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L’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero

CAPITOLO III IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED

III.2. L’obbligo di protezione del passeggero

III.2.2. L’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero

All’interno del nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di protezione del passeggero è stabilito dalla legge. La previsione normativa è contenuta negli articoli 1681 cod. civ. per il trasporto terrestre525, 409 cod. nav. in materia di trasporto marittimo526 e, infine, nell’art. 942 cod. nav., per la navigazione aerea, nella formulazione antecedente all’emanazione dei decreti legislativi n. 96/2005 e 151/2006 527 . La previsione legale dell’obbligo di protezione del viaggiatore è stata spiegata alla luce del coinvolgimento diretto della persona e della sua integrità fisica nell’esecuzione del contratto. La particolare natura del bene, coinvolto nell’adempimento del contratto, giustifica l’intervento della legge nella determinazione del regolamento contrattuale528.

524 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 35: «Ne consegue (…) l’estensione della

disciplina della responsabilità contrattuale non solo a ipotesi di inadempimento a obblighi di correttezza previsti esplicitamente da norme specifiche di legge, ma anche a quelle individuate dai giudici sulla base della clausola generale dell’art. 1175, che trascende per la sua collocazione i rapporti contrattuali, ma che, in relazione ad essi, funziona da fonte di integrazione del regolamento contrattuale, Il che avviene attraverso un ampliamento delle obbligazioni ex lege ad opera dei giudici (…)».

525 Art. 1681 cod. civ.: «Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del

trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita e dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».

526 Art. 409 cod. nav.: «Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero,

dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile».

527 Art. 942 cod. nav. formulazione originaria: «Il vettore risponde del danno per il ritardo e per

l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno». A tale disposizione, nel testo vigente, corrisponde la formula di rinvio alle disposizioni di diritto internazionale e comunitario in vigore nella Repubblica di cui all’art. 941 cod. nav., come modificato a seguito della riforma della parte aeronautica del codice della navigazione.

528 G.MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, Padova, 1994, 10: «Il

possibile coinvolgimento diretto dell’integrità fisica della persona nell’esecuzione del contratto, e pertanto la particolare rilevanza dell’interesse da tutelare (integrità della persona umana, giustificano la singolare forza che assume il controllo legale sul contenuto del contratto di trasporto di persone. Un penetrante controllo legale il quale fa sì che il fondamentale obbligo di protezione, di natura contrattuale a carico del vettore di persone, goda di una esplicita e cogente previsione legale (si può richiamare soprattutto l’art. 1681 c. civ., ma anche l’art. 409 c. nav. è rilevante in merito».

L’obbligo di protezione del viaggiatore viene inserito legalmente nel contenuto del contratto, estendendo l’obbligazione dovuta dal vettore, e si configura come una vera e propria prestazione contrattuale. L’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero acquisisce in questo modo una tutela maggiore rispetto a quella di cui godono gli altri obblighi di protezione. Il legislatore, infatti, non solo ha attribuito una tutela di natura contrattuale, ma ha anche previsto una sanzione specifica nel caso in cui venga violato l’obbligo suddetto529.

In capo al vettore sussistono così due differenti obblighi: un obbligo di prestazione, che ha ad oggetto l’obbligazione principale di trasferimento del passeggero da un luogo ad un altro, e un obbligo di protezione, che consiste nel tutelare il trasportato da danni e da qualsiasi pregiudizio durante l’esecuzione del trasferimento530.

Alcuni sostengono l’equiparazione tra l’obbligo di protezione del passeggero e l’obbligo di custodia, che incombe sul vettore nel trasporto di cose. Entrambi sarebbero espressione dell’obbligo di vigilanza del vettore, che è una prestazione essenziale di qualunque trasporto531. Il vettore deve adoperarsi affinché l’oggetto trasportato (persone o cose) giunga incolume a destinazione. Se ciò non avvenisse, il trasporto diventerebbe una fonte di danno e non soddisferebbe alcun interesse del creditore532.

Secondo questa teoria, l’obbligo di vigilanza assume caratteri diversi a seconda che si tratti di trasporto di persone oppure di cose. Nel trasporto di persone e in quello di cose non consegnate, l’obbligo in esame si presenta «allo stato puro». Al contrario, nel trasporto di cose consegnate l’obbligo di vigilare si trova unito e assorbito nell’obbligazione accessoria della custodia533. L’obbligo di vigilanza e quello di custodia

529 A.ZAMPONE, Il rischio dell’impossibilità nel contratto di passaggio, Napoli, 2008, 36 ss. L’Autore

mette in luce il fatto che alcuni obblighi di protezione, seppure siano previsti in disposizioni di legge mancano di una sanzione specifica. A tal proposito l’Autore indica il danno alla salute del prestatore del lavoro, inizialmente inquadrato in termini extracontrattuali in quanto lesione di un diritto assoluto, e successivamente ricondotto in ambito contrattuale attraverso il riferimento all’art. 2087 cod. civ. (per riferimenti giurisprudenziali v. note n. 62 e 63).

530S. ZUNARELLI,A.ROMAGNOLI,Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 112.

531 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 45. Sulla stessa linea A. Lefebvre D’Ovidio – G.

Pescatore – L. Tullio, Manuale di diritto della navigazione, cit., 452 ss.; prima: F.M.DOMINEDÒ, Saggi di diritto della navigazione, cit., 252.

532 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 46: «(…) è ben ovvio invero che al creditore del

trasporto interessa non solo il trasferimento dell’oggetto trasportato ma anche, e soprattutto (…) l’arrivo del medesimo a destinazione in stato di assoluta integrità; chi trasporta deve trasferire incolume a destinazione l’oggetto trasportato divenendo altrimenti il trasporto fonte di danno anziché di vantaggio per il creditore del trasporto stesso. Si tratta perciò di un’obbligazione essenziale (…)».

sono considerati unitariamente dalla legge e costituiscono così un’unica obbligazione, che dà luogo a responsabilità ex recepto del vettore534.

Sebbene l’obbligo di protezione sia stato previsto espressamente dalla legge, la dottrina continua a dibattere sulla natura autonoma oppure accessoria di quest’obbligo in rapporto all’obbligo principale di trasferimento. Secondo il primo indirizzo citato535, la violazione dell’obbligo di protezione determina la responsabilità del vettore a prescindere dalle modalità di esecuzione del trasferimento536. L’autonomia non esclude, però, il

rapporto di connessione o strumentalità tra l’obbligo di protezione e l’obbligo di trasferimento537. L’obbligo di tutelare l’incolumità del passeggero, infatti, concorre con

l'obbligo di trasferimento a realizzare lo scopo complessivo del rapporto obbligatorio538.

In particolare, l’obbligo di trasferimento si colloca in posizione di complementarietà rispetto all'obbligo di protezione, rappresentando «il limite spazio - temporale del

coefficiente di doverosità»539. A sostegno dell’autonomia dell’obbligo di protezione

interviene anche la disposizione di cui all’art. 1681 cod. civ., comma 2, cod. civ., che

vettore supera i limiti della vera e propria custodia, come ad esempio avviene in caso di deposito. Il vettore, infatti, deve fare viaggiare la merce e deve proteggerla da tutti i rischi del trasporto.

534 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 47.

535 G.MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 83: «Risulta in sintesi

ammissibile la configurazione inderogabile ex lege di un autonomo obbligo di protezione a carico del vettore di persone di cui è da negare recisamente l’accessorietà» e analogamente G.MASTRANDREA, Il

trasporto marittimo di persone, in (coordinato da) A.ANTONINI, Trattato breve di diritto marittimo, II,

Contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Milano, 2008, 67 ss.; v. sul punto l’analisi esaustiva a favore dell’autonomia dell’obbligo di protezione di S.ZUNARELLI,A.ROMAGNOLI,Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 106 ss.; recente: G. TAGLIARINI, M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone, in Le sanzioni in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre e codice della strada, Torino, 2012, 138.

536 G.VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 34; sull’argomento anche G.MASTRANDREA,

L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 83.D.GAETA, Recensione a G. MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., in Dir. trasp., 1994, 763, critica fortemente le argomentazioni svolte da Mastrandrea per spiegare l’autonomia dell’obbligo di protezione. Gaeta ritiene che, in caso di previsione legislativa dell’obbligo di protezione suddetto (come nel caso in esame), la buona fede non possa svolgere alcuna funzione integrativa degli obblighi contrattuali. L’autonomia dell’obbligo di protezione non può, quindi, trovare alcun fondamento nella predetta clausola generale; per un’analisi generale sulla tematica degli obblighi di protezione nel trasporto e in particolare su quest’aspetto v. L. TULLIO, L’obbligazione di protezione nel trasporto marittimo ed aereo, in Dir. trasp.,2013, II, 389 ss.

537 G.VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, cit., 34. Connessione e strumentalità sono termini

analoghi come si deduce da G.MASTRANDREA,L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit.

62: «(...) si può in conclusione affermare l'esistenza di un nesso di mera connessione tra la protezione e la prestazione tipica e tra gli obblighi ad esse relativi, nel senso che costituiscono strumenti per un adempimento del rapporto inteso in senso complessivo».

538 G.RIGHETTI, Per un inquadramento sistematico della responsabilità del vettore, cit., 62.

539 A.ZAMPONE, Il contratto di trasporto marittimo di persone, inL.TULLIO,M.DEIANA, Codice dei

prevede la nullità delle clausole limitative di responsabilità del vettore per sinistri ai passeggeri. Se non si ammettesse l’autonomia dell’obbligo di protezione, la disposizione suddetta non avrebbe alcun significato concreto540. È possibile, inoltre, pervenire ad identiche conclusioni considerando l’art. 415 cod. nav., che sancisce l’inderogabilità dell’art. 409 cod. nav. in materia di infortuni del passeggero541.

La natura autonoma dell’obbligo di protezione è stata riconosciuta in sede giurisprudenziale. A questo proposito è importante citare la nota sentenza del Tribunale di Napoli del 19 novembre 1959. Questa pronuncia è stata la prima ad ammettere espressamente l’esistenza dei due obblighi in capo al vettore: obblighi di prestazione e obblighi di protezione. I primi comprendono l’obbligo di trasportare e gli obblighi correlativi di alloggio e vitto; i secondi «si riferiscono essenzialmente alla prevenzione

dei danni che derivano dalla particolare incidenza che si verifica nella sfera giuridica altrui in occasione della preparazione e dell’esecuzione del trasporto»542.

I sostenitori della natura accessoria seguono, invece, il pensiero formulato da Alberto Asquini, anteriormente all’emanazione del codice civile del 1942 e dunque in assenza di un’esplicita previsione legislativa dell’obbligo di protezione543. Alla base di questa posizione vi è il principio generale per cui il debitore di un’obbligazione è tenuto ad eseguire tutte le obbligazioni accessorie, che «(…) rappresentano il mezzo necessario

per il raggiungimento dello scopo economico dell’obbligazione principale»544 . Le argomentazioni a sostegno di tale assunto sono le seguenti. Innanzitutto il contratto di trasporto è un contratto di locazione d’opera. In questa tipologia contrattuale il conduttore deve compiere tutte le prestazioni necessarie, affinché l’opus abbia l’utilità voluta. Nel trasporto di persone l’opus consiste in una modificazione del modo di essere della persona

540 C.CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, 146; sulle stesse posizioni v.

ancheC.VIGNALI,Il trasporto terrestre verso una responsabilità oggettiva, cit., 78; A.ZAMPONE, Il rischio

dell’impossibilità nel contratto di passaggio, cit., 40.

541 Art. 415 cod. nav.: «Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; da 412 a 414».

542 Trib. Napoli, 19 novembre 1959, con nota di M.CAPODANNO, In tema di responsabilità del vettore

marittimo di persone, in Riv. dir. nav., 1960, II, 230 ss.

543 A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, nota a Cass. Roma, 14

novembre 1918, in Riv. dir. comm., 1919, II, 359. In quel particolare momento storico il problema della responsabilità del vettore nasceva dalla mancanza di una disciplina specifica in materia di trasporto terrestre di persone, a parte alcune norme in materia di trasporto ferroviario (questa problematica sarà oggetto di approfondimento successivo). In particolare sul punto v. A.ASQUINI, La responsabilità del vettore per

infortunio del viaggiatore, cit., 351 ss.).

umana (il suo trasferimento) e perché questa modificazione sia utile è necessario che non venga intaccata l’incolumità della persona545. Di conseguenza il vettore è obbligato ad eseguire il trasporto in modo da fare arrivare incolume il viaggiatore al luogo di destinazione546.

A ciò si è obiettato che l’incolumità non può costituire l’oggetto di un’obbligazione, perché può solamente rappresentare il fine pratico della prestazione dovuta. Se si identifica l’incolumità con l’oggetto dell’obbligazione, si confonde lo scopo dell’obbligazione con l’oggetto e il fine con il mezzo predisposto per realizzarlo. Si dovrebbe di conseguenza parlare, non di un obbligo di rendere incolume il viaggiatore, ma di un obbligo di vigilanza, che è finalizzato a preservare l’incolumità del passeggero547. Applicando la teoria dell’accessorietà, il vettore avrebbe l'obbligo di trasportare il viaggiatore a destinazione senza alcun danno alla sua persona548. La previsione di una responsabilità del vettore per danni ai passeggeri, distinta da quella per inesecuzione o ritardo del trasferimento, non farebbe venir meno il contenuto unitario della prestazione549.

545 A.ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 359 - 360: «Il conduttore

di opera in particolare è tenuto a tutte le obbligazioni accessorie, che rappresentano il mezzo indispensabile per l’opus compiuto abbia l’utilità voluta. Così nei contratti di locazione d’opera , nei quali l’opus promesso consiste in una modificazione di una cosa materiale, il conduttore di opera è obbligato alla conservazione della cosa materiale (…). Ora, perché dovrebbe aversi una diversa situazione nei contratti di locazione d’opera nei quali l’opus consiste in una modificazione attinente alla persona umana (cura medica, insegnamento, trasporto, ecc.)? Anche in questi contratti il conduttore deve considerarsi onerato dalla legge di quelle obbligazioni accessorie che rappresentano il mezzo indispensabile, perché l’opus promesso abbia l’utilità voluta. E, poiché l’opus promesso consiste in una data modificazione del modo di essere della persona umana, modificazione che in tanto è utile e in tanto può essere voluta dalle parti in quanto la persona umana esca incolume dal rapporto, le obbligazioni accessorie cui si allude, devono essenzialmente comprendere l’obbligazione di curare l’incolumità della persona umana, durante l’intero svolgimento del trasporto».

546 A.ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, cit., 359 - 360:

547 AMAJELLO, Custodia e deposito, Napoli, 1958, 126 – 127. Descrive compiutamente le due posizioni,

in posizione critica verso Majello: F.BENATTI, Osservazioni in materia di «doveri di protezione», cit., 481.

548 U.NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, I, Il comportamento del creditore, Milano, 1964, 18

ss; I.ABBATE,Questioni in tema di ripartizione dell'onere della prova nel contratto di passaggio, nota a Cass. Civ., 7 febbraio 1962, n. 244, in Dir. mar., 1962, 557. In posizione critica rispetto alla teoria prevalente anche S.BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 837: «(...) il dovere di protezione è soltanto funzionale

all'esecuzione dell'obbligazione, tipica ed unica, di realizzare tale trasferimento, traendo origine dal contratto in questione e restando in quella assorbito» e O.CAGNASSO,C.COTTINO, I contratti commerciali, II ed., in O.CAGNASSO,C.COTTINO (diretto da), Tratt. dir. comm., IX, Padova, 2009, 411: «Trasportare indenni fa parte della prestazione dovuta in base ad un contratto di trasporto; è il risultato promesso con la sua stipulazione dal vettore. Sicché può apparire superfluo e un poco astratto l’interrogativo se considerarla una prestazione accessoria a quella principale di trasportare oppure (…) l’oggetto (…) di un dovere di protezione (…)».

549 U.NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, I, cit., 19: «Si tratta, piuttosto, dei diversi aspetti

dell'inadempimento, della medesima obbligazione, che, per comodità di analisi, possono anche essere distinti, ma che non valgono a spezzare il contenuto unitario della prestazione».

Seguendo la teoria elaborata da Asquini, l'azione del passeggero danneggiato verrebbe esclusa, laddove il vettore abbia compiutamente realizzato l'obbligo di trasferimento. La legittimazione ad agire del danneggiato sarebbe, così, limitata ai danni derivanti da inadempimento della prestazione di trasferimento550 . Questa soluzione ricostruttiva, non rispondente alla previsione legislativa, sarebbe inadeguata rispetto ad «una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo»551.

Esistono opinioni dottrinali contrapposte in merito alla qualificazione dell’obbligo di protezione del passeggero come obbligazione di mezzi oppure come obbligazione di risultato. Le due tipologie di obbligazioni, la cui elaborazione in Italia è da attribuire a Luigi Mengoni552, si distinguono per il loro contenuto. In particolare, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde dall’esito positivo dell’attività del debitore, e di conseguenza il debitore adempie esattamente la propria prestazione se svolge l’attività dovuta nel modo stabilito. Nella seconda tipologia di obbligazioni, invece, è dovuto un determinato risultato e l’adempimento esatto della prestazione coincide con il raggiungimento di quel risultato553.

La distinzione tra le due categorie di obbligazioni si riflette sul regime di responsabilità applicabile. Nelle obbligazioni di mezzi si applica il regime di responsabilità per colpa. Il debitore di conseguenza non è responsabile se dimostra di essersi comportato diligentemente. Al contrario, l’inadempimento delle obbligazioni di risultato è regolato dalla responsabilità oggettiva: il debitore è responsabile se non ha raggiunto il risultato dedotto nel contratto. Questa distinzione è errata alla radice della sua formulazione. Innanzitutto, non esistono delle obbligazioni in cui sia dovuto esclusivamente il risultato e non lo sforzo necessario per conseguirlo. Al contempo l’articolo 1176 cod. civ., che sancisce la regola della diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, è una regola generale, che deve essere applicata per tutte le obbligazioni. Inoltre, l’obbligo di realizzare il risultato implica sempre l’esecuzione di un’attività preparatoria, che rappresenta un momento inseparabile della prestazione554.

550 S.ZUNARELLI,A.ROMAGNOLI,Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 111 ss.; sul punto vedi

anche G.MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 73.

551 S.ZUNARELLI,A.ROMAGNOLI,Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 112. 552 L.MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit., 280 ss.

553 C.M.BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 72. 554 C.M.BIANCA, Diritto civile, IV, L'obbligazione, cit., 74 ss.

La dottrina trasportistica ha, però, accolto la distinzione elaborata da Mengoni e l’ha applicata anche all’obbligo di protezione del passeggero555. Alcuni hanno qualificato l’obbligo di tutelare l’incolumità del viaggiatore come un’obbligazione di risultato. Affinché il vettore possa esonerarsi da responsabilità non è, dunque, sufficiente che dimostri di aver utilizzato la dovuta diligenza nell’adempimento dell’obbligazione556 . Secondo questo indirizzo, il criterio della diligenza non può essere utilizzato per valutare la condotta del vettore. L’inadempimento del vettore può essere dimostrato provando l’esistenza oggettiva del danno avvenuto durante il trasporto e il nesso di causalità557. Una dottrina recente ha appoggiato questa interpretazione, basandosi sulla concezione unitaria della prestazione dovuta dal vettore, che non può essere scissa in obbligazioni principali ed accessorie. Il vettore è tenuto a trasportare il passeggero incolume sino al luogo di destinazione e questa prestazione costituisce sempre un’obbligazione di risultato558.

Queste considerazioni non possono essere accettate, perché è indubbio che l’obbligo generale di protezione del passeggero non fa gravare sul vettore il risultato di condurlo incolume a destinazione. L’oggetto dell’obbligo di protezione consiste nell’adozione di un determinato comportamento da parte del vettore ovvero nell’adozione

555 Sul tema specifico v.: G.RIGHETTI, Per un inquadramento sistematico della responsabilità del vettore,

cit., 70 e G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 29; anche S.BUSTI,Contratto di trasporto

aereo, in A.CICU,F.MESSINEO,L.MENGONI (già diretto da),(continuato da) SCHLESINGER, Tratt. dir. civ.

comm., Milano, 2001, 162 e più recente:S.BUSTI,Il contratto di trasporto di persone su strada, in F.

MORANDI (diretto da),I contratti del trasporto, Dottrina, Casi, Sistemi, II, Nautica da diporto, trasporto terrestre e ferroviario, Bologna, 2013, 1073 ss.; per una ricostruzione generale della problematica: S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 147 ss.; S.ZUNARELLI,A.ROMAGNOLI,

Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 270 ss.; Nella dottrina d’Oltralpe, sulla natura dell’obligation de sécurité: B.MERCADAL, Droit de transports terrestres et aériens, Paris, 1996; J.DE LA

GARDE, Existe-t-il toujours une obligation de sécurité incombant à la SNCF à l'égard des usagers empruntant une gare et ses installations ? Dans l'affirmative, quelle en serait la nature?, in Sem. jur. éd.

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