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La posizione oscillante dei Giudici sotto il codice civile abrogato

CAPITOLO II RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA IN

II.7. La giurisprudenza e l'ammissibilità del concorso in caso di lesione di diritti assoluti

II.7.1. La posizione oscillante dei Giudici sotto il codice civile abrogato

Come analizzato nei paragrafi precedenti, l'orientamento dottrinario originario è nettamente contrario al concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per i motivi precedentemente analizzati. In giurisprudenza, invece, dopo varie posizioni altalenanti tra l'ammissibilità e l'inammissibilità, si è giunti, soprattutto a partire dai primi anni cinquanta del secolo scorso, ad un atteggiamento di totale favore nei confronti di questo istituto.

Innanzitutto analizziamo brevemente la pronunce contrarie al concorso.

Una delle pronunce più note è quella della Cassazione, pronunciata il 16 gennaio del 1926401. Si era verificata la morte per asfissia di tutti i passeggeri di un biplano durante un raid aereo dimostrativo Milano - Venezia, che era stato organizzato dalla Società per lo sviluppo dell'aviazione, costruttrice del biplano.

Gli eredi dei viaggiatori defunti presentarono richiesta di risarcimento, che venne accolta sia in primo sia in secondo grado. La Corte di Cassazione accolse il ricorso presentato dalla società, enunciando diversi importanti principi in materia di concorso.

Il presupposto per l'operatività del concorso tra «colpa aquiliana» e «colpa contrattuale» è la diversità dei fatti lesivi. Affinché tra le stesse persone possano concorrere le due responsabilità, è, quindi, necessario che i fatti lesivi siano diversi. Non può, perciò, ammettersi il concorso quando il fatto sia unico. La presenza del vincolo contrattuale si contrappone al rapporto generale tra consociati e gli obblighi che ne derivano sono speciali rispetto al dovere generico di neminem laedere. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi fa sorgere unicamente la responsabilità contrattuale in capo al debitore e mai quella aquiliana, anche se gli obblighi violati potrebbero sussistere indipendentemente dall'esistenza del contratto402.

401 In Foro it., 1926, 42. Mentre nel diritto italiano la giurisprudenza fino al 1949 mostra una posizione

oscillante tra l'ammissibilità e non ammissibilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, nel diritto francese ciò non si verifica. La posizione dei Giudici a partire dal 1890 è di chiara preferenza per il cd. principio del non – cumul, v. in particolare: Civ. 21 janvier 1890, in D. P., 1891, I, 380, Civ. 11 janvier 1922, in D.P., 1922, I, 16; Civ. 6 avril 1927, in S., 1927, 201, note deM.MAZEAUD.

402 «Ma quando unico è il fatto, tale concorso non può essere ammesso: se questo fatto si riferisce alle

obbligazioni nascenti dallo speciale rapporto che per mutuo consenso o per disposizione di legge si è tra le parti costituito, non può parlarsi che di colpa contrattuale, anche quando si tratti di obblighi che per

Nel caso specifico, la Suprema Corte aveva per l'appunto ravvisato l'unicità del fatto lesivo addebitato alla società: la cattiva esecuzione del rapporto contrattuale, che comprende sia la fase preparatoria, sia le fasi successive compiute per mezzo dei propri dipendenti. Con la stipula del contratto la società si era impegnata a fornire un mezzo idoneo al trasporto e a tutelare l'integrità dei passeggeri, facendo in modo che giungessero incolumi a destinazione. In conseguenza della violazione degli impegni contrattuali la società era responsabile contrattualmente verso le vittime e i loro eredi.403.

Così argomentando, la Suprema Corte cassò la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, che si era schierata a favore del concorso basandosi sulla duplicità del fatto lesivo. Si trattava, infatti, secondo i Giudici d'appello, di due diversi fatti: la negligenza della società nella preparazione del raid (colpa contrattuale) e al contempo la negligenza dei dipendenti nell'esecuzione del trasporto (colpa aquiliana ex artt. 1152 e 1153 cod. civ. abrog.).

La Suprema Corte seguì - approfondendolo dal punto di vista del rapporto tra obblighi contrattuali e dovere di neminem laedere- l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione di Roma nella sentenza del 3 marzo 1914.

Le SS.UU. avevano, così, statuito: «Se unico è il fatto generatore del danno, esso

non può avere che un'unica figura giuridica. Sarà un delitto punito dalla legge penale; sarà un delitto e quasi delitto generatore di azione di risarcimento a norma degli art. 1151 e segg. cod. civ; sarà un inadempimento contrattuale; ma quando le parti lo hanno considerato sotto quest'ultimo aspetto, non si può più invocare l'azione conferita dalla legge per il ristoro del danno aquiliano»404.

avventura avrebbero nella loro essenza sussistere senza il detto rapporto»; sulla stessa linea si era espressa qualche giorno prima la Cassazione del Regno con la sentenza del 12 gennaio del 1926, in Foro it., 1926, I, 325, (incaglio del piroscafo Serafino) che riguardava anch'essa il danno subito dal passeggero e dalle merci nel corso del trasporto: « (…) l'affermazione che il principio di neminem laedere è al di fuori e al di sopra del contratto, è vuota di contenuto giuridico, perché non vi è norma né principio di r agione che valga a far attribuire la dedotta prevalenza legislativa sulla legge del contratto». Per un'analisi dettagliata ed esaustiva di queste pronunce anche in rapporto tra loro v. G. MONATERI, Cumulo di responsabilità

contrattuale ed extracontrattuale. (Analisi comparata di un problema), cit., 143 ss.

403 « Ma il fatto alla società addebitato non è che uno: mala esecuzione del rapporto da lei creato con gli

infelici che rimasero vittime del luttuoso avvenimento, con all'ammetterli da lei organizzato, mala esecuzione, che comprende tanto i preparativi, a cui da lei direttamente si attese, quanto le opere da lei poi compiute per mezzo dei suoi dipendenti (…). Se a tale obbligazione la Società venne in qualche modo a mancare, incorre in confronto delle vittime e con coloro che dalla loro morte pretendono derivare qualche diritto, in una colpa contrattuale (...)».

404 SS. UU. Cass. Roma, 14 marzo .1914, in Foro it., 1914, 915 contra Cass. Napoli, 25 aprile 1912, in

La posizione delle SS.UU. si basava anch'essa sulla prevalenza della volontà contrattuale e sull'applicazione esclusiva del regolamento pattizio in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali405.

Allo stesso tempo la pronuncia del 1926 rovesciò totalmente quanto sostenuto in altre sentenze precedenti, in cui l'ammissibilità del concorso faceva leva sull'unicità del fatto lesivo, senza indugiare sulla prevalenza o meno del regolamento contrattuale rispetto al dovere generico di neminem laedere.

I Giudici con la pronuncia del 1926 non avvertirono più la necessità di tutelare massimamente il diritto all'incolumità fisica, che era stato oggetto di grande preoccupazione nel periodo precedente.

A questo proposito le Corti di Cassazione avevano affermato che il diritto all'integrità fisica è fondato su un un principio di ragione naturale, preesistente a qualsiasi pattuizione contrattuale. La natura di questo diritto impone la massima tutela, a prescindere dal fatto che «il fatto dannoso contenga ad un tempo violazione di un

contratto e colposa infrazione di altri rapporti di diritto»406 .La tutela del diritto

Foro it., 1894, 1228 (caso naufraghi dell'Utopia); Cass. Napoli, 25 maggio 1895, in Foro it., 1895, 618.

405 «Il contratto è legge fra le parti, ed esclusivamente esso, in quanto non offende l'ordine pubblico, i buoni

costumi o la legge generale, deve regolare le conseguenze dell'inadempimento ai patti che vi furono stabiliti».

406 Cass. Torino, 07 aprile 1911, in Foro it., 1911, 1000: «Fondato, com'è su principio di ragione naturale,

preesiste e sussiste indipendentemente da qualsivoglia stipulazione (…). Trattandosi di danno vitando, giustizia e ragione concordano nel ritenere che debba sopportare il danno quegli che con la sua colpa vi ha dato causa, e non potrebbe valere ad esimerlo (nemmeno in parte) la circostanza che il fatto il dannoso contenga ad un tempo violazione di un contratto e colposa infrazione di altri rapporti di diritto»; sulla stessa linea, ma priva di simili argomentazioni: Cass. Napoli, 25 aprile 1912, cit.: «(...) non può punto disconoscersi che in certi fatti possono concorrere due ragioni, pur dando luogo ad una sola azione (…) nell'unico fatto concorrevano due ragioni, l'una che sorgeva dalla violazione del contratto di trasporto per essersi in dipendenza dello stesso verificatesi le lesioni in persona (…); e l'altra ragione la sentenza medesima la riscontrava in una colpa aquiliana, perché osservò che per colpa dei dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, di cui essa doveva rispondere, l'urtò si verificò (...)»; già prima Cass. Torino, 17 dicembre 1898, in Foro it., 1899, 926, (si trattava di un contratto di compravendita, in cui il venditore aveva consegnato al compratore acqua colorata al posto del vino e dei liquori pattuiti) nota contraria di C.F.GABBA,:«(...)i patti e le garanzie generali sanciti per assicurare l'esecuzione di un contratto,

non possono interpretarsi come rinuncia od esclusione alle garanzie generali date a chi sia stato danneggiato da azione delittuosa, comunque commessa. La possibile coesistenza ed efficacia di diverse azioni per conseguire un medesimo obietto non fu mai contestata: «si is cui commodata res erat fortum ipsius admisit, agi cum eo et furti et commodati potest» diceva già il giureconsulto romano»; successivamente alla pronuncia delle SS.UU. del 1914, v. tra le altre Cass. Torino, 21 novembre1916 e Cass. Torino, 3 marzo 1917, in Giur. it., 1917, 1012, con nota contraria diG.P. CHIRONI, Ancora sul concorso della colpa contrattuale con la extra – contrattuale. In queste ultime pronunce la Cassazione di Torino si era espressa a favore del concorso delle due responsabilità nell'ambito del contratto di locazione. Nello specifico si era trattato dei danni cagionati al conduttore e subconduttore dalla rovina dell'edificio.

all'incolumità non può, quindi, venir meno, quando il diritto sia stato leso in occasione dell'esecuzione di un contratto. In caso di lesione, l'indennizzo deve essere idoneo a risarcire in maniera adeguata il danno che è stato arrecato407.

A differenza della Corte di Suprema di Cassazione, nelle pronunce di merito non si registrò l'oscillazione tra posizione a favore e posizioni contrarie al concorso di responsabilità, perché quasi unanimemente le Corti d'Appello si erano pronunciate per la sua ammissibilità. Si era affermato che l'azione posta a tutela generale del neminem

laedere non può venire in nessun caso soffocata dall'azione contrattuale. I contraenti,

infatti, non rinunciano ai maggiori diritti, che possono derivare indipendentemente dal contratto, ma che sono sorti in occasione o nello svolgimento del contratto stesso408 . Ovviamente anche in sede di appello venne mantenuta l'idea, salvo rare eccezioni409, che il creditore/danneggiato deve scegliere se esercitare l'azione ex delicto oppure ex

contractu410.

In linea generale, si deve, inoltre, ravvisare la tendenza dei Giudici ad escludere l'operatività del concorso in caso di infortunio del lavoratore. Tale rapporto veniva, infatti, inquadrato all'interno della locatio operis, di cui all'art. 1570 cod. civ. abrog. e pertanto, in virtù di questa disposizione, il conduttore non aveva l'obbligo di tutelare la vita e l'incolumità personale dell'operaio addetto. Di conseguenza, l'operaio/locatore poteva agire solamente ex delicto o ex quasi delicto nei confronti del conduttore411.

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