• Non ci sono risultati.

L’invocabilità dell’articolo 2054 cod civ da parte del trasportato

CAPITOLO III IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED

III.7. L’invocabilità dell’articolo 2054 cod civ da parte del trasportato

L’articolo 2054 cod. civ. disciplina la responsabilità per danni da circolazione dei veicoli. Si tratta di una forma di responsabilità aggravata, che rappresenta una vera e propria novità rispetto al codice civile abrogato. L’origine di questa disposizione deve essere ricondotta al codice della strada del 1933, che è stato approvato con R.D. dell’ 8 dicembre 1933. L’articolo 120 del codice della strada faceva gravare sul conducente la colpa presunta nella guida e il rischio per difetto di manutenzione e di vizi nella costruzione del veicolo725 . La ratio legis dell’articolo 2054 cod. civ. è la stessa dell’articolo 2050 cod. civ., che disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose («Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento»), se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Questa connessione traspare nella Relazione al Codice Civile (n. 796)726, in cui il legislatore configura l’articolo 2054 cod. civ. come un’applicazione del principio generale di cui all’art. 2050 cod. civ.727.

L’applicazione dell’articolo 2054 cod. civ. è normativamente limitata ai soli veicoli senza guida di rotaie, cioè ai veicoli di trasporto terrestre a guida libera. Inoltre, la responsabilità in esame riguarda solamente i danni, che si siano verificati durante la circolazione dei veicoli, ovvero durante la circolazione nelle vie pubbliche o aperte al pubblico728.

Secondo l’articolo 2054 cod. civ. la responsabilità per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ricade innanzitutto sul conducente del veicolo. La responsabilità del conducente è fondata alternativamente sulla colpa presunta e sul rischio. Il conducente

725C.M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 754.

726 Relazione del ministro guardasigilli (Grandi) alla maestà del re imperatore, presentata nell’udienza del

16 marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del codice civile, n. 796: «Dettata dall’art. 2050 la regola generale sopra esposta, di essa si fa applicazione nell’art. 2054, ove si regola la responsabilità per circolazione dei veicoli, già disciplinata nell’art. 120 del codice della strada (…)».

727 Art. 2050 cod. civ.: «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per

sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Sul tema e in generale sul rapporto tra l’articolo 2050 cod. civ. e l’articolo 2054 cod. civ. v. M.BONA,Sub art. 2054, in U.CARNEVALI (a cura di), Dei fatti illeciti, Artt. 2044 – 2059, in G.GABRIELLI (a cura di), Comm. cod. civ., Milano, 2013, 328 ss.

728 Sui presupposti applicativi dell’articolo 2054 cod. civ. v. per ampi richiami giurisprudenziali e dottrinali:

M.SERRA, La circolazione dei veicoli, in P. STANZIONE (a cura di), Tratt. resp. civ., II, Responsabilità

risponde per colpa se il danno deriva da negligenza ed imperizia (art. 2054, comma 1, cod. civ.) mentre risponde oggettivamente se il danno deriva da difetto di costruzione o di manutenzione, così come il proprietario del veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma 4, cod. civ.)729 . Il legislatore ha così dividuato un’area di rischio che grava sul conducente del veicolo in caso di vizio di costruzione o manutenzione del veicolo, al di fuori della quale vige il principio di responsabilità per colpa presunta. Il conducente potrà esimersi da responsabilità provando la mancanza di colpa nella guida del veicolo730.

La presunzione di colpa sancita dall’articolo 2054, comma 1, cod. civ. accomuna la disposizione in esame di natura extracontrattuale con l’articolo 1681 cod. civ., che sanziona la responsabilità contrattuale del vettore per infortunio del passeggero. Il principio di presunzione della responsabilità in capo al vettore si ripercuote, infatti, sulla ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiato e danneggiante. Il danneggiato deve unicamente dimostrare il danno e il nesso di causalità e, in caso di contratto di trasporto, egli dovrà provare anche il titolo731.

Il successivo comma 2 della disposizione in esame riguarda unicamente l’ipotesi in cui si sia verificato uno scontro tra veicoli. In questo caso si presume che ciascun conducente abbia egualmente concorso alla causazione del danno. La presunzione riguarda la misura del concorso nella produzione del danno da parte dei conducenti732. Il comma 3 prevede, invece, la responsabilità in solido del proprietario del veicolo (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio) con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la propria volontà. Si tratta, come nell’ipotesi di cui al quarto comma, di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, perché il proprietario risponde in caso in cui l’illecito venga imputato al conducente733.

Fino alla nota sentenza della Cassazione n. 10698 del 1998, la giurisprudenza si

729 C. M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 757; contra sulla qualificazione della

responsabilità in termini oggettivi senza alcuna distinzione tra le due ipotesi indicate v. F.GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 218.

730 C.M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 757. 731 M.BONA,Sub art. 2054, cit., 399 ss.

732 C.M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 762.

733 C.M.BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, cit., 757; v. anche l’analisi compiuta da R.MAZZON,

Le azioni a tutela del danneggiato da circolazione stradale, Milano, 2011, 112. Quest’ultimo mette in luce l’eccezionalità della norma, che trova un’applicazione concreta anche per il locatario del veicolo in forza dell’art. 91, comma 2, del D.lgs. n. 285/1992.

era espressa in maniera negativa rispetto alla possibilità di applicare l’articolo 2054 cod. civ. anche in favore dei terzi trasportati, a qualunque titolo, coinvolti in un incidente stradale. Nelle pronunce si affermava in maniera costante che la presunzione di colpa del conducente e anche del proprietario del veicolo prevista dall’art. 2054 cod. civ. non poteva applicarsi ai terzi trasportati. Alla base di questa impostazione vi era l’idea per cui i terzi trasportati non potevano essere assimilati ai terzi estranei alla circolazione del veicolo. Di conseguenza i terzi trasportati, danneggiati da un sinistro avvenuto nel corso della circolazione del veicolo, potevano solamente agire contrattualmente in virtù dell’articolo 1681 cod. civ. nell’ipotesi di trasporto a titolo oneroso o a titolo gratuito, mentre i trasportati a titolo di cortesia potevano unicamente invocare la tutela di cui all’articolo 2043 cod. civ.734.

Questo orientamento trovò un’ulteriore legittimazione nella sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 1981. Con tale pronuncia i Giudici Costituzionali rigettarono la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2054, comma 3, cod. civ. rispetto all’art. 3 della Costituzione. L’interpretazione giudiziaria di questa disposizione, che non poteva essere invocata dai terzi trasportati, non poteva essere tacciata di illegittimità costituzionale. La Corte affermò, infatti, che la presunzione di responsabilità ex art. 2054 cod. civ. è finalizzata a garantire una maggiore tutela ai terzi danneggiati estranei alla circolazione stradale. Al contrario i terzi trasportati a qualunque titolo sono consapevoli dei rischi della circolazione e sono in grado di prevedere ed evitare il danno. Non è, quindi, riscontrabile nessuna condizione di omogeneità tra la situazione dei terzi estranei alla circolazione e quella dei terzi trasportati735.

734 Cass. Civ., 19 novembre 1978, n. 5355, in Arch. giur. circ. sin., 1979, 279; Cass. Civ. 25 gennaio 1979,

n. 583, in Arch. giur. circ., 1979, 257; Cass. Civ. 25 marzo 1979, n. 1767, in Foro it., 1979, I, 912; Cass. Civ., 21. Luglio 1979, n. 4389, in Mass. foro it., 1979, 891; Cass. Civ., 11 gennaio 1988, n. 39, in Arch. giur. circ. sin., 1988, 423; Cass. Civ., 3 marzo 1995, n. 2471, in Giust. civ., 1995, p.; Cass. Civ., 12 novembre, n. 9874, in Riv. giur. circ. trasp., 1996, 954; Cass. Civ., 19 marzo 1997, n. 2424, in Danno Resp., 1997, 515; nel merito: Trib. Palermo, 27 luglio1987, in Ass., 1988, II, 44; Trib. Roma, 23 settembre 1981, in Riv. fin. loc., 1982, 584; Trib. Cagliari, 24 luglio 1985, in Riv. giur. sard., 1986, 391; Trib. Brindisi, 20 gennaio 1989, in Arch. giur. circ. sin., 1989, 487; App. Lecce, 26 maggio1993, in Arch. giur. circ. sin., 1993, 797.Trib. Reggio Emilia, 12 ottobre 1993, in Arch. giur. circ. sin., 1994, 865.

735 Corte Cost., 17 dicembre 1981, n. 192, in Foro it., 1982, I, 6; in Giur. it., 1982, I, 591; in Giur. Cost.,

1981, I, 1904: «Giova premettere, che, come la dottrina e la giurisprudenza hanno costantemente riconosciuto, la presunzione di responsabilità ex art. 2054 cod. civ. in materia di circolazione dei veicoli è intesa ad offrire una particolare garanzia a favore dei terzi danneggiati che rimangono estranei alla circolazione del veicolo e che, come tali, non sono in condizioni di prevedere ed evitare il danno. L'operatività di tale particolare garanzia e stata invece esclusa per quanto riguarda i terzi trasportati a qualsiasi titolo, ivi compreso il trasporto di cortesia, in quanto costoro hanno modo, usando la ordinaria

Il trasportato veniva considerato maggiormente in grado di valutare i rischi derivanti dal contratto di trasporto e non poteva essere assimilato al terzo estraneo alla circolazione. Inoltre il terzo estraneo risultava avvantaggiato dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., perché la dimostrazione dell’elemento soggettivo sarebbe stata per lui particolarmente difficoltosa736.

Questa posizione giurisprudenziale aveva suscitato diverse problematiche, soprattutto rispetto al trasportato a titolo amichevole. In quest’ultimo caso, infatti, il passeggero si trovava in una condizione di maggior sfavore rispetto al trasportato a titolo contrattuale, perché poteva invocare solamente l’articolo 2043 cod. civ., che impone un onere probatorio più gravoso rispetto all’articolo 1681 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale. Tale esclusione determinava delle forti disparità di trattamento per il trasportato a titolo di cortesia, a seconda che nel sinistro fossero coinvolte due o più vetture o solamente quella in cui viaggiava il passeggero. Nei confronti del proprio vettore era, infatti, esperibile solamente l’azione extracontrattuale di cui all’art. 2043 cod. civ. Al contrario nei confronti del conducente e del proprietario dell’altro veicolo era possibile avvalersi delle presunzioni previste dall’art. 2054, perché rispetto a questi il trasportato poteva considerarsi terzo737.

diligenza, di prevedere ed evitare il danno e, comunque, sanno che richiedendo o accettando il trasporto, possono andare incontro ai pericoli e danni derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale sono trasportati, ed affrontano quindi scientemente i rischi del trasporto (Corte Costituzionale sent. n. 55 del 1975). E la Corte, con la stessa sentenza, ha già avuto occasione di affermare, conseguentemente, che, non versando i terzi e le persone trasportate nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati, non è irrazionale che le dette rispettive posizioni vengano considerate non uguali e differentemente disciplinate quanto al regime del risarcimento del danno».

736 Sul punto v. l’analisi di L.MASALA, Trasporto di cortesia e tutela del passeggero, nota a Cass. Civ., 26

ottobre 1998, n. 10629, cit., 370.

737 M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto, cit., 65. La situazione del trasporto amichevole terrestre si

caratterizzava, inoltre, per la mancanza di una disciplina specifica (al contrario del trasporto amichevole marittimo e del trasporto aereo). A questo proposito deve essere menzionata la problematica inerente l’applicazione analogica dell’art. 414 cod. nav., al trasporto terrestre a titolo amichevole. La Relazione Ministeriale al Codice Civile del 1942, forniva delle indicazioni in ordine ai principi applicabili per il trasporto a titolo di mera amicizia e di cortesia. In particolare, la relazione prevedeva la necessità di utilizzare criteri differenti in ordine all’imputazione della responsabilità in capo al vettore, in applicazione del principio ispiratore di cui all’art. 414 cod. nav. Questa indicazione è stata spesso travisata o mal interpretata da parte della dottrina e della giurisprudenza. Alcuni hanno dedotto da questa norma la possibilità di applicazione analogica dell’art. 414 cod. nav., che individua nel trasporto amichevole una sottospecie di rapporto extracontrattuale, caratterizzato da un’attenuazione della responsabilità, che risponde al senso comune di giustizia (A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone, cit., 13 ss.;E.BRACCIANTI,Ancora sulla responsabilità del vettore nel trasporto amichevole di persone, nota a Trib. Bologna, 2 dicembre 1947, in Foro pad., 1948, 142 ss.; contra tra gli altri: G.CATURANI – A.SENSALE, Il trasporto, cit., 78 ss.; C.DE MARCO,La responsabilità civile nel

Da questa esclusione risultava fortemente svantaggiato anche il trasportato a titolo contrattuale, che intendesse avvalersi dell’istituto del concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana. In questa ipotesi, infatti, avrebbe ugualmente invocato l’articolo 2043 cod. civ., con le conseguenze previste in tema di onere probatorio. In virtù di questa previsione (come analizzato nel capitolo II) il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo, al contrario sarebbe stato esonerato da tale prova laddove avesse agito in base all’art. 2054 cod. civ.738.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10629 del 1998739 si muta totalmente questo indirizzo, che pareva ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità e di merito. Con la sentenza citata la Corte ha emesso i seguenti principi: «In materia di

responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli l’art. 2054 Codice civile esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito) Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 Codice civile - che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 Codice civile. Pertanto il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi

trasporto amichevole: l'interesse alla compagnia quale elemento discriminante, in Dir. trasp., 1991, II, 121 ss.)

737 A.ZAMPONE, Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di Cassazione

sull’applicabilità dell’art. 2054 alle persone trasportate, cit., 241 ss.

738 Affronta compiutamente questa tematica: D.FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale ed

extracontrattuale, cit., 150 ss.

739 Cass. Civ., 26 ottobre 1998, n. 10629, in Resp. civ. prev., 1999, p.72; in Riv. giur. circ. trasp., 1998, 965;

in Dir. ec. ass., 1999, 223, con nota di V. PETRONE, Il revirement della Cassazione in materia di risarcibilità

di danni causati da trasporto; in Ass., 1999, III, 31, con nota di F. ROSSETTI,Trasporto di cortesia e presunzione di colpa del conducente: la Cassazione mette fine ad una cinquantennale ingiustizia; in Studium juris, 1999, 327; in Contratti, 1999, 361, con nota di L.MASALA; in Danno e Resp., 1999, 36 con

nota di V. VIOLANTE,F.D’AQUINO,Trasporto di cortesia: dai rischi del “free rider” alla presunzione di

responsabilità; in Dir. trasp., 1999, II, 233, con nota di A.ZAMPONE, Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di Cassazione sull’applicabilità dell’art. 2054 c.c. alle persone trasportate; seguono questo indirizzo tra le altre: Cass. Civ., 18 gennaio 2006, n. 834, in Arch. giur. circ., 2007, 84; Cass. Civ., 1° giugno 2006, n. 13130, in Danno resp., 2007, 291, con nota di C.SGANGA, La Cassazione e l’unitarietà del danno biologico, il commento; Cass. Civ., 24 ottobre 2007, n. 22336, in Arch. giur. circ., 2008, 682; Cass. Civ., 21 maggio 2014, n. 11270, in CED Cassazione, 2014, n. 631027, e in Quotidiano giuridico, 2014; nel merito: Trib. Milano, 20 dicembre 2011, in Pluris Utet Cedam, 2011; Trib. Salerno, 12 settembre 2011, Pluris Utet Cedam, 2012; Trib. Milano, 31 gennaio 2013, in Pluris Utet Cedam, 2013.

della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell’affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all’art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 Codice civile), giacché l’estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato».

In virtù del nuovo orientamento della Corte, viene ammessa la diretta applicabilità dell’articolo 2054 cod. civ. a tutti i soggetti trasportati a qualunque titolo, contrattuale (trasporto gratuito) o extracontrattuale (trasporto amichevole). Con questa nuova posizione tutti i soggetti trasportati godono di una tutela simile a prescindere dal titolo del trasporto. La Cassazione, inoltre, ammette espressamente la possibilità per il trasportato a titolo contrattuale di cumulare le due azioni contrattuale ex art. 1681 e ed extracontrattuale ex art. 2054 cod. civ.740.

Questa nuova interpretazione dell’articolo 2054 cod. civ. è stata oggetto di forti critiche da una parte della dottrina. Le argomentazioni formulate sono le seguenti. Il danno al trasportato deriva solo indirettamente dalla circolazione del veicolo, ma direttamente dall’attività di trasporto. Inoltre, il trasportato, soprattutto se viaggia a titolo amichevole, potrebbe influire sulla condotta del conducente e concorrere indirettamente alla produzione del sinistro. Per questo motivo sarebbe assurdo far beneficiare il trasportato di una presunzione di responsabilità rispetto a un sinistro, che egli ha concorso a produrre741.

Alcuni hanno criticato l’estensione dell’articolo 2054 cod. civ. a favore dei terzi trasportati a titolo oneroso e gratuito. Infatti, sebbene l’articolo 2054 cod. civ. si ponga

740 Sul punto specifico: «Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista

dall’art. 1681 Codice civile - che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 Codice civile».

741 S.BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, 842 ss.; riprende le medesime considerazioni inS.BUSTI,Il

come una norma di favore nei confronti del trasportato a titolo amichevole, non altrettanto può dirsi per il trasportato a titolo contrattuale. Questa considerazione si basa sulla diversità di onere probatorio in capo al vettore, che contraddistingue l’articolo 1681 cod. civ. dall’articolo 2054 cod. civ. Nell’articolo 1681 cod. civ., secondo la dottrina in esame, si rasenta quasi una responsabilità di natura oggettiva in capo al vettore. Quest’ultimo, infatti, deve dimostrare di aver adottato tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza, prevenzione e organizzazione della propria attività, che chi esercita la professione deve essere in grado di adottare ed osservare. Nell’articolo 2054 cod. civ. il carico probatorio imposto al vettore è, invece, imperniato sul criterio soggettivo della diligenza ex art. 1176 cod. civ. Fatta questa premessa, si afferma che l’obiettivo dei Giudici dovrebbe essere quello di innalzare il livello di tutela per tutti i trasportati, e non quello di avvantaggiare alcune categorie a danno di altre742.

Sebbene la Corte di Cassazione con la pronuncia del 1998 abbia espressamente sancito la possibilità per il trasportato a titolo contrattuale di esercitare le due azioni ex artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ., le pronunce giurisprudenziali in materia sono piuttosto esigue743. Il principio stabilito dalla Suprema Corte viene ripetuto dai Giudici in sede di statuizione, ma si potrebbe pensare che sul piano concreto l’articolo 2054 cod. civ. non venga quasi mai invocato dal trasportato a titolo contrattuale in concorrenza con l’articolo 1681 cod. civ. Probabilmente le ragioni potrebbero essere ricercate nell’eseguità del termine prescrizionale previsto per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 2054 cod. civ., che è di 2 anni secondo quanto previsto dall’articolo 2947, comma 2, cod. civ. Il trasportato danneggiato, laddove intenda invocare entrambe le responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, preferirebbe, quindi, esercitare l’azione ex art. 2043 cod. civ. soggetta ad un termine prescrizionale di 5 anni, anche se il regime probatorio risulterebbe a lui più sfavorevole rispetto a quanto previsto dall’articolo 2054 cod. civ.

742 O.CAGNASSO,C.COTTINO, I contratti commerciali, cit., 334 ss. Gli Autori citati, sebbene si mostrino

critici rispetto all’orientamento delineato per le ragioni indicate, rifiutano l’idea che l’applicabilità dell’articolo 1681 cod. civ. possa di fatto venir meno a seguito dell’estensione applicativa dell’articolo 2054 cod. civ. Le due disposizioni hanno, infatti, come sostenuto dagli Autori, spettri applicativi e contenuti probatori differenti.

743 Tra le altre: Cass. Civ., 14 gennaio 2000, n. 366, in Danno resp., 2000, 991 ss., con nota di P.LAGHEZZA,

Insidia e trabochetto nelle grotte di Castellana; Cass. Civ. 1° giugno, 2006, n. 13130, cit.; nel merito: Giud. Pace Napoli, 25 gennaio 1999, 518, in Arch. giur. circ. sin., 1999, 518.

III.8. La responsabilità aquiliana del vettore nel trasporto

Outline

Documenti correlati