• Non ci sono risultati.

Premesse Il contratto di trasporto e le sue species: il trasporto di persone

CAPITOLO III IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED

III.1. Premesse Il contratto di trasporto e le sue species: il trasporto di persone

Il contratto di trasporto si caratterizza per la prestazione del vettore, avente ad oggetto il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro. Questa contratto presenta carattere unitario, perché comprende qualunque tipo di trasferimento a prescindere dall’oggetto, che può essere una persona o una cosa, e dal tipo di veicolo impiegato dal vettore470 . Seguendo una tendenza già esistente nella precedente codificazione, il legislatore ha ridotto ad unità le varie forme di trasporto, nel senso che non integrano delle figure contrattuali autonome, ma sono species di un unico genus contrattuale471.

Il legislatore ha realizzato l’obiettivo di creare un unico tipo contrattuale attraverso tre diversi strumenti definiti «unificanti» 472. Innanzitutto l’articolo 1678 cod. civ. fornisce una definizione scarna ed essenziale di contratto di trasporto («Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro»), che si adatta a qualsiasi forma di trasporto con qualunque mezzo

470 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone. Nozione e disciplina, Ristampa, Milano, 1966, 10. 471 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 9 ss.; sulla stessa linea: A.FIORENTINO, I contratti

navali, Napoli, 1959, 35. Più recentemente: S. BUSTI, Il contratto di trasporto di persone, in V.

FRANCESCHELLI ,F.MORANDI,Manuale di diritto del turismo, IV ed., coordinato da G.TASSONI, Torino, 2010, 171; M.M.COMENALE PINTO,Il trasporto marittimo di passeggeri: disciplina attuale e prospettive, in U.LA TORRE,G.MOSCHELLA,F.PELLEGRINO,M.RIZZO,G.VERMIGLIO (a cura di), Studi in memoria di

Elio Fanara, II, Milano, 2008, 63; U.LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, Napoli, 2000, 154; S.POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, Milano, 2008, 145; S.ZUNARELLI, A.ROMAGNOLI,Contratto di trasporto marittimo di persone, in A.CICU,F.MESSINEO, L.MENGONI (già diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), Tratt. dir. civ. comm., Milano, 2012, 5; in disaccordo con la

teoria maggioritaria: D.GAETA, Del trasporto in generale, in Dir. trasp., 1993, I, 7.

venga eseguita473 . Il secondo strumento utilizzato dal legislatore è rappresentato dalla normativa in materia di trasporto pubblico di linea, contenuta nell’articolo 1679 cod. civ.474, che è volta a tutelare gli interessi degli utenti e ad attenuare i privilegi del vettore monopolista. Si tratta di una disposizione di portata generale e non limitata al settore del trasporto terrestre in cui è contenuta. Il legislatore, infatti, di fronte all’emergere del trasporto come fenomeno di massa ha dettato alcune regole a tutela del passeggero, che è la parte debole del rapporto contrattuale. Ultimo mezzo di unificazione è la norma di raccordo, contenuta nell’articolo 1680 cod. civ., secondo il quale: «Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali»475. Attraverso l’articolo 1680 cod. civ. la normativa del codice civile può essere considerata il diritto comune del contratto di trasporto, ma nel rispetto della disciplina speciale prevista per le singole species. In questo modo si costruisce uno «stabile

collegamento fra il “centro” (il trasporto) e la “rete periferica” (i trasporti)»476.

La dottrina si è a lungo interrogata sul rapporto tra l’art. 1680 cod. civ. e l’art. 1 cod. nav.: «In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea si applicano il presente codice, le leggi i regolamenti e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano applicabili per analogia, si applica il diritto civile». Secondo un primo indirizzo interpretativo il rinvio al codice della navigazione,

473 U.LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 155 ss. L’Autore specifica che le discipline

del trasporto aereo e di quello marittimo contenute nel codice della navigazione non contengono la definizione del contratto di trasporto. Si ritiene, quindi, valida la definizione generale adottata dall’articolo 1678 cod. civ. Su questo punto v. anche S.ZUNARELLI,M.M.COMENALE PINTO,Manuale di diritto della

navigazione e dei trasporti, I, II ed., Padova, 2013, 286.

474 Articolo 1679 cod. civ.: «Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea

per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951). I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419)».

475 U.LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit., 158. L’opinione dottrinale, che individua

nell’articolo 1680 cod. civ. uno degli strumenti «unificanti» utilizzati dal legislatore, si basa sull’idea per cui la disposizione in esame è una norma di diritto della navigazione, con le conseguenze, che verranno trattate in proseguo.

476 U.LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 158; sul punto già: G.ROMANELLI, I contratti

di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, in L.TULLIO e M.DEIANA (a cura di), Il cinquantenario del

che è contenuto nell’articolo 1680 cod. civ., si riferisce anche all’articolo 1 del codice della navigazione e, di conseguenza, al sistema delle fonti previsto da questa disposizione. Prima di applicare le norme di diritto comune, si dovrà verificare l’esistenza di norme di diritto della navigazione, che siano applicabili in via analogica. In ogni caso le disposizioni previste dal codice civile non dovranno contrastare né direttamente né indirettamente con le norme di diritto della navigazione, che regolano il rapporto477. In conclusione l’articolo 1680 cod. civ. non integra la disciplina del trasporto marittimo ed aereo, ma semplicemente delimita l’ambito di applicazione delle norme di diritto comune478.

Altri, invece, qualificano l’articolo 1680 cod. civ. come una norma di diritto della navigazione. Di conseguenza le disposizioni contenute nel codice civile si collocano al primo posto nella gerarchia delle fonti, prevista dall’articolo 1 del codice della navigazione. La disciplina di diritto comune prevale, secondo questo indirizzo, sulle fonti consuetudinarie e regolamentari e sull’applicazione analogica prevista dall’articolo 1 cod. nav.479.

Attualmente si assiste al recepimento nel diritto interno della navigazione di interi complessi normativi di fonte internazionale. Ciò sottolinea il carattere di specialità del diritto della navigazione, che viene sostenuto dal primo indirizzo dottrinale esaminato. Alla luce delle tendenze attuali il ricorso al diritto comune del trasporto in caso di lacune normative sarebbe insoddisfacente. Appare, infatti, preferibile far ricorso all’applicazione analogica delle norme di diritto della navigazione, che fanno parte dello stesso substrato

477 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 140 ss.

478 M.GRIGOLI, Il trasporto, in P. RESCIGNO (diretto da), in Tratt. dir. priv., XI, Obbligazioni e contratti,

Milano, 1984, 754; sulla stessa linea recente: S.POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di

persone, cit., 132: «Prima di procedere all’applicabilità delle norme del codice civile, si dovrà fare ricorso (…) al principio dell’analogia “prioritaria”, e se ciò, nondimeno, la lacuna dovesse permanere dovrà farsi ricorso alle norme del codice civile sul contratto di trasporto in generale (…) e sul trasporto di persone (…)».

479 La dottrina a sostegno di questo indirizzo interpretativo può considerarsi maggioritaria, v. tra gli altri: F.

M.DOMINEDÒ, Principi del diritto della navigazione, I, Padova, 1957, 101; S.FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Roma, 1947, 71; D.FIORENTINO, I contratti navali, cit., 56; nella dottrina tra gli altri: U. LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 161 ss., che ha

esaustivamente trattato gli argomenti a sostegno della tesi esposta; in particolare l’Autore afferma che: «(…) unità (intesa come unità dei trasporti) sarebbe infranta se nel momento stesso in cui è costituita, dovesse restare subordinata in modo così drastico all’autonomia del diritto della navigazione intesa nel senso della più chiusa separatezza dall’ordinamento di cui pur fa parte (…); E.G.ROSAFIO,Il trasporto aereo di cose.

Riflessioni sul nuovo regime legale, Milano, 2007, 193 ss.; L.TULLIO,Contratto di noleggio, Milano. 2006,

giuridico in cui sono nate le norme di diritto uniforme, che sono entrate a far parte del diritto interno480.

In ogni caso l’adesione all’uno o all’altro degli indirizzi interpretativi descritti non fa venir meno la funzione dell’articolo 1680 cod. civ. La finalità legislativa è stata quella di «assicurare alla complessa disciplina dei trasporti l’unità del sistema e (…) evitare

che ogni particolare ramo della disciplina dei trasporti formi un vaso chiuso, a sé stante»481.

Da quanto si evince dalla definizione generale fornita dall’art. 1678 cod. civ., il contratto di trasporto è un contratto a prestazioni corrispettive, in forza del quale una parte si obbliga al versamento di una somma di denaro, mentre l’altra si impegna a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. La prestazione di trasferimento eseguita dal vettore caratterizza questa tipologia contrattuale. Non assume nessuna rilevanza l’entità fisica ed economica dell’oggetto trasportato e nemmeno la lunghezza e la complessità del trasferimento482. Inoltre, il luogo del trasferimento può coincidere con il luogo di partenza. Il trasferimento, infatti, implica lo spostamento fisico e materiale da un luogo ad un altro, ma non il ritorno allo stesso luogo483.

Il contratto di trasporto assume, però, aspetti peculiari a seconda che il trasferimento abbia ad oggetto persone o cose, del mezzo di trasporto utilizzato da parte del vettore e dell’ambiente in cui viene effettuato484 . L’oggetto trasportato e il tipo di veicolo utilizzato per il trasferimento determinano l’individuazione di specifici sottotipi del contratto di trasporto, cui si è già accennato (es. trasporto marittimo, aereo, ferroviario)485.

480 S.ZUNARELLI,C.ALVISI, Trasporto, in G.DE NOVA (a cura di), Comm. cod. civ. Scialoja- Branca-

Galgano, Libro quarto: Obbligazioni, art. 1678 – 1702, Bologna, 2014, 76 ss.

481 A.ASQUINI, voce Trasporto (in genere), in Noviss. dig. it., XIX, Torino, 1973, 566.

482 M.RIGUZZI, Il contratto di trasporto, M.BESSONE (diretto da), Tratt. dir. priv., XIV, Torino, 2006, 3; sul

punto ancheS.ZUNARELLI,C.ALVISI, Trasporto, cit., 2 ss. Gli Autori fanno proprie le considerazioni di G.

ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 6.

483 G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 5 ss. Sulla nozione di trasporto nella dottrina

d’oltralpe v. per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali: C.PAULIN, Contrat de transport, in Jurisclasseur Transport, fasc. 610, n. 5/2008 e anche P. LE TOURNEAU, Contrat de transport, in RCiv. Dalloz, avril 2007; B.MERCADAL, Contrat de transport, Rec. V transport terrestres, in RCom. Dalloz, octobre 1995.

484 M.RIGUZZI, Il contratto di trasporto, cit., 7.

485 S.BUSTI,Il contratto di trasporto di persone, cit., 170- 171: «È poi il veicolo impiegato per la materiale

esecuzione di tale prestazione a caratterizzare il negozio in oggetto all'interno del tipo «contratto di trasporto», e non l'elemento fisico-naturale in o su cui si viene a trovare la persona o cosa trasportata. In altri termini, nella considerazione sociale è proprio il particolare veicolo impiegato a caratterizzare o sottotipizzare il rapporto in questione nell'ambito del generale contratto di trasporto».

Sotto il primo aspetto (oggetto del trasporto) si collocano il trasporto di persone e il trasporto di cose. Nel trasporto di persone viene trasferita una persona fisica, cioè un soggetto di diritti e non un oggetto inerte. Deve trattarsi di una persona fisica, che sia dotata di capacità giuridica. Deve essere una persona vivente e non un cadavere (il cui trasferimento rientra nel trasporto di cose)486 . Non è, però, necessario, che la persona trasportata sia dotata della capacità d’agire, posta la possibilità di trasportare persone totalmente incapaci come ad esempio i minori e gli interdetti487.

Nel trasporto di cose, la peculiarità dell’oggetto trasportato si riflette sulla struttura soggettiva del contratto. Infatti, il contratto presenta una struttura trilaterale, composta dai due contraenti, vettore e mittente, e da un terzo soggetto, che è il destinatario della merce488. Secondo l’indirizzo prevalente, se il mittente è una persona differente dal destinatario della merce e non è stato emesso un titolo rappresentativo della merce, il trasporto di cose può configurarsi con un contratto a favore di terzo489.

Il contratto di trasporto conserva la stessa natura giuridica sia nel trasporto di persone sia nel trasporto di cose. La causa del contratto è identica in entrambi i casi e consiste nel trasferimento di una persona o di una cosa da un luogo ad un altro490. La

486 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 41 ss.; riprendono questa nozione tra gli altri:S.BUSTI,

Il contratto di trasporto terrestre, in A.CICU,F.MESSINEO (già diretto da), L.MENGONI, (continuato da) P. SCHLESINGER, Tratt. dir. civ.. comm. Milano, 2007, 168;F.MORANDI,S.VERNIZZI,Il trasporto e i contratti

affini, in V.FRANCESCHELLI.F.MORANDI, AA.VV.,M.MALO,G.TASSONI (coordinato da), Manuale di

diritto del turismo, V ed. Torino, 2013, 236; S.ZUNARELLI,M.M.COMENALE PINTO, Manuale di diritto

della navigazione e dei trasporti, cit., 302. Sull’oggetto del trasporto v. anche A.FIORENTINO, Diritto della navigazione , cit., 179 : «Non è, quindi, esatta l’affermazione che nel trasporto di cose manchi la cosa, oggetto del trasporto, perché solo si può dire che oggetto del trasporto non è una cosa in senso giuridico, ma un oggetto di esso esiste per sempre»; conclusioni identiche in F.M.DOMINEDÒ, Saggi di diritto della

navigazione, cit., 252.

487 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 42.

488 Nel trasporto di cose, a differenza del trasporto di persone, avviene una «scissione», in seno alla figura

del creditore, tra mittente e destinatario; v. G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 52 ss.

489 A.ASQUINI, Del contratto di trasporto, in L.BOLAFFIO,A.ROCCO,C.VIVANTE (a cura di), Il codice di

commercio commentato, Torino, 1925, 128 ss.; S.BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 115 ss.;G.

CATURANI –A.SENSALE, Il trasporto, Napoli, 1960, 121 ss.A.LEFEBVRE D'OVIDIO -G.PESCATORE -L.

TULLIO,Manuale di diritto della navigazione, XIII ed., Milano, 2013, 504 ss.; G.ROMANELLI, Il trasporto

aereo di persone. Nozione e disciplina, cit., 52 ss.; E.G.ROSAFIO,Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, cit., 337 ss.; contra: G.SILINGARDI, Contratto di trasporto e diritti del destinatario, Milano, 1980, 81 ss., secondo il quale il contratto di trasporto di cose sarebbe una delegazione di pagamento; sul tema v. la ricostruzione di C.ALVISI, Il trasferimento dei diritti nel contratto di trasporto di cose, Bologna, 2008, 5 ss. e in generale: L.V.MOSCARINI, Il contratto a favore di terzi, Artt. 1411 – 1413, in P. SCHLESINGER (fondato da), F.D.BUSNELLI (diretto da), Cod. civ. comm., II ed., Milano, 2012, 49 ss.

490 A.FIORENTINO, Diritto della navigazione, Napoli, 1954, 179; v. anche F.M.DOMINEDÒ, Saggi di diritto

della navigazione, Padova, 1951, 252: «(…) questo divario non concerne ancora l’oggetto negoziale in senso tecnico, dal momento che la prestazione resta, come tale, giuridicamente identica (opera materiale ed

diversità dell’oggetto trasportato determina diverse conseguenze. Innanzitutto nel trasporto di cose il rapporto tra il vettore e il bene che viene trasportato è un rapporto di detenzione, che si instaura tra un soggetto e un oggetto di diritto. Viceversa nell’ambito del trasporto di persone, il rapporto tra il vettore e il passeggero è un rapporto giuridico tra due soggetti di diritto491.

Inoltre, nel trasporto di persone, al contrario di quanto avviene nel trasporto di cose, il creditore verifica la correttezza della prestazione contestualmente alla sua esecuzione. In virtù di questa situazione il passeggero deve cooperare con il vettore nell’esecuzione del trasferimento e non solo nel momento iniziale e finale, come avviene nel trasporto di cose con la consegna e riconsegna delle merci492.

La distinzione tra le due specie di trasporto dal punto di vista dell’oggetto trasportato si ripercuote anche sull’esecuzione della prestazione principale e sulle prestazioni accessorie al trasferimento. Per quanto concerne il primo punto, nel trasporto di cose i beni vengono consegnati dal mittente al vettore. L’esecuzione della consegna, sebbene non sia prevista come inderogabile ed essenziale, costituisce il presupposto della disciplina del trasporto di cose sia nel codice civile, sia nelle disposizioni del codice della navigazione e nelle leggi speciali493. In questo modo il vettore acquista la detenzione dei beni e al contempo assume l’obbligo di custodia. La consegna dei beni è un elemento distintivo fondamentale tra i due sottotipi, che non è concepibile nel trasporto di persone e che si ripercuote sul regime di responsabilità in capo al vettore494. A questo proposito

indivisibile del trasporto), quale che sia il diverso corpo cui si riferisca (trasporto di cose o di persone) (…)» e M.STOLFI, Appalto- trasporto, in GIUSEPPE GRASSO e FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI (diretto da), Tratt. dir. civ., II ed., Milano, 1966, 82.

491 A.ASQUINI, Il contratto di trasporto terrestre di persone: parte generale, Padova, 1915, 118.

492 A.ASQUINI, Il contratto di trasporto terrestre di persone: parte generale, cit., 120: «Mentre nel contratto

di trasporto di cose la prestazione del trasporto viene ricevuta e controllata dal creditore del trasporto, al luogo d’arrivo delle cose e al momento della riconsegna, nel contratto di trasporto di persone la prestazione di trasporto viene ricevuta e controllata dal creditore del trasporto in modo continuativo e contemporaneamente alla sua produzione. Onde due importanti corollari: 1) Nel trasporto di persone la cooperazione del creditore del trasporto nell’adempimento della prestazione del trasporto è necessaria, in modo uniforme e continuato, durante tutta l’esecuzione del trasporto (presenza nella vettura) e non solo al momento iniziale e terminale del trasporto (consegna e riconsegna delle merci) come nel contratto di trasporto di cose. 2) Nel trasporto di persone spariscono le due posizioni del creditore del trasporto come mittente e come destinatario della merce, caratteristiche del contratto di trasporto di cose».

493 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 44. L’Autore specifica come la consegna delle cose

possa in alcuni casi mancare nell’esecuzione del contratto. Ciò avviene ad esempio nel trasporto di cosa custodita da creditore del trasporto o da un suo preposto (v. in particolare note n. 14 e 15).

un’autorevole dottrina ha affermato che: «il viaggiatore è presente durante il viaggio con

la sua intelligenza e con la sua volontà e resta sempre consegnato anzitutto a sé stesso»495. Il tratto distintivo della consegna delle merci si riflette sul momento di decorrenza della responsabilità in capo al vettore. Nel trasporto di cose il momento della consegna coincide con l’assunzione della responsabilità; nel trasporto di persone è, invece, il passeggero che deve presentarsi all’imbarco e la responsabilità del vettore si esplica dall’inizio delle operazioni di imbarco fino allo sbarco del viaggiatore496.

Uguali considerazioni possono essere compiute per quanto riguarda le prestazioni accessorie del trasporto di persone, come ad esempio il vitto, l’assistenza sanitaria, l’utilizzo dei locali comuni, che non sono concepibili e non trovano nessun equivalente nel trasporto di cose497.

Outline

Documenti correlati