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La responsabilità aquiliana del vettore nel trasporto amichevole

CAPITOLO III IL CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED

III.8. La responsabilità aquiliana del vettore nel trasporto amichevole

I rapporti di cortesia sono doveri sociali, che la vita di relazione impone nei vari momenti storici e culturali e che vengono qualificati in base a particolari intenti soggettivi delle parti come amicizia, benevolenza e convivenza744 . Si tratta di rapporti che si collocano per loro natura al di fuori di ogni coazione normativa e la cui esecuzione è affidata esclusivamente all’onore, alla lealtà e ai corretti rapporti sociali745.

La giuridicità di determinati rapporti può essere ricavata dall’elemento dell’onerosità. Tipicamente, infatti, un rapporto oneroso è un rapporto giuridico. Tuttavia non sempre è possibile riscontrare l’eguaglianza tra onerosità e giuridicità del rapporto. Anche i rapporti gratuiti possono presentare il requisito della giuridicità, laddove le parti siano mosse da un intento giuridico, che sia in grado di sostenere un contratto. Nell’ipotesi in cui l’intento delle parti non sia giuridico, ma sia dettato dalla buona convivenza sociale, il rapporto gratuito sarà un rapporto di cortesia746.

La differenza tra rapporti gratuiti di mera cortesia e rapporti gratuiti aventi natura giuridica è di difficile individuazione nell’ambito del trasporto. Infatti, né la normativa interna né il diritto internazionale uniforme definiscono il trasporto gratuito e il trasporto amichevole o di cortesia747. Nel codice civile l’unico riferimento è contenuto nell’art. 1681, comma 3, cod. civ., che estende al trasporto gratuito le disposizioni in materia di responsabilità del vettore per infortunio del passeggero. Il codice della navigazione contiene, invece, due disposizioni concernenti le fattispecie del trasporto gratuito e del trasporto amichevole: l’art. 413 cod. nav.748, che dispone in maniera analoga all’art. 1681, comma 3, cod. civ., per i trasporti marittimi gratuiti, e l’art. 414 cod. nav., che disciplina in maniera specifica la responsabilità del vettore marittimo nel trasporto amichevole749. Per quanto riguarda il trasporto aereo disposizioni analoghe agli art. 413 cod. nav. e all’art.

744 G.GHEZZI, voce Cortesia (prestazioni di), in Enc. dir., vol. X, Milano, 1962, 1048 ss.

745 V.PANUCCIO,voce Prestazioni di cortesia, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIV, Torino, 1996, 269 ss. 746 V. ROPPO, Il contratto di trasporto, in (a cura di) G.IUDICA e P. ZATTI ,Tratt. dir. priv. II ed., ,Milano,

2011, 12 ss.

747 Su questo problema specifico v.: S.BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 224 ss.

748 Art. 413 cod. nav.: «Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e

i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito».

749 Art. 414 cod. nav.: «Chi assume il trasporto di persone e di bagagli a titolo amichevole è responsabile

solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti».

1681, comma 3, cod. civ. sono contenute nell’art. 1 della Convenzione di Montreal del 1999, che non prevede, però, alcun riferimento al trasporto amichevole750.

Gli articoli sopra citati (art. 1681, comma 3, cod. nav.; art. 413 cod. nav. e art. 1 Convenzione di Montreal del 1999) prevedono l’applicazione al trasporto gratuito della disciplina prevista per il trasporto oneroso. La dottrina si è interrogata a lungo sull’inquadramento del trasporto gratuito come sottotipo del contratto di trasporto oppure come tipo contrattuale autonomo. La diversa qualificazione si ripercuote, infatti, sulla tipologia di norme applicabili per disciplinare gli aspetti negoziali diversi dalla responsabilità del vettore751.

Bisogna, innanzitutto, premettere la differenza che esiste tra un contratto a titolo oneroso e un contratto a titolo gratuito. Un contratto può essere definito a titolo oneroso quando alla prestazione principale di una parte corrisponda una prestazione principale a carico dell’altra. Rientrano in questa categoria sia i contratti a prestazioni corrispettive, sia i contratti associativi. Un contratto è, invece, a titolo gratuito, quando conferisce un bene o un servizio senza che vi sia una corrispondente prestazione a carico della parte beneficiaria752. Fatta questa premessa, il contratto di trasporto gratuito si distingue dal contratto di trasporto a titolo oneroso per la mancanza di un corrispettivo. A seconda che il corrispettivo venga considerato un elemento essenziale o naturale del contratto di trasporto, il trasporto gratuito potrà configurarsi come un sottotipo del contratto di trasporto oppure come un contratto atipico753.

Alcuni ritengono che il contratto di trasporto non sia necessariamente un contratto di scambio754. Ciò che rileva è unicamente la prestazione del vettore, avente ad oggetto il trasferimento di persone e cose da un luogo ad un altro. L’esistenza o meno del corrispettivo non determina il venir meno dell’unitarietà del tipo contrattuale di cui si è

750 Art. 1 Convenzione di Montreal del 1999: «La presente convenzione si applica ad ogni trasporto

internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo”; in termini analoghi dispone anche l’art. 1 della Convenzione di Varsavia del 1929: “La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile dietro rimunerazione. Essa si applica pure ai trasporti gratuiti effettuati con aeromobile da un’impresa di trasporti aerei».

751 V.BUSI, Il trasporto, in G.VISINTINI, Tratt. resp. contr., II, I singoli contratti, Milano, 2009, 266. 752 C.M.BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 493 ss.

753 Sul confronto tra le varie teorie: U.LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit., 212 ss. 754 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 102 ss.; successivamente S.BUSTI, Il contratto di

trasporto terrestre, cit., 227 ss.; A.FLAMINI, Il trasporto amichevole, Napoli. 1977, 126 ss.; S.SILINGARDI,

parlato nelle premesse. La funzione del contratto di trasporto è esclusivamente quella di garantire ai mittenti o ai passeggeri il trasferimento di persone o di cose. Solamente la prestazione di trasferimento caratterizza il contenuto del contratto di trasporto755. Secondo questo indirizzo la previsione di cui all’art. 1681, comma 3, cod. civ. (e dell’art. 413 cod. nav.) confermerebbe quanto detto: il trasporto gratuito rientra nella tipologia unitaria del contratto di trasporto756 . Il contratto di trasporto gratuito, pur essendo caratterizzato dall’assenza di corrispettivo, resta un vero e proprio contratto di trasporto, che è soggetto integralmente alla disciplina prevista per il trasporto oneroso757. La figura del contratto di trasporto gratuito di persone e (raramente di cose) si riscontra, laddove intervenga tra le parti un accordo avente ad oggetto la prestazione di trasferimento, ma venga escluso esplicitamente il pagamento di un corrispettivo a favore del vettore758.

A questa posizione si oppone l’idea che il contratto di trasporto abbia natura essenzialmente onerosa e che di conseguenza il trasporto gratuito sia un contratto sui

generis, soggetto in difetto di norme speciali alle norme generali sulle obbligazioni

contrattuali759. Il contratto gratuito è considerato un contratto d’opera sui generis e la sua causa non è un’operazione di scambio, ma un intento di liberalità senza l’attribuzione patrimoniale della donazione760 . Laddove il corrispettivo fosse configurato come elemento naturale e non essenziale del contratto di trasporto, non si spiegherebbero le previsioni di cui all’art. 1681, comma 3, cod. civ. (analogamente v. art. 413 cod. nav. e art. 1 Convenzione di Montreal del 1999). In assenza della disposizione citata, infatti, nessuna norma della disciplina in materia di trasporto oneroso è direttamente applicabile

755S.BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 228; A.FLAMINI, Il trasporto amichevole, cit., 130: «Il

contenuto essenziale del contratto di trasporto di persone (oneroso o gratuito) consiste nell’obbligazione assunta da un determinato soggetto (vettore) di trasferire persone o cose da un luogo all’altro, come si desume dall’art. 1678 cod. civ.».

756 S. BUSTI, Il contratto di trasporto terrestre, cit., 227. L’Autore spiega come la ratio delle due

disposizioni citate sia quella di assoggettare ad un identico regime di responsabilità i soggetti, che effettuano un’attività di trasporto in forza di un contratto, indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno un corrispettivo; si esprimono in termini analoghi anche S.ZUNARELLI,C.ALVISI, Trasporto, cit., 60.

757 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 126 ss. 758 S.ZUNARELLI,C.ALVISI, Trasporto, cit., 60.

759 A.ASQUINI, voce Trasporto di persone (contratto di), cit., 616: «Il contratto di trasporto di persone è un

contratto essenzialmente oneroso. Tuttavia può configurarsi anche un contratto sui generis di trasporto gratuito, soggetto, in difetto di norme speciali (l’Autore si riferisce in nota agli art. 1681, terzo comma, cod. civ., 413 e 947 cod. nav.) alle norme generali sulle obbligazioni contrattuali».

760 A.ASQUINI, voce Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone,cit., 12.

Sull’inquadramento del contratto di trasporto gratuito nello schema della donazione, che costituisce un’opinione isolata nel panorama dottrinale: v. M.IANNUZZI,Del trasporto, artt. 1678 -1702, cit., 41 ss.

a un trasporto gratuito761.

Il trasporto gratuito e il trasporto amichevole sono accomunati dalla mancanza di un corrispettivo. Sebbene parte della giurisprudenza e dottrina dei primi anni cinquanta sostenesse il contrario762, è ormai dato assodato che il trasporto amichevole non abbia natura contrattuale come tutti i rapporti di cortesia763.

Vi è, però, una posizione minoritaria, non riscontrabile in giurisprudenza, che configura un obbligo di protezione nel trasporto amichevole in base alla teoria del contatto sociale764. La responsabilità da contatto sociale riguarda i danni causati da un operatore

nei confronti di un soggetto all’interno di una relazione qualificata, che non presenta, però, carattere contrattuale. Al fine di favorire la posizione del danneggiato la giurisprudenza ha riconosciuto l’esistenza di una responsabilità contrattuale del danneggiante, in forza della relazione qualificata esistente tra le parti, che prende la denominazione di “contatto

761 U.LA TORRE, La definizione di contratto di trasporto, cit. 217: «Questa previsione, che sarebbe del tutto

superflua se fosse vera quella premessa, è un dato che depone contro e non a favore della tesi in esame, poiché la sua stessa presenza (…) sta a significare: da un lato che, ai fini del voluto effetto estensivo, una espressa disposizione di legge era necessaria; dall’altro e reciprocamente che, senza un’esplicita norma in deroga, l’estensione non ha luogo».

762 L’opinione suddetta è minoritaria e si ritrova espressa in dottrina da U.BRASIELLO, Trasporto a titolo

gratuito, e trasporto amichevole o di cortesia, nota a App. Bologna, 4 febbraio 1954, in Giur. compl. cass. civ.,1954, I, 353 ss., secondo il quale il trasporto amichevole alla stessa stregua del trasporto gratuito, da cui all’applicazione anche in questo caso dell’art. 1681, comma 3, cod. civ. Questa posizione muove dall’idea per cui è gratuito tutto ciò che si dà, o si fa senza pagamento, per puro spirito di liberalità, per soddisfazione morale, per amicizia o per cortesia. Nel caso in cui intervenga un interesse economico e il trasporto faccia parte di un prezzo anche implicitamente, non si può configurare un trasporto gratuito. In questa fattispecie rientrano solamente le ipotesi del trasporto amichevole o di cortesia. Da ciò deriva che non esiste alcuna distinzione tra trasporto gratuito o trasporto amichevole o di cortesia. Si applica, inoltre, l’art. 1681, comma 3, cod. civ. e non l’art. 2043 cod. civ., perché nel trasporto di cortesia si crea sempre un vincolo giuridico tra chi trasporta amichevolmente e chi è trasportato. Uguali considerazioni sulla natura contrattuale del trasporto amichevole, ma in favore dell’applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità v.: D. R. PERETTI GRIVA,Sul trasporto amichevole o di cortesia, in Riv. dir. comm., 1948, I, 409 e A. MONTEL,Ancora in tema di responsabilità per trasporto terrestre a titolo di cortesia, in Riv. dir.

comm., 1948, I, 200; in giurisprudenza: Cass. Civ., 29 marzo 1950, in Foro it., 1950, I, 1010; Cass. Civ. 16 aprile 1951, in Giur. it., 1952, I, 290; nel merito tra le altre: Trib. Bologna, 10 dicembre 1946, in Foro pad., 1948, I, 201; Trib. Bologna, 18 dicembre1946, in Foro it., 1947, I, 415.

763 Cass. Civ., 13 ottobre 1951, n. 2635, cit., in Resp. civ. prev.,1951, 401 con nota di G.GENTILE, Sul

trasporto amichevole; Cass. Civ., 14 giugno 1952, in Giur. compl. cass. civ., 1953, I, 28; Cass. Civ., 22 maggio 1953, n. 1492, in Giust. civ., 1953, I, 1693; recente: Cass. Civ., 8 febbraio 2009, n. 21389, in Giust. civ., 2010, I, 2209, con nota di M.M.COMENALE PINTO, Una decisione molto sintetica sulla responsabilità nel trasporto amichevole.

764 C.CASTRONOVO,La nuova responsabilità civile, cit., 443 ss.; nello specifico per il trasporto di cortesia

C.CASTRONOVO,Le due specie della responsabilità civile e il problema del concorso, in Eur. dir. priv., 2004, 87 ss.; segue questa linea anche: V.VIOLANTE, Responsabilità del vettore in caso di trasporto aereo a titolo di cortesia, nota a Trib. Roma, 5 febbraio 1997, in Danno resp., 1998, 595 ss; contra S.BUSTI,

Contratto di trasporto terrestre, 1096 ss., in particolare v. n. 653 e G.MASTRANDREA, L’obbligo di

sociale” 765 . Le fattispecie in cui si è applicato questo principio riguardano prevalentemente la responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente. L’esecuzione della prestazione di cura, sebbene non dovuta contrattualmente da parte del medico, stabilisce una relazione con il paziente, da cui scaturisce il dovere di protezione in capo al sanitario766.

Il problema che si pone è di indicare un criterio che permetta di individuare l’esistenza di un contratto di trasporto nell’ipotesi in cui manchi il corrispettivo. La giurisprudenza afferma, ormai costantemente, che si ha trasporto gratuito quando è presente un interesse giuridicamente apprezzabile del vettore all’esecuzione del trasferimento, che sia suscettibile di valutazione economica767 . Non meritano, peraltro accoglimento le pronunce, che fanno coincidere l’esistenza di questo interesse con il godimento dell’altrui compagnia da parte del vettore768 . Le conseguenze pratiche di questo orientamento sarebbero abnormi, perché le ipotesi di trasporto amichevole sarebbero limitate ai casi di passeggero sgradito e trasportato di mala voglia dal vettore769. Parte della dottrina ritiene, però, che la distinzione tra le due fattispecie non può unicamente basarsi sulla presenza o assenza dell’interesse suddetto. La presenza dell’interesse, infatti, non coincide sempre con l’obbligatorietà del vincolo, che si viene a creare tra due soggetti. Un atto di cortesia può essere determinato anche da un interesse economico della parte, mentre un atto di natura contrattuale, come ad esempio la donazione, può essere connotato da uno spirito di liberalità770. Secondo questa dottrina la distinzione tra trasporto di cortesia e trasporto amichevole si deve basare sull’esistenza della volontà delle parti di obbligarsi contrattualmente771. Si dovrà, quindi, verificare se

765 V. ROPPO, Il contratto di trasporto, cit., 18; in generale sulla teoria del contatto sociale, in particolare

sulle origini e sulla sua applicazione S.ROSSI, Contatto sociale (fonte di obbligazione), in Dig. disc. priv.,

sez. civ., Agg. V., Torino, 2010, 346 ss.

766 F.GALGANO, Trattato di diritto civile, III, II ed., Padova, 2009, 301.

767 Nella giurisprudenza di legittimità tra le altre: Cass. Civ., 27 febbraio 1979, n. 1221, in Arch. giur. circ.

sin., 1979, 337; Cass. Civ., 1° ottobre 1986, n. 4924, in Riv. giur. circ. trasp., 1987, 84; Cass. Civ., 20 aprile1989, n. 1855, in Riv. giur. circ. trasp., 1989, 571; nel merito tra le altre: Trib. Milano, 11 marzo 1985, in Foro pad., 1985, I, 218; App. Perugia, 28 maggio 1991, in Arch. giur. circ. sin., 1991, 758; Trib. Napoli, 25 ottobre 1997, in Riv. giur. cir. trasp., 1998, 726.

768 Cass. Civ., 15 settembre 1981, n. 5098, in Arch. giur. circ.sin. , 1981, 742; Cass. Civ., 5 luglio 1989, n.

3223, in Vita not., 1988, 1206; più recente: Trib. Napoli, 25 ottobre 1997, in Riv. giur. cir. Trasp., 1998, 726.

769 C.VIGNALI,Il trasporto terrestre verso una responsabilità oggettiva, cit., 144 ss. 770 G.ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, cit., 111.

771 M.IANNUZZI,Del trasporto, artt. 1678 -1702, cit., 51; segue le considerazioni di IANNUZZI anche U.LA

le parti abbiano inteso attribuire alla propria volontà l’attitudine a produrre effetti giuridici772.

Come già analizzato nel paragrafo precedente, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10629 del 1998, l’articolo 2054 cod. civ., che riguarda i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è invocabile da tutti i terzi trasportati a qualunque titolo. Con il nuovo orientamento elaborato dalla Cassazione si affievolirebbe la distinzione tra trasporto gratuito e trasporto amichevole dal punto di vista della tutela accordata dall’ordinamento. Infatti, il trasporto a titolo di cortesia potrebbe proporre l’azione risarcitoria in base al criterio di imputazione previsto dall’articolo 2054 cod. civ., che è analogo a quello stabilito dall’articolo 1681 cod. civ. per il trasporto contrattuale oneroso e gratuito773.

Questa “equiparazione” è riscontrabile solamente nel trasporto terrestre, perché per il trasporto marittimo a titolo amichevole continua ad applicarsi l’articolo 414 cod. nav. Secondo questa disposizione il vettore è responsabile, laddove dimostri il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti. L’onere probatorio richiesto al passeggero è in questo caso analogo a quello previsto per la responsabilità da fatto illecito

ex art. 2043 cod. civ.774In questo modo il trasportato a titolo amichevole non può avvalersi del regime probatorio, basato sulla presunzione di colpa, che si applica ai trasportati a titolo contrattuale ai sensi dell’articolo 409 cod. nav.775 L’articolo 414 cod. nav. esclude di fatto la responsabilità del vettore per colpa lieve, mentre nell’articolo 409 cod. civ. in conformità ai principi generali in tema di responsabilità debitoria, la colpa viene sempre intesa in senso oggettivo come mancanza di diligenza, senza operare alcuna graduazione dal punto di vista soggettivo776.

La dottrina ha evidenziato che l’ambito di applicazione dell’articolo 414 cod. nav.

772 M.IANNUZZI,Del trasporto, artt. 1678 -1702, cit., 51; sulla stessa linea anche G.CATURANI A.

SENSALE, Il trasporto. Esposizione critica di giurisprudenza e dottrina (Artt. 1678 – 1702 codice civile),

Napoli, 1960. 73: «Allorché si esegua un trasporto senza corrispettivo s’impone quindi un’indagine sull’esistenza o meno di un animus obligandi da parte del vettore (…)». Di recente riprende le posizioni degli Autori citati: v. G.MASTRANDREA, L'obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone, cit., 282.

773A.ZAMPONE, Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di Cassazione

sull’applicabilità dell’art. 2054 c.c. alle persone trasportate, cit., 244.

774 A.ZAMPONE, Il contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 441.

775 S.ZUNARELLI,A.ROMAGNOLI,Contratto di trasporto marittimo di persone, cit., 393.

776 A. ANTONINI, Il trasporto amichevole: lineamenti generali ed inadeguatezza del codice della

è limitato solamente alla navigazione mercantile e non riguarda il settore della nautica effettuata con unità da diporto. L’art. 40 del D.lgs. n. 171/2005, recante il “Codice della nautica da diporto” ha previsto, infatti, che in questo settore la responsabilità civile verso terzi sia regolata dall’articolo 2054 cod. civ.777. In virtù di questa previsione e in aderenza con quanto stabilito dalla Cassazione a partire dalla pronuncia n. 10629 del 1998, l’articolo 2054 cod. civ. può essere essere applicato anche ai terzi trasportati a bordo di imbarcazioni e natanti da diporto778.

Si è anche auspicata l’eliminazione dell’articolo 414 cod. nav., sospettato di illegittimità costituzionale in virtù dell’ingiustificata disparità di trattamento e della compressione del diritto fondamentale all’integrità fisica, che consegue alla sua applicazione. L’art. 414 cod. nav. prevederebbe, infatti, un trattamento irragionevolmente ingiustificato rispetto a quanto previsto in materia di trasporto terrestre779.

III.9. Il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana nel

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