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La possibile sovrapposizione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e il rimedio del

CAPITOLO II RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA IN

II.2. La possibile sovrapposizione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e il rimedio del

Ferma restando la distinzione tra le due forme di responsabilità contrattuale ed aquiliana, vi sono dei casi in cui si verifica la “sovrapposizione” tra illecito aquiliano e inadempimento e delle altre ipotesi, che costituiscono di per sé illecito civile, ma che vengono qualificate come illecito contrattuale273.

Nella prima ipotesi rientrano le obbligazioni contrattuali in cui la prestazione coinvolge direttamente «come luogo di applicazione» la persona o i beni del creditore. Si

270 G.ALPA, La responsabilità civile, cit., 126: «Le differenze più rilevanti, sorrette dal testo normativo,

riguardano oggi il regime della prova e la nozione di caso fortuito, oltre che il regime della prescrizione. D’altra parte, anche la quadripartizione delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c. (legge, contratto, altri atti o fatti) depone a favore della distinzione tra la responsabilità che nasce dalla violazione di un obbligo contrattuale e la responsabilità che nasce da atto illecito. La circostanza che si riscontrino nella prassi ipotesi di confine o catalogabili nell’una o nell’altra area non impedisce di considerarle ancora distinte. Si tratta di ipotesi di cui si tratterà specificamente in seguito che ineriscono alla responsabilità da prospetto, alla responsabilità del prestatore di servizi, alla responsabilità della banca, e così via, collocate, come si e` detto in termini suggestivi, in una ‘‘terra di nessuno’’».

271 C.SALVI, La responsabilità civile, cit., 11.

272 C.SALVI, La responsabilità civile, cit., 12: «La distinzione tra le due figure di responsabilità non può in

effetti considerarsi superata, anzitutto per le differenze di regime giuridico (ancorché non tutte incontrovertibili) previste dalla legge (…). ma quella distinzione (e del resto almeno una parte di differenze di disciplina ora ricordate)discende anche da ragioni più sostanziali, connesse alla differente qualità funzionale della protezione dell'interesse. (…) una volta abbandonata la ricostruzione di entrambe le figure di responsabilità intorno allo schema di illecito,emerge una diversità di struttura e di funzioni, corrispondente al carattere proprio dell'istituto aquiliano, di ordinamento dei casi in cui un contatto sociale avviene al di fuori di un precedente “progetto” tra le parti. La qualificazione ex post del fatto ne copre così l'intera dimensione, aprendo al giudizio di responsabilità spazi sempre più nuovi estranei all'altra figura, nella quale l'obbligo risarcitorio sorge sempre come specificazione di un obbligo preesistente».

tratta ad esempio del rapporto medico – paziente e del trasporto di persone o cose. In questo caso l'inadempimento del debitore (rispetto all'obbligo contrattuale di tutelare l'integrità personale del creditore o i suoi beni) configura la violazione di una situazione soggettiva, rilevante a prescindere dall'esistenza del rapporto obbligatorio274.

Il secondo caso riguarda, invece, le fattispecie in cui la condotta posta in essere dal debitore violi interessi del creditore, che siano differenti rispetto all'oggetto della prestazione. In queste fattispecie l'esistenza del contratto costituisce la conditio sine qua

non della lesione. Ciò significa che la violazione di quel determinato interesse non si

sarebbe verificata in assenza del vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato. Per questi motivi la lesione, che normalmente ricadrebbe sotto l'art. 2043 cod. civ., dà luogo ad una responsabilità di natura contrattuale275. In alcuni casi è la stessa legge a prevederlo esplicitamente. Ciò avviene ad esempio nell'ambito dei rapporti di lavoro in caso di violazione dell'art. 2087 cod. civ, ovvero nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia adottato le misure volte a tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore276.

In altri, invece, la riconduzione di questi tipi di illecito all'area contrattuale è possibile attraverso il ricorso alla categoria di origine tedesca dei doveri di protezione

274 C.CASTRONOVO,La nuova responsabilità civile, cit., 566: «In via di principio (…) l'inadempimento non

può essere qualificato fatto illecito; se ciò fosse possibile la distinzione fondamentale tra responsabilità contrattuale ed extra – contrattuale non avrebbe senso. C'è, però, una specie di obbligazioni, nelle quali la condotta del debitore comporta la violazione di una situazione soggettiva che è rilevante a prescidere dall'esistenza di un rapporto obbligatorio. Questo rende la medesima condotat suscettibile di qualificazione sia dalla prospettiva del rapporto obbligatorio sia da quella della tutela per così dire generale della sfera soggettiva: è in questo caso che si verifica una coincidenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana. Il caso tipico è quello in cui la prestazione ha come suo luogo di applicazione la persona o i beni del creditore, come accade nelle cure mediche o nei contratti di trasporto o di deposito o ancora nel contratto d'opera che debba essere eseguito esercitando l'arte su una cosa o sulla persona del creditore».

275 C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., 567: «La seconda modalità in cui le due

responsabilità si presentano come idonee a qualificare uno stesso fatto è quella (...) nella quale la condotta del debitore viola interessi del creditore altri da quello della prestazione, i quali sarebbero tutelati anche al di fuori del rapporto obbligatorio, dando luogo ad un illecito. In tali ipotesi, la questione non è quella di una possibile sovrapposizione della responsabilità extracontrattuale a quela contrattuale, ma al contrario riguarda la possibilità di adottare il modello contrattuale, realtivamente a fatti che di per sé costituiscono illecito, fondando la responsabilità su un rapporto preesistente tra danneggiante e danneggiato. (…) se si accetta quella che ormai in Italia è un'idea acquisita: che interessi diversi dalla prestazione possano essere tutelati sul piano contrattuale adottando la categoria delle Schutzpflichten, risulta in re ipsa la qualificazione contrattuale. Ci deve essere però una ragione sufficiente al di là della pura e semplice relazione di obbligazione (…) Tale ragione può essere ricavata da una speciale qualificazione del fatto nei termini seguenti: che la violazione dell'interesse protetto, la quale di per sé ammonterebbe a fatto illecito, si verifica a causa dell'esistenza di un rapporto obbligatorio, la cui attuazione, più precisamente, costituisca conditio sine qua non della lesione. Facendo rilevare questo aspetto, talora la legge provvede a fissare espressamente come contrattuale la responsabilità. Un esempio chiaro in questo senso è costituito dall'art. 2087 (...)».

(Schutzpflichten)277 , che sarà oggetto di approfondimento specifico al paragrafo III.2. L'origine degli obblighi di protezione è da ricondurre al principio di buona fede oggettiva, che deve essere inteso come «canone di condotta leale e corretta, che deve caratterizzare

le prestazioni di due soggetti posti formalmente sullo stesso piano»278.

Le ipotesi considerate rappresentano le fattispecie tipiche in cui opera il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana279 . Il concorso si verifica, infatti, in caso di lesione degli obblighi di protezione, che dovrebbe ricadere nell'ambito della tutela contrattuale e non aquiliana280.

L'obiettivo centrale dell'istituto appare esclusivamente quello di accrescere la tutela nei confronti del soggetto danneggiato. Il concorso (e il cumulo intesi nel significato sotto analizzato) mirerebbe ad evitare il rischio che il danneggiato subisca una disparità di trattamento nelle fattispecie di incerta qualificazione sotto l'una o l'altra forma di responsabilità281. La disparità di trattamento è originata dalle differenze disciplinari (in particolare in materia di onere probatorio e di prescrizione), che caratterizzano l'una e l'altra responsabilità e che una parte della dottrina ha giudicato incoerenti e frutto di scelte legislative arbitrarie282.

In questo senso si può affermare che la necessità di accostare le due figure e di conseguenza la loro disciplina nasce dalla particolarità del bene, che viene leso nelle ipotesi tipiche di concorso: l'integrità fisica e morale della persona. Si è detto, infatti, che le esigenze di protezione esigono delle soluzioni di carattere equitativo e pratico, qual è per l'appunto il rimedio del concorso283.

L'obiettivo di tutelare al massimo il danneggiato è particolarmente evidente nel contratto di trasporto, per ciò che concerne il termine prescrizionale. Per le azioni

277 C.CASTRONOVO,La nuova responsabilità civile, cit., 567 ss.

278G.VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore (artt. 1218-1222), cit., 274. Il principio di buona fede

oggettiva è sancito dall'articolo 1175 del codice civile, secondo il quale il debitore e il creditore devono comportarsi secondo correttezza, e viene ribadito come canone di comportamento in sede di esecuzione del contratto dall'articolo 1375 cod. civ.

279 G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, cit., 264 ss.

280 G.VISINTINI,La lesione del credito da parte di terzi e il concorso di azioni, in G.VISINTINI (diretto da),

Tratt. resp. contr., Inadempimento e rimedi, Padova, 2009, 728.

281 F.GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 171. 282F.GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit. 172. 283 G.PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, in Resp.

civ. prev.,, 1984, 45, che riprende sul punto l'espressione di A.TOSCANO,Responsabilità civile, in Riv. dir.

contrattuali derivanti ex art. 1681 cod. civ. viene stabilito un termine prescrizionale di un anno (2951 cod. civ.) Attraverso il concorso il danneggiato ha la possibilità di godere di una maggiore protezione, perché può esercitare l'azione aquiliana nel più ampio termine prescrizionale di cinque anni284.

II.3. Il concorso e cumulo di responsabilità: definizioni

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