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Termine di estinzione dell’azione e concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel

CAPITOLO III IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED

III.4. Termine di estinzione dell’azione e concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel

Riprendendo le analisi effettuate nel capitolo II dedicato al concorso in generale, emerge che la differenza disciplinare più significativa tra responsabilità contrattuale ed aquiliana riguarda i termini di prescrizione dell’azione. L’azione contrattuale è generalmente soggetta all’ordinario termine decennale previsto dall’articolo 2946 cod. civ.682 Al contrario l’azione aquiliana deve essere esercitata entro il termine di cinque anni dal giorno il fatto si è verificato ai sensi dell’art. 2947, comma 1, cod. civ. Nell’ipotesi, invece, il cui il danno sia prodotto dalla circolazione dei veicoli, l’azione di risarcimento deve essere presentata entro un termine biennale. L’ultimo comma dell’art. 2947 cod. civ. disciplina l’ipotesi in cui il fatto illecito costituisca reato e stabilisce che: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.

Come accennato nella prima parte del presente capitolo, nel contratto di trasporto il rapporto cronologico tra responsabilità contrattuale ed aquiliana in materia di prescrizione si ribalta683. Ciò emerge chiaramente dagli articoli 2951 cod. civ. e 418 cod. nav., per i trasporti terrestri e quelli marittimi sottoposti al diritto interno, e dagli articoli 16 della Convenzione di Atene del 1974 e 35 della Convenzione di Montreal del 1999, per i trasporti marittimi e aerei, disciplinati dalla normativa di diritto uniforme.

La dottrina ha sottolineato la rilevanza del termine prescrizionale in ordine all’ammissibilità del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel contratto di

682 Art. 2946 cod. civ.: «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per

prescrizione con il decorso di dieci anni».

trasporto. È stata addirittura affermato che la teoria del concorso è unicamente finalizzata ad eludere i termini prescrizionali stabiliti dall’art. 2951 cod. civ.684.

La brevità dei termini prescrizionali previsti per l’esercizio dell’azione contrattuale è connessa all’esigenza di evitare «speculazioni tardive sui sinistri»685. Infatti, una volta decorso il termine di un anno (o i termini diversi previsti per le varie specie di trasporto) sarebbe più difficile per il danneggiante fornire la prova liberatoria e una costrizione in tal senso porterebbe a una situazione di iniquità686. Seguendo questa linea, l’ammissione del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana e il conseguente termine quinquennale di prescrizione porterebbero ad un aggravamento della posizione del vettore. A ciò si aggiunge il fatto che le parti si troverebbero a sottostare ad una normativa che esula dal regolamento contrattuale e quindi dalla loro sovrana autonomia687.

Alla base della diversità dei termini prescrizionali vi è una precisa ratio legislativa, che delegittima la teoria del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. La possibilità per il danneggiato di esercitare l’azione aquiliana servirebbe solamente a «(…)

premiare la colpa del viaggiatore di non aver provveduto a promuovere l’azione di danni nel termine stabilito dalla legge generale (…)»688. Si tratterebbe di una vera e propria

restitutio in terminis per il passeggero, che poco diligentemente ha lasciato trascorrere il

termine di prescrizione senza esercitare l’azione risarcitoria o compiere idonei atti interruttivi. Inoltre, ammettendo l’esperibilità dell’azione aquiliana una volta prescritta quella contrattuale, si lederebbe il principio di «certezza del diritto689.

684 Sul punto v. G.GUICCIARDI, Contratto di trasporto - Responsabilità del vettore per sinistro - Azione per

colpa contrattuale o extracontrattuale, cit., c. 241; per una ricostruzione di questa problematica con ampi riferimenti giurisprudenziali v. M.LOPEZ DE GONZALO,La responsabilità extracontrattuale del vettore, in G.ALPA M.BESSONE,La responsabilità civile, IV, Torino, 1987, 37 ss. e anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali: G.SILINGARDI,Concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana, in G.SILINGARDI

(a cura di), Il contratto di trasporto, in Diritto privato. Casi e questioni. Collana diretta da M.BESSONE,

Milano, 1997, 351 ss. Sul ruolo della prescrizione come reale motivazione della teoria del concorso v.: C. DE MARCO,La responsabilità civile nel trasporto di persone e di cose, cit, 156 ss.

685 A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 10 e A.

TOSCANO, Responsabilità civile, cit., 266 ss.

686 A.TOSCANO, Responsabilità civile, cit., 267.

687 E. BONASI BENUCCI, La responsabilità civile, Milano, 1955, 13; v. in aderenza a quanto detto: M.

IANNUZZI,Del trasporto, artt. 1678 -1702, in Comm. cod. civ. Scialoja – Branca,, Bologna - Roma, 1961,

88: « (…) la legge non può aver ammesso la possibilità dell’elusione di una così precisa limitazione attraverso la scappatoia dell’azione extracontrattuale».

688 M.MASSARI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore ordinario e ferroviario per i

danni subiti dal viaggiatore nel corso del trasporto, nota a Cass. Civ., 16 marzo 1953, n. 633, in Riv. giur. circ. trasp., 1953, 826.

La dottrina ha individuato un’unica ipotesi in cui sarebbe possibile ovviare alla brevità dei termini prescrizionali. Si tratta del caso in cui il fatto imputabile al vettore rivesta la qualifica di reato. In questa fattispecie sarebbe applicabile la disposizione di cui all’art. 2947, comma 3, cod. civ. La prescrizione più lunga prevista per il reato si estende, quindi, per ragioni di coordinamento anche all’azione civile sia nell’ipotesi in cui il danno derivi da delitto, sia nel caso in cui derivi da contratto690. In questo caso le conseguenze civili della responsabilità penale derogano alle regolamentazione privata del rapporto contrattuale, con la conseguenza che, una volta riconosciuta la responsabilità ex delicto, il termine di prescrizione è protratto per legge691.

La giurisprudenza, nonostante le incertezze portate avanti dalla dottrina circa l’ammissibilità del concorso, si è inizialmente mostrata nettamente a favore dell’operatività di questo istituto692 con l’eccezione del trasporto marittimo di cose (che

–A.SENSALE, Il trasporto, 63 ss (i due Autori qualificano il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana a partire dal differente termine di prescrizione previsto per l’esercizio elle due azioni); M.STOLFI, Appalto- trasporto, cit., 116;M.RIGUZZI,I contratti speciali. Il contratto di trasporto, cit., 72 ss.; l’Autore indica come termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione aquiliana quello biennale, previsto dall’art. 2947, comma 2, cod. civ. Si desume, quindi, il riferimento al concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana ex art. 2054 cod. civ.

690 A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 10;

riprende G. AZZARITI, In tema di responsabilità contrattuale ed aquiliana, cit., 482 e E. BONASI BENUCCI,

La responsabilità civile, cit., 13. L’estensione analogica dell’articolo 2947, comma 3, cod. civ. nell’ipotesi in cui l’illecito contrattuale costituisca anche un reato è espressa anche da Cass. Civ., 1° marzo 1994, n. 2012, in Giust. civ. mass., 2012, 154: «In base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. Tale disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale sia extracontrattuale, purchè sia considerato dalla legge come reato».

691 S.BUSTI,Contratto di trasporto aereo, cit., 443.

692 Nella giurisprudenza di legittimità: Cass., 18 aprile 1951, n. 933, in Giur. it., 1952, 290, con nota

contraria di D. R. PERETTI GRIVA, Ancora sul concorso della responsabilità contrattuale ed

extracontrattuale; in Riv. giur. circ. trasp., 1951, 17, con nota contraria di G.ROSSO, Responsabilità del vettore per danni ai viaggiatori durante il trasporto; Cass. 16 marzo 1953, n. 633, in Giust. civ., 1953, 873; Cass., 7 agosto 1962, n. 2441, in Foro it., 1962, I, 1644; Cass., 17 marzo 1964, n. 614, in Giust. civ., 1964, I, 1615; Cass., 21 dicembre 1968, n. 4043, in Mon. trib., 1969, 499; Cass., 22 settembre 1968, n. 2925, in Resp. civ. prev., 1969, 473; Cass., 28 gennaio 1972, n. 226, in Giur. it., 1972, I, 1797; Cass., 5 dicembre 1975, n. 4032, cit.; Cass., 19 marzo 1979, n. 1593, in Arch. civ., 1979, 937; Cass., 9 giugno 1979, n. 119, in Arch. civ., 1979, 330; Cass., 27 febbraio 1980, n. 1376, in Giur. it., 1980, I., 1459; Cass., 29 marzo 1983, n. 2278, in Riv. giur. circ. trasp., 1983, 709; Cass., 20 aprile 1989, n. 1855, in Foro it., 1990, 1790 (con nota di L.CARBONE,Vettore per caso); Cass., 3 ottobre 1996, n. 8656, in Danno resp., 1997, 258. Nella giurisprudenza di merito: App. Milano, 12 gennaio 1951, in Giur. it., 1951, I, 290, (con nota di D.R. PERETTI GRIVA, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?); App. Venezia, 21 marzo

1952, in Corti Brescia e Venezia, 1952, 270; App. Napoli, 10 luglio 1952, in Dir. giur., 1952, 345 (s.m.); App. Napoli, 22 gennaio 1954, in Dir. giur., 1954, 67 (s.m); Trib. Milano, 24 febbraio 1972, in Giur. it.,

sarà oggetto di approfondimento successivo). I Giudici, soprattutto nelle prime pronunce, motivano il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nell’ambito del trasporto, oltre che nella ragioni dogmatiche analizzate nella parte generale (fatto lesivo costituente al contempo inadempimento contrattuale e lesione del neminem laedere), nella necessità concreta di superare la prescrizione dell’azione contrattuale e consentire così al danneggiato di ottenere il risarcimento dal danno: «(…)il concorso di responsabilità

contrattuale con responsabilità extracontrattuale è ammissibile quando si tratti di un medesimo fatto che violi non soltanto i diritti derivanti da contratto, ma anche i diritti che alla persona offesa spettano indipedentemente dal contratto stesso. Tale principio trova applicazione nell’ipotesi di danni che colpiscono la persona del viaggiatore o le sue cose, potendo, in tal caso, la pretesa del danneggiato, trovare il suo fondamento, oltre che nel contratto di trasporto, nel generale precetto di non recare danno ad alcuno, contenuto nell’art. 2043 c. c. Pertanto, in tale ipotesi, venuta meno l’azione contrattuale per cause particolari (es. prescrizione) rimane proponibile l’altra azione (…)693».

1973, I, 298; Trib. Milano, 26 gennaio 1995, in Danno resp., 1996, 612, con nota di R.SIMONE, Concorso

di responsabilità: a proposito di un ritorno alla tipicità dei fatti illeciti. Nel trasporto marittimo di persone, vedi recenti: Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462, in Dir. trasp., 2007, III, 876, con nota di L.TULLIO,

Responsabilità del vettore di persone in caso di mancata partenza; Trib. Reggio Calabria. 8 luglio 2006, in Dir. mar., 2008, 542, con nota di R.ABBATE,Profili di responsabilità del vettore marittimo nel trasporto

passeggeri e danni risarcibili alla luce delle più recenti innovazioni legislative e regolamentari; Trib. Genova, 17 gennaio 2011, in Pluris Utet- Cedam, 2011.

693 Cass. Civ., 9 gennaio 1979, n. 119, in Arch. civ.., 1979, 330; Cass. Civ., 5 dicembre 1975, n. 4032, cit.;

Cass. Civ., 28 febbraio 1966, n. 614, in Mass. foro it. 1966, 206 («L'azione di responsabilità contrattuale e quella di responsabilità extracontrattuale, pur in caso di concorso, restano soggette ciascuna alla propria disciplina, anche per quanto concerne la prescrizione; pertanto, il diritto al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale del vettore si prescrive se la relativa azione sia stata esercitata dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c., nonostante che sia ancora proponibile l'azione di responsabilità extracontrattuale»); Cass. Civ., 13 ottobre 1953, n. 3340, in Riv. giur. circ. trasp., 106 ss.: «La maggiore convenienza che, agli effetti del più breve termine di consunzione, il vettore può avere all’esercizio nei suoi confronti dell’azione contrattuale – peraltro temperata dal maggior onere di prova- non può valere ad escludere il diritto del viaggiatore danneggiato di richiamarsi alla responsabilità aquiliana, che l’ordine giuridico gli garantisce al di fuori ed indipendentemente dal vincolo pattizio»; Cass. Civ., 16 marzo 1953, n. 633, in Riv. giur. circ. trasp. 1953, 825, cit.; Cass. Civ., 16 aprile 1951, n. 933, in Foro it., 1951, 1190, con nota contraria di R.RUSSO, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e fatto illecito

dei commessi. Questa pronuncia richiama espressamente Cass. Civ., 23 dicembre 1949. n. 2630, in Foro it. rep., 1949, voce Trasporto n. 50; Cass. Civ., 18 marzo 1950, n. 740 in Riv. giur. circ. trasp., 1951, 16 ss., con nota di G.ROSSO, Responsabilità del vettore per i danni al viaggiatore durante il trasporto e in Resp. civ. prev., 1950, 313, con nota di G.GENTILE, La prescrizione nel trasporto di persone – Concorso di norme

e non di azioni (sulla base dell’idea per cui il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana sia un concorso di norme e non di azioni, la Cassazione ha affermato che: «(…) la prescrizione applicabile sarà quella speciale o quella ordinaria, a seconda che la parte o il giudice riterranno di applicare le norme del contratto o quelle del fatto illecito. (…) Nella presente contestazione, la parte chiese e il magistrato applicò le norme sulla responsabilità per fatto illecito in quanto si era prescritta l’azione contrattuale. (…)»; nel merito: App. Firenze, 8 settembre 1954, in Giur. tosc. 1954, 770.

III.5. La natura contrattuale della responsabilità del vettore.

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