essere confusa con la buona fede soggettiva, che è l’ignoranza di

ledere l’altrui diritto (v. sul punto C.M.BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 87, nota n. 30).

505 C.M.BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 86.

506 G.M.UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, Torino, 2004, 46 ss. 507 G.M.UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., 67 ss.

508 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 94 ss; C. M. BIANCA, Diritto civile, IV,

L'obbligazione, cit., 87 ss.; sul punto G.M.UDA, La buona fede nell’esecuzione del contratto, cit., 84 ss.

509 C.M.BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 87: «La buona fede incide sulla posizione del

creditore vietandogli di abusare del suo diritto e obbligandolo ad attivarsi nell’interesse del debitore al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell’inadempimento»; contra la funzione integrativa della buona fede: U.NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, I, Il comportamento del creditore, Milano, 1974, 24 ss. e 35 ss., in particolare v. 27: «(…) le regole della correttezza e della buona fede ex artt. 1175 e 1375 esplicano la loro rilevanza soltanto nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, influendo sulle modalità concrete di essa e, più, specificatamente, imponendo al giudice di valutare il comportamento delle parti non soltanto sulla base del mero criterio formale offerto dalla regula iuris applicabile alla fattispecie, ma anche sotto l’angolo visuale della sua congruità rispetto a certe esigenze, che le circostanze del caso possono rilevare».

510 E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 94.

maggiore vicinanza rispetto agli obblighi principali stabiliti nel contratto512. In posizione maggiormente ravvicinata si collocano gli obblighi di custodia e di cura, che integrano in maniera immediata e diretta gli obblighi principali513 . Tra gli obblighi integrativi gli obblighi di protezione sono, invece, quelli più distanti dall’obbligo principale. Si tratta di obblighi volti a conservare in via generale l’interesse della controparte. Nello specifico essi sono finalizzati a prevenire e allontanare i danni dalla sfera di interessi dell’altro contraente. L’esistenza dell’obbligazione determina, infatti, la possibilità di pregiudicare l’altrui sfera giuridica514.

Gli obblighi di protezione si affiancano all’obbligo principale di prestazione nella determinazione del contenuto del contratto. Il rapporto obbligatorio presenta una struttura complessa, che è formata dalle due tipologie di obblighi515. In questo modo viene superata la concezione tradizionale di obbligazione, avente ad oggetto solamente la prestazione dedotta in contratto516.

La violazione degli obblighi di protezione dà luogo alla responsabilità del debitore per danni ex art. 1218 cod. civ. Il sistema della responsabilità per danni di cui alla disposizione citata è costruito sul concetto di inadempimento. Presupposto per l’applicazione dell’articolo 1218 cod. civ. è, infatti, la violazione dell’obbligazione in qualunque forma e rispetto a qualunque obbligo di manifesti517.

A questo proposito è stato affermato che la funzione propria degli obblighi di protezione è analoga a quella svolta dal principio generale di alterum non laedere. Gli obblighi di protezione, infatti, estendono la tutela contrattuale alla sfera soggettiva della parte nel suo complesso. Di conseguenza la violazione di un obbligo di protezione è un

512 E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 99: «Secondo un terzo criterio della civilistica

tedesca (…) gli obblighi integrativi che derivano come corollari dal principio della buona fede vengono differenziati secondo il criterio della maggiore o minore vicinanza in cui essi si trovano rispetto agli obblighi principali cui si riferiscono. La contiguità può essere maggiore o minore».

513 E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 99.

514 E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., 99: «(…) nella posizione più distanziata dall’obbligo

principale alla prestazione vi sono obblighi generali di conservazione dell’interesse della controparte, che si chiamano con una espressione ormai tecnica obblighi di protezione (…) e sono rivolti a prevenire ed allontanare danni dalla sfera di interessi della controparte; giacché per il solo fatto che esiste un rapporto di obbligazione l’una parte viene a contatto con la sfera giuridica dell’altra e ha la possibilità di pregiudicarla».

515 C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI, Milano, 1991, 4. 516 G.VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 34.

517 L.MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, in Riv. dir. comm., 1954, I, 374; ripreso

anche da C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979, 502 ss. Su questo

tema, in particolare sulla ripartizione dell’onere probatorio in caso di lesione degli obblighi di protezione, v. recente: L. LAMBO, Responsabilità civile e obblighi di protezione, in Danno resp., 2008, 137 ss.

illecito sottratto all’ambito di responsabilità aquiliana, che diventa perciò oggetto di tutela contrattuale518.

L’inserimento della clausola generale di buona fede nel diritto delle obbligazioni (art. 1175 cod. civ.) ha il compito di integrare il contenuto del contratto attraverso gli obblighi di protezione. Il contratto non costituisce, dunque, l’occasione per il compimento di illeciti commessi dai contraenti a danno gli uni degli altri519. Attraverso gli obblighi di protezione viene assicurata la tutela contrattuale anche ad interessi non contrattuali oppure non dedotti nel contratto, che proteggono la persona e i suoi beni520. In base a queste ultime considerazioni la tutela offerta attraverso gli obblighi di protezione non può estendersi fino a quei casi in cui esiste un nesso di mera occasionalità tra l’esecuzione del contratto e il danno521.

Gli obblighi di protezione possono essere distinti in quattro categorie: obblighi d’informazione accessori a prestazioni di natura diversa; obblighi di custodia e di conservazione; obblighi di salvataggio e infine obblighi di sicurezza522. Alcuni di questi sono previsti espressamente dalla legge e l’ipotesi tipica è l’art. 1681 cod. civ. in materia di trasporto di persone523. In altri casi, invece, il riconoscimento degli obblighi integrativi di buona fede avviene attraverso l’opera interpretativa dei giudici a partire dall’art. 1175

518 C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione, cit., 4: «Se gli obblighi di protezione estendono la tutela

contrattuale alla sfera soggettiva delle parti nel suo complesso, la loro funzione è analoga a quella svolta dallo stesso principio di alterum non laedere che presiede alla responsabilità aquiliana. Ne deriva che la violazione degli obblighi di protezione è un illecito sottratto al regime di quest’ultima e ascritto all’ambito della responsabilità contrattuale, proprio perché mediato dalla violazione di un obbligo. Che tale violazione costituisca il pendant contrattuale dell’illecito extracontrattuale, è confermato da un’ulteriore lettura delle norme che sono state poste ad ampliare lo spettro del rapporto obbligatorio».

519 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 35: «(…) un comportamento che viola gli

obblighi integrativi di buona fede, anche se può presentare affinità con i fatti illeciti, va qualificato fonte di responsabilità contrattuale perché l’inserzione nel nostro sistema del diritto generale delle obbligazioni della clausola della buona fede non può avere altro significato che quello di una integrazione dell’autonomia dei privati. Il rapporto contrattuale si arricchisce nella sua stessa struttura della presenza di questi obblighi e non costituisce soltanto l’occasione per il compimento di illeciti in danno dell’uno o dell’altro contraente».

520 A.DI MAJO, Le tutele contrattuali, cit., 120 ss.

521 R.SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 676.

522 F.BENATTI, Osservazioni in materia di «doveri di protezione», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, II, 476. 523 G.VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 34. Altri casi previsti dalla legge sono ad esempio:

l’art. 2087 cod. civ., che statuisce l’obbligo di tutelare l’incolumità del dipendente da parte del datore di lavoro; l’art. 1693 in materia di trasporto di cose, l’art. 1718, comma 1, cod. civ., in materia di mandato; v. sul punto R.SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 676: «Dal che si può argomentare nel senso dell’estensione di obblighi siffatti di salvaguardia dei beni, e dunque, della responsabilità contrattuale, a tutti i casi in cui la natura del contrato, e l’oggetto dell’obbligazione postulano l’ingresso della persona nei locali o la sua inserzione in organizzazioni di attività, servizi ecc., predisposti da chi deve effettuare o anche ricevere la prestazione; ovvero la sistemazione nei suoi locali, ed il relativo affidamento a lui delle proprie cose».

cod. civ. Nell’individuazione degli obblighi, i Giudici tengono conto di alcuni fattori ancillari, quali la natura della prestazione principale, gli usi sociali, e possono fare altresì ricorso ai criteri di analogia in riferimento alle disposizioni specifiche previste per i contratti tipici524.

Outline

Documenti correlati