• Non ci sono risultati.

L'evoluzione del concetto di ingiustizia del danno e la lesione dei diritti assoluti quale

CAPITOLO II RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA IN

II.7. La giurisprudenza e l'ammissibilità del concorso in caso di lesione di diritti assoluti

II.7.3. L'evoluzione del concetto di ingiustizia del danno e la lesione dei diritti assoluti quale

É interessante analizzare quali siano i presupposti specifici, cui le pronunce subordinano l'operatività del concorso dal punto di vista della tutela aquiliana. Questo discorso si incrocia, infatti in maniera significativa con il dibattito sull'ingiustizia del

415 Cass. Civ., 16 aprile 1951, n. 933, in Foro it., 1951, 1190, con nota contraria di R.RUSSO, Concorso di

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e fatto illecito dei commessi. Questa pronuncia richiama espressamente Cass. Civ., 23 dicembre 1949. n. 2630, in Foro it. rep., 1949, voce Trasporto n. 50; Cass. Civ. 18 marzo 1950, n. 740, in Resp. civ. prev.,, 1950, 313, con nota di G.GENTILE, La prescrizione nel trasporto di persone – Concorso di norme e non di azioni; sulla stessa linea in tema di responsabilità del vettore: Cass. Civ., 16 marzo 1953, n. 633, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, 825, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, con nota contraria di M.MASSARI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore ordinario e ferroviario per i danni subiti dal viaggiatore nel corso del trasporto; nel merito: App. Firenze, 08 settembre 1954, in Giur. tosc. 1954, 770.

416 Cass. Civ., 13 ottobre 1953, n. 3340, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, 103, con nota redazionale.

417 Cass. Civ., 15 giugno 1954, n. 2016, in Giur. it., 1955, 275, con nota contraria di D.R.PERETTI GRIVA,

danno, che costituisce una delle quattro componenti dell'illecito aquiliano418.

Per poter analizzare correttamente le condizioni di applicabilità del concorso, è necessario compiere una breve analisi sull'evoluzione del concetto di ingiustizia a livello dottrinale e disciplinare.

Questo elemento è stata inserito ex novo nella formulazione dell'art. 2043 cod. civ. e non è possibile rinvenire delle formulazioni analoghe negli altri ordinamenti giuridici419. La volontà del legislatore, espressa nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile, al n. 267, è stata quella di sottolineare la distinzione tra culpa e iniuria. La responsabilità, infatti, sorge quando il fatto o l'omissione siano connotati da dolo o colpa del soggetto agente e venga cagionata la lesione dell'altrui sfera giuridica420.

Vi sono due indirizzi principali sulla concezione di ingiustizia del danno. Un primo indirizzo identifica l'ingiustizia nell'antigiuridicità (illiceità)421 . Se l'atto è antigiuridico, cioè compiuto in violazione del diritto, allora il danno che ne deriva è anch'esso antigiuridico (ingiusto). L'ingiustizia è, quindi, la contrarietà al diritto, intesa come violazione della norma giuridica e dell'obbligo, finalizzati alla protezione di un determinato interesse422. Il fatto può essere lesivo sia della norma giuridica, sia del diritto soggettivo, quando l'interesse viene tutelato dalla norma nella forma del diritto soggettivo. Si può trattare solamente di diritti soggettivi assoluti. Il fatto illecito contrattuale, è, invece, lesivo del diritto di credito (diritto relativo)423.

418 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 584. Gli elementi costitutivi dell'illecito

aquiliano sono: il fatto, il dolo o la colpa, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto e il danno.

419 G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 425 ss. Secondo l'Autrice, il fatto che il

requisito dell'ingiustizia non sia riscontrabile all'interno dell'ordinamento tedesco e francese, non esclude, però, un parallelismo tra il sistema italiano e quello francese e delle similitudini rispetto a quello tedesco (sul punto v. 422 ss.).

420 «Perché il fatto doloso o colposo sia fonte di responsabilità occorre che esso produca un danno ingiusto.

Si precisa così, conferendo maggior chiarezza alla norma dell'art. 1151 cod. civ. del 1865, che la culpa e la iniuria sono concetti distinti; quindi si esige che il fatto o l' omissione: per essere fonte di responsabilità debba essere doloso o colposo (omissis) e debba inoltre essere compiuto mediante la lesione dell'altrui sfera giuridica» . V. sul punto G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 427.

421 Sull'identità tra i concetti di illiceità e antigiuridicità sostenuta da una parte della dottrina v. il primo

capitolo della presenta trattazione.

422 A.DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Art. 2043 – 2059, in Comm. cod. civ. Scialoja – Branca, Bologna – Roma,

1971, 4 ss.: «Illiceità del fatto e ingiustizia del danno sono termini correlativi: se un fatto è illecito (contra ius), il danno che ne deriva è ingiusto, in quanto colpisce l'interesse protetto dalla norma violata».

423 A.DE CUPIS, Dei fatti illeciti, Art. 2043 – 2059, cit., 12: «Il fatto illecito può esser lesivo, oltra che della

norma giuridica, anche del diritto soggettivo: ciò si verifica quando l'interesse è tutelato dalla norma nella forma del diritto soggettivo. (…) il fatto illecito extracontrattuale, in quanto lesivo di un diritto soggettivo, può essere soltanto lesivo di un diritto soggettivo assoluto, ossia rivolto verso la generalità dei soggettiva; laddove il fatto illecito contrattuale (inadempimento) è lesivo di diritto soggettivo relativo (diritto di

A ciò si oppone l'idea per cui il principio di neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ. ha una portata generale, perché volto a tutelare tutta la sfera giuridica di una persona, non solo dei suoi diritti, assoluti o relativi, ma anche delle sue capacità, posizioni, qualità ed interessi giuridici424 . Il passaggio da una tutela aquiliana ristretta ad un ampliamento della sfera di protezione passa attraverso una diversa concezione dell'ingiustizia, intesa non più in riferimento alla condotta, ma in relazione al danno. Il danno ingiusto diventa così secondo questa dottrina la lesione di un interesse del danneggiato425.

I criteri formulati da questo indirizzo al fine di individuare gli interessi protetti in via aquiliana sono diversi426. Ad esempio si è fatto riferimento al principio di solidarietà, nel senso che «il danno sarà rilevante attraverso la comparazione del modo in cui la

situazione si sarebbe presentata senza violazione del principio di solidarietà e quello in cui si trova a violazione avvenuta»427. Altri hanno limitato la risarcibilità aquiliana alle ipotesi in cui il danno si sia verificato non iure, ovvero in assenza di un diritto del danneggiante al compimento dell'atto428. La tesi preferibile è, però, quella che identifica gli interessi protetti in quelli giuridicamente tutelati nella vita di relazione429. Questo tipo di valutazione impone un'analisi del diritto effettivo, concretamente attuato nell'ambito delle pronunce giurisprudenziali430.

L'orientamento tradizionale che configura l'ingiustizia del danno in termini di antigiuridicità, limitando la tutela ai diritti assoluti, ha trovato eco nella nostra

credito)».

424 F. D.BUSNELLI, Lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964.

425 Questa posizione è sostenuta tra gli altri da: S.RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 45;

R.SACCO,L'ingiustizia di cui all'art. 2043, in Foro pad., 1960, I, c. 1422; G.VISINTINI, Trattato breve della

responsabilità civile, cit., 434;

426 Per una panoramica di questi criteri in posizione critica v. C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La

responsabilità, cit., 586 ss. e F.D.BUSNELLI –S.PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 153 ss.

427 S.RODOTÀ, Il problema della responsabilità civile, cit., 113.

428 P. SCHLESINGER, La «ingiustizia» del danno nell'illecito civile, in Jus, 1960, 342 – 343. 429 C.M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 587.

430 C.M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 587: «Quali siano questi interessi va pertanto

accertato prescindendo dalla ipotesi di soluzioni astrattamente preferibili. Occorre piuttosto verificare le soluzioni del diritto vigente nella realtà del suo operare, cioè del diritto effettivo, come si manifesta principalmente negli orientamenti giurisprudenziali. Gli interessi tutelati nella vita di relazione risultano in primo luogo essere anzitutto gli interessi concernenti la persona e la proprietà. Questi interessi sono giuridicamente qualificati nei diritti fondamentali e nei diritti reali, sicché la loro tutela si immedesima nella tutela di tali diritti, potendosi parlare indifferentemente di danno ingiusto come lesione dell'interesse o del diritto».

giurisprudenza fino agli settanta. L'esempio giurisprudenziale maggiormente significativo di questo indirizzo è rappresentato dalle pronunce riguardanti il disastro aereo di Superga. Nel 1949 l'intera squadra calcistica del Torino, di ritorno da una trasferta in Portogallo, perse la vita in un incidente aereo.

La società calcistica del Torino aveva agito in via aquiliana nei confronti della compagnia aerea, per il risarcimento del danno derivante dalla perdita dei diciotto giocatori, dei dirigenti e dei tecnici.

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Torino respinse la richiesta di risarcimento sulla base delle seguenti argomentazioni431 . Il rapporto tra la società e i singoli calciatori era un contratto di prestazione d'opera, in forza del quale i calciatori si erano impegnati a svolgere una determinata attività per un determinato lasso di tempo. La morte dei giocatori, ascrivibile a colpa del terzo, non aveva cagionato la violazione di un diritto di natura reale in capo alla società attrice. Il giocatore non può essere considerato un bene di proprietà della società calcistica e la sua posizione non si diversifica da quella di qualsiasi altro prestatore d'opera432.

La richiesta di risarcimento del danno venne ugualmente rigettata in sede di appello433. La Corte d'Appello di Torino rifiutò la qualificazione della squadra come bene giuridico unitario, indicato sotto il profilo giuridico come azienda. Il pregiudizio sofferto dal Torino, quindi, non era rappresentato dalla perdita dell'azienda, bensì dall'impossibilità evidente di ottenere le prestazioni sportive da parte dei propri giocatori.

431 Trib. Torino, 15 settembre 1950, in Foro it., I, 1950, 1280. La vicenda relativa al disastro aereo di

Superga sarà oggetto di analisi specifica nel capitolo III, dedicato al concorso di responsabilità nell'ambito del trasporto. In questo paragrafo ci si limiterà ad analizzare i risvolti delle pronunce dal punto di vista della tutela in via aquiliana dei diritti di credito.

432 « Il contratto che legava la società calcistica ai calciatori (e naturalmente, anche all'allenatore e al

direttore tecnico) era un contratto di prestazione d'opera. Esso può essere assimilato al contratto tra l'impresario teatrale e in genere di pubblici spettacoli e gli artisti “scritturati” (…). La permanenza in vita dei giocatori, così come la lor integrità personale, non era stata dedotta in contratto, ma era soltanto un presupposto fisica dell'esercizio di quella particolare attività sportiva, su cui la Società faceva assegnamento, e che costituiva l'unica res volontariamente messa a disposizione dell'Associazione. (…) il diritto del Torino (…) dipendeva dalla volontà, non dalla vita dei giocatori. (…) il giocatore non diventa una res dell'associazione né giuridicamente la sua posizione si diversifica da quella di ogni altro prestatore d'opera (…). Ma altro essi non sono di fronte all'associazione che prestatori d'opera (…) la loro loro uccisione per colpa di un terzo, non costituisce, pertanto, una diretta violazione della sfera giuridica dell'assuntore di questa loro attività. Nessun bene dell'attrice è stato leso direttamente dalla convenuta. Soltanto i calciatori, non i piloti dell'A.l.i., potevano violare i diritti patrimoniali del Torino; poiché nessun vincoli all'infuori di quella della prestazione d'operali legava e il preteso collaterale rapporto di appartenenza non ha la consistenza di un diritto reale valevole erga omnes (...)».

Pregiudizio, che non poteva essere risarcito in via aquiliana434.

Non trovarono accoglimento le posizioni dirette a superare la dicotomia diritti assoluti – diritti relativi435, espresse da diversi giuristi nei pareri pro veritate presentati dal Torino Calcio436.

Con uguali argomentazioni la Corte di Cassazione rigettò il ricorso presentato dall'A. C. Torino, continuando a far proprio il principio tradizionale di irrisarcibilità in via aquiliana dei danni relativi437.

Quasi vent'anni dopo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite mutò la propria posizione, aprendo la strada alla tutela aquiliana dei diritti di credito. Anche in questo caso la parte attrice è la società calcistica del Torino: Luigi Meroni, un giocatore del Torino, perse la vita in seguito ad un incidente automobilistico438.

Secondo le Sezioni Unite il danno per poter essere qualificato come ingiusto deve essere non ius e contra iure, cioè il fatto produttivo del danno non deve essere giustificato

434 «(...) perché vi sia un'azienda in senso tecnico e siano invocabili i particolari principi che per essa sono

dettati, è necessario che vi sia un'impresa e alla qualificazione di questa si richiede (…) il fine di lucro. (…) Tale caratteristica (…) appare dubbia nelle società calcistiche (…) non si può affermare che nel disastro di Superga sia stata distrutta l'azienda dell'A. C. Torino (...)».

435 «Il riconoscimento di questo generico dovere; cui viene per l'appunto assegnato una fonte positiva

nell'art. 2043 cod.. civ., non possa essere così esteso da annullare nella sua portata effettiva la stessa differenziazione strutturale che il nostro sistema giuridico ha stabilito fra i diritti assoluti e quelli. relativi. Quel generico dovere cioè non può non specificarsi e individuarsi in obbligo di rispetto dei diritti altrui, diversamente, a seconda delle situazioni giuridiche che incontra, governate dall'una o dall'altra categorie di diritti».

436 D.BARBERO, Responsabilità aquiliana per lesione di rapporto personale, in Foro pad., 1951, III, 157:

« (…) il credito è come il rapporto reale come ogni rapporto direttamente protetto, un rapporto anch'esso assoluto, assoluto non nel senso che tutti i terzi siano chiamati ad adempierlo, ma nel senso che tutti i terzi sono chiamati a rispettarlo (...)»; W.BIGIAVI, L'Associazione Calcio Torino e il disastro di Superga, in Giur.

it., 1951, IV, 83: «(...) la violazione da parte di un terzo di un diritto altrui può risolvesi (secondo qualcuno) nella violazione di un diritto assoluto altrui, e precisamente nella violazione del diritto alla libera esplicazione della propria attività (…) se come ammette la difesa dell' A.l.i. La violazione di ogni diritto assoluto, come il diritto all'onore e quello alla libertà personale in genere, legittima la richiesta di emenda a carico del terzo violatore, come non potrà legittimarla quella richiesta, la violazione del più specifico diritto alla libera esplicazione della propria attività?»; GRECO, Se un'associazione calcistica ha diritto al risarcimento del danno aquiliano per la perdita della sua squadra avvenuta durante un trasporto aereo, in Riv. dir. comm., 1951, I, 422; E.REDENTI, Aspetti giuridici della tragedia di Superga (perimento della

squadra dell'A. C. Torino), in Giur. it., 1951, IV, 49; (contra per la società A.l.i.: E.BETTI, Sui limiti giuridici

della responsabilità aquiliana, in Nuova Riv. dir. comm., 1951, 143).

437 Cass. Civ., 04 luglio 1953, n. 2085, in Giust. civ., 1953, I, 2225;

438 Cass. SS.UU., 26 gennaio 1971, n. 174, in Giur. it., 1971, I, 680, con nota di G.VISINTINI,In margine

al caso "Meroni",in Foro it., 1971, I, 1284 con note di A.C.JEMOLO, Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana, e F.D.BUSNELLI, Un clamoroso "révirement" della Corte di Cassazione: dal caso "Superga" al caso "Meroni", e in Giust. civ., 1971, I, 199, con nota di F.SANTOSUOSSO,La nuova frontiera della tutela aquiliana del credito; vedi anche tra gli altri: G.CIAN, La virata della Cassazione sulla tutela

aquiliana del credito. Dal caso di Superga al caso Meroni, in Riv. dir. civ. 1971, II, 199, G.FERRANDO, La

dall'ordinamento e al contempo deve ledere una situazione riconosciuta e tutelata dall'ordinamento come diritto soggettivo in generale, senza alcuna discriminazione tra le due categorie. Si giunge, quindi, ad affermare il seguente principio di diritto «Chi con il

suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l’estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo».

Un'ulteriore tappa fondamentale nella definizione di danno ingiusto è segnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999439 . I Giudici della Corte Suprema sostennero che il danno è contra ius non solo quando deriva da una violazione di un diritto soggettivo, ma anche quando si verifichi la lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento giuridico (in questo modo venne affermata la tutela aquiliana degli interessi legittimi). Di conseguenza, la norma sulla responsabilità aquiliana non è una norma secondaria, che ha una finalità sanzionatoria, bensì una norma primaria volta ad

«apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto per effetto dell'attività altrui»440.

Passiamo ad analizzare i presupposti per l'operatività del concorso individuati dalla giurisprudenza.

In alcune pronunce successive al revirement della Cassazione operato con la sentenza Meroni, i Giudici adottano una formula che rispecchia una concezione ampia e non restrittiva dell'ambito di tutela coperto dal neminem laedere : «è pienamente

ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale, quando si tratti di un medesimo fatto che violi contemporaneamente sia diritti che alla persona spettano indipendentemente da un contratto o da un rapporto giuridico preesistente, sia diritti che derivano da un contratto o comunque da un vinculum iuris già esistente, ed in tal caso la pretesa del danneggiato può trovare il suo

439 Cass. Civ., SS. UU., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro amm., 1999, 1990 ss., con nota di B.DELFINO, La

fine del dogma dell'irrisarcibilità dei danni per lesione di interessi legittimi : luci ed ombre di una svolta storica: nota a Cass., sez.un., 22 luglio 1999 n. 500; in Contratti, 1999, 869, con nota di V.MOSCARINI, Appunti su una 'svolta epocale' in merito ad un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla pari dignità tra diritto soggettivo ed interesse legittimo: una decisione a futura memoria : nota a Cass., sez.un., 22 luglio 1999 n. 500; in Foro amm., 2000, 305, con nota di G.SORICELLI, Appunti su una 'svolta epocale' in merito ad un'interpretazione costituzionalmente orientata sulla pari dignità tra diritto soggettivo ed interesse legittimo: una decisione a futura memoria : nota a Cass., sez.un., 22 luglio 1999 n. 500.

440 Per un'analisi critica dei vari punti toccati dalle Sezioni Unite v. F.D.BUSNELLI S.PATTI, Danno e

fondamento, oltre che nel generale precetto del neminem laedere, anche nel contratto, con la conseguenza che, venuta meno una delle due azioni per ragioni ad essa relative, come per prescrizione, rimane ferma l'altra azione, fondata è sui medesimi presupposti di fatto e parimenti diretta a conseguire il risarcimento del danno, soggetta al proprio correlativo termine prescrizionale (...)» 441.

In altre decisioni, anche recenti, viene ristretto l'ambito di applicazione del concorso ai casi in cui l'inadempimento dell'obbligo contrattuale costituisca al contempo violazione di un diritto primario, tutelato dall'ordinamento in maniera assoluta, quali il diritto di proprietà, il diritto alla vita, alla salute ecc.442.

Nella metà degli anni ottanta una parte della dottrina aveva evidenziato il contrasto tra l'ambito di tutela aquiliana non più ristretto ai diritti soggettivi assoluti e i presupposti di operatività del concorso limitati alla lesione dei diritti primari.

Rodolfo Sacco ha dedicato un saggio a questa problematica, mostrando profonda perplessità verso l'atteggiamento bivalente delle giurisprudenza, che in caso di concorso non applica i principi generali acquisiti in materia aquiliana443.

Nonostante un'analisi che potrebbe apparire a tratti critica, Sacco arriva alla conclusione che non può essere abbandonata la limitazione del concorso (di azioni detto anche cumulo dall'Autore) alla sola violazione dei diritti assoluti. Le motivazioni fornite

441 Cass. Civ., 5 dicembre 1975, n. 4032, in Mass. foro it., 1975, 961; per le pronunce successive al caso

Meroni: Cass. Civ., 9 gennaio 1979, n. 119, in Arch. civ., 1979, n. 330; Cass. Civ. 22 settembre 1983, n. 5638, cit.; Cass. Civ. 26 ottobre 1995, n. 11120, in Mass. giur. it., 1995, 10; Cass. Civ. 19 gennaio 1996, n. 418, in Danno resp., 1996, 611, con nota di R.SIMONE, Concorso di responsabilità: a proposito di un ritorno alla tipicità dei fatti illeciti; Cass. Civ., 20 giugno 2001, n. 8331, in Danno resp., 2001, 111; Cass. Civ. 18 marzo 2003, n. 3980, in Guida dir., 21, 52; nel merito: Trib. Roma, 8 aprile 2011, in Pluris Utet Cedam, 2011; Trib. Novara, 22 settembre 2011, in sito internet NovaraIUS.it;

442 Cass. Civ. 7 agosto 1962, n. 2441, in Foro it. 1962, I, 1644; Cass. Civ., 17 giugno 1967, n. 1430, in Mass.

giur. it., 1967, 549, Cass. Civ., 21 dicembre 1968, n. 4043, Giust. civ. mass., 1968, 2125 (responsabilità dell'albergatore per danni accorsi ai propri clienti); Cass. Civ., 28 gennaio 1972, n. 226, in Giur. it., 1972, I, 1797; Cass. Civ., 30 aprile 1980, n. 1696, in Mass. foro it. 1980, 334; Cass. Civ. 28 luglio 1986, n. 4833, in Mass. foro it. 1986, 858; Cass, Civ., 6 marzo 1995, n. 2577, in Dir. ind., 1995, con nota di M.ANDREOLINI,

Concorso di responsabilità e decorrenza degli interessi; Cass. Civ. 11 febbraio 2014, n. 3021, in CED Cassazione, 2014, n. 629958 . Nel merito: App. Napoli, 1° ottobre 1952, in Foro it.,1952, I, 1708; Trib. Roma, 30 aprile 1986, in Giust. civ.,1987, I, 1847; Trib. Torino, 16 febbraio 1998, in Giur. it., 2000, 320; Trib. Vicenza, 27 gennaio 1990, in Nuova giur. civ. comm. 1990, I, 734 con nota di V.DI GREGORIO, Questioni in tema di responsabilita' civile del medico e delle P. A.

443 R.SACCO,Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 159. L'Autore si pone in una

posizione interlocutoria nei confronti dei Giudici, formulando il seguente quesito: «Quando voi parlate di cumulo delle due responsabilità, la responsabilità delittuale è governata dai normali principi che governano la responsabilità delittuale; e allora come fate, in questi casi, a predicare che non scatta la responsabilità delittuale se non c'è stata lesione del diritto soggettivo della vittima e poi a prescidenre da questa regola in tutte le altre controversie in tema di responsabilità?».

dall'Autore sono le seguenti.

Il debitore inadempiente rispetto all'obbligo contrattuale non incorre in

Outline

Documenti correlati