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La necessità di mantenere ferma la distinzione tra responsabilità contrattuale ed

CAPITOLO II RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA IN

II.1. La necessità di mantenere ferma la distinzione tra responsabilità contrattuale ed

Come analizzato nel capitolo precedente, il punto in comune tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale risiede, secondo la migliore dottrina, nella nozione stessa di responsabilità intesa come violazione di un dovere giuridico. In particolare, alla base della responsabilità contrattuale vi è la violazione dell'obbligo posto in capo al debitore nell'interesse del creditore, mentre la responsabilità aquiliana scaturisce dalla violazione del dovere di alterum non laedere di origine romanistica.

Il tipo di analisi sul rapporto tra le due forme di responsabilità all'interno dell'ordinamento italiano è influenzato dalla valutazione delle esperienze estere e dalle prospettive europee in tema di responsabilità civile258 , che sono caratterizzate da una considerazione unitaria del danno e che sembrano estranee da differenziazioni di natura metodologica. L'influenza della normativa europea di settore porta gli Autori ad interrogarsi sulla necessità di adeguare il settore interno della responsabilità civile al sistema europeo, che appare meno articolato e frammentato rispetto al nostro259.

Già a partire dagli anni settanta del secolo scorso era stata affermata la possibilità di trattare congiuntamente la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale. I due sistemi, infatti, si consideravano costruiti in maniera speculare. Ciò dimostrava l'elaborazione di un sistema di responsabilità in cui ad esigenze comuni si davano eguali risposte260.

Gli esempi forniti riguardavano diversi profili: dall'elemento soggettivo della responsabilità di cui agli articoli 1176 cod. civ. e 2043 cod. civ. alla responsabilità per l'operato degli ausiliari ex artt. 2049 e 1228 cod. civ., fino all'esercizio di attività

258 Su tale tematica v. tra gli altri: G.ALPA, La responsabilità civile, cit., 1028 ss. e F.D.BUSNELLI S.

PATTI, Danno e responsabilità civile, cit., 221 ss.

259 F.GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in G.VISINTINI (diretto

da), Tratt. resp. contr.,I; Inadempimento e rimedi, Padova, 2009, 74.

260 G. SBISÀ, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Realtà contrapposte o convergenza di

pericolose e alla responsabilità da cose in custodia, dove veniva individuata la simmetria tra gli articoli 2050 e 1681 cod. civ. da un lato e gli artt. 2051, 2052 cod. civ. e 1693, 1784 e 1839 cod. civ. dall'altro261.

Sulla base delle similitudini individuate il settore della responsabilità civile avrebbe dovuto avere una trattazione unitaria. Ciò avrebbe trovato giustificazione anche alla luce di alcune fattispecie, come ad esempio la responsabilità del produttore, che potevano essere trattate su base contrattuale oppure aquiliana262.

Sempre in quegli anni una parte della dottrina si era spinta fino ad elaborare l'idea di una categoria generale di responsabilità 263 , derivante dall'inadempimento di un'obbligazione o dalla lesione di un diritto assoluto ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. La costruzione di una categoria unitaria di responsabilità ha delle conseguenze di grande rilievo. Innanzitutto viene individuata una disciplina di base, che nemmeno l'autonomia dei privati è in grado di modificare. Allo stesso tempo viene consentita un'integrazione della disciplina legislativa, a condizione che non vengano intaccati i principi fondamentali su cui si basa la normativa unica264.

Il fondamento di questa linea di pensiero risiederebbe nell'analisi della disciplina elaborata per le due forme di responsabilità. La normativa sarebbe completamente unitaria a parte delle piccole sconnessioni dettate dalle specificità strutturali. Unica vera

261 G.SBISÀ, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 724.

262 G.SBISÀ, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 727: « (...) vi sono temi di grande

rilevanza pratica che vengono affrontati in entrambe le prospettive. Un esempio è offerto proprio dalla responsabilità del produttore (….) che viene impostato e risolto sia su base contrattuale (…) sia su base extracontrattuale: il che sembra confermare la fungibilità o complementarietà dei due rami della responsabilità civile».

263 In Francia una concezione unitaria della responsabilità si formò a partire dalla fine del XIX secolo e

venne poi abbandonata negli anni trenta del 1900 per abbracciare la teoria dualistica; per l'indirizzo unitario v. J.GRANDMOULIN, Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles, Rennes, 1892, 7: «L'analyse et l'histoire démontrent donc l'identité de nature de la loi et du contrat. Aussi, légales ou contractuelles, les obligations ne présentent aucune différence essentielles ni dans leurs subjets, ni dans leurs objet, ni dans leur force obligatoire (…). La contravention au contrat équivaut à la contravention à la loi. (…). L'unité de principe de la loi et du contrat, de l'obligation, soit contractuelle, soit légale, conduit donc à l'unité de responsabilité» e M.PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil conforme aux programme officiel de faculté de droit, IX ed., Paris, 1922, 281 ss., secondo il quale colpa contrattuale ed extracontrattuale sono accomunate dalla medesima natura. Sulla tesi dualistica v. A.BRUN, Rapports et domaines de responsabilité contractuelle et délictuelle, thèse de doctorat, Lyon, 1931, 93 ss.; in generale sul tema e per una ricostruzione del rapporto tra le due responsabilità v. R.ODALCQ, Traité de la responsabilité civile, I, Les causes de responsabilité, Bruxelles, 1967, p. 113 ss.

264 A.RAVAZZONI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, in Studi in memoria di

differenza sarebbe rappresentata dal termine di prescrizione dell'azione265. In ogni caso, la diversa collocazione delle norme prevista dal legislatore non costituirebbe ostacolo alla considerazione unitaria della responsabilità266.

La necessità di elaborare una nozione unitaria di responsabilità dal punto di vista disciplinare ha trovato eco anche nella dottrina recente, pur se in maniera non particolarmente approfondita. Secondo questa dottrina, l'elaborazione di principi comuni alle due aree, pur mantenendo la diversità disciplinare, potrebbe condurre all'unificazione o all'armonizzazione delle regole di responsabilità267. Si dovrebbe passare, secondo questa posizione, dalla distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a quella tra responsabilità per colpa e oggettiva, a cui vanno ad aggiungersi i modelli intermedi di “presunzione di responsabilità”268.

Inoltre, l'emergere di zone di confine tra le due responsabilità, cioè di ipotesi difficilmente collocabili in una o nell'altra area, ha condotto a due diversi atteggiamenti da parte della dottrina attuale. Il problema riguarderebbe quei rapporti i cui interessi non sono catalogabili in maniera netta come contrattuali o extracontrattuali. In queste ipotesi si è affermata, innanzitutto, la necessità di un'assimilazione tra le due normative, per rendere meno vistoso il fenomeno dello straripamento di una disciplina verso l'altra269.

Dall'altro lato, invece, la dottrina sostiene la necessità di mantenere ferma la distinzione anche riguardo a questi casi, alla luce della diversità disciplinare e della stessa

265 A.RAVAZZONI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 988: «Dall'esame

dei vari, pretesi punti di rilevanza di tale distinzione si può trarre tranquillamente il risultato della inesistenza di differenziazioni di particolare rilievo; suscettibili, cioè, di caratterizzare in un certo modo le due apparentemente contrapposte nozioni di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. (…) la disciplina (…) sia sostanzialmente uniforme, con l'avvertenza che la loro differenziazione strutturale può importare nell'applicazione della (ripeto)identica disciplina alcune sconnessioni non altrimenti rilevanti. (…) un reale differenza normativa (…): quella relativa al diverso termine prescrizionale (...)».

266 A.RAVAZZONI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, cit., 990. 267 A.PROCIDA MIRABELLI DI LAURO,M.FEOLA, La responsabilità civile, Torino, 2008, 15.

268 A.PROCIDA MIRABELLI DI LAURO,M.FEOLA, La responsabilità civile, cit., 15: «Piuttosto che continuare

a suddividere il campo della responsabilità civile in due modelli, rigorosamente non comunicanti, ispirati al dato formale delle fonti, può farsi strada l'idea che in entrambi gli ambiti la partizione ordinante sia quella tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva, pur nella consapevolezza di modelli intermedi caratterizzati da “presunzioni di responsabilità”».

269 A. DI MAJO, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, 122: «(...) l'applicazione di regole contrattuali o

extracontrattuali di responsabilità corre lungo un confine mobile. A seconda delle esigenze si assiste allo “straripamento” di regole contrattuali di tutela in settori che hanno riguardo ad interessi che non possono dirsi strictu senso contrattuali o viceversa. Il che potrebbe dimostrare come sovente, almeno per talune categorie di interessi, le “fonti” possano essere quasi fungibili. Potrebbe allora raccomandarsi che le diverse discipline abbiano ad avvicinarsi per rendere meno vistoso l'effetto di “straripamento” dell'una (disciplina) verso l'altra».

quadripartizione delle fonti, che caratterizzano il nostro ordinamento giuridico270.

La contrapposizione tra le due forme di responsabilità appartiene, infatti, a tutte le esperienze giuridiche contemporanee, oltre che al dato normativo e alla tradizione giuridica, e non può considerarsi odiernamente superata, per ragioni di carattere formale e sostanziale271. Il primo elemento che induce a mantenere la distinzione è sempre il dato normativo, quindi le differenze disciplinari, analizzate nel capitolo precedente. Il secondo ordine di ragioni emergerebbe dalla diversità strutturale, che caratterizza, secondo una parte della dottrina, le due forme di responsabilità: l'esistenza o meno di un obbligo preesistente in capo al danneggiante272.

II.2. La possibile sovrapposizione tra responsabilità contrattuale

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