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BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

C) Repubblica Ceca

10. BENEFICI PER I DIPENDENTI

10.3. BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Secondo lo IAS 19, i benefici successivi al rapporto di lavoro si concretizzano in prestazioni previdenziali dovute ai dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro come ad esempio pensioni, assicurazioni sulla vita e assistenza medica.

8 IAS 19, par. 17.

9

IAS 19, par. 20.

L’erogazione di tali benefici è subordinata alla predisposizione, da parte dell’entità, di piani a benefici successivi al rapporto di lavoro classificati come piani a contribuzione definita o piani a benefici definiti a seconda della natura economica del piano.

Con i piani a contribuzione definita l’obbligazione dell’impresa è limitata all’ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell’accordo; sulla base di questi contributi e sulla base dei rendimenti derivanti dall’investimento dei contributi, il dipendente riceverà i benefici successivi al rapporto di lavoro. In questa situazione il rischio attuariale (ossia che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (ossia che le attività investite siano sufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono sul dipendente11.

In alcuni altri casi l’obbligazione dell’impresa va oltre l’ammontare dei contributi da versare al fondo. Sono i casi, ad esempio, in cui l’obbligazione deriva da una formula per la determinazione dei benefici del piano che non è legata unicamente all’ammontare dei contributi, da una garanzia di un determinato rendimento sui contributi, ecc.

Nei piani a benefici definiti l’obbligazione dell’impresa consiste nel concedere ai dipendenti dei benefici ed in questo caso il rischio attuariale e il rischio di investimento ricadono sull’impresa. Se i valori attuariali e di investimento effettivi risultano inferiori rispetto alle attese, l’entità dovrà provvedere ad aumentare il valore dell’obbligazione.

Nell’ambito dei benefici successivi al rapporto di lavoro lo IAS 19 prende in considerazione tre situazioni: i piani pensionistici relativi a più datori di lavoro, i piani previdenziali pubblici e i benefici assicurati.

10.3.1. PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Come già anticipato, attraverso i piani a contribuzione definita12, l’entità versa dei contributi ad un’entità distinta (un fondo) per i quali non avrà un’obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi nel caso in cui il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all’attività lavorativa svolta nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. In questa situazione il rischio attuariale e il rischio di investimento ricadono sul dipendente.

A livello contabile, per ogni esercizio, l’entità dovrà determinare l’obbligazione sulla base dei contributi dovuti per quell’esercizio escludendo ipotesi attuariali per la valutazione.

11 IAS 19, par. 25.

12 Si ricorda che, per l’Italia, il D.Lgs. 252 del 2005 attuativo della riforma sulla previdenza complementare, prevede la possibilità di costituire forme pensionistiche complementari esclusivamente in regime di contribuzione definita. Le forme pensionistiche a benefici definiti possono essere istituite solo per categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Le obbligazioni devono essere attualizzate solo nel caso in cui non vengano estinte, in tutto o in parte, entro dodici mesi dal termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa13.

La contabilizzazione dei contributi da versare ad un piano a contribuzione definita deve avvenire nell’esercizio in cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa. L’entità è tenuta a rilevare un debito, dedotti eventuali contributi già versati, che verrà estinto con il versamento del contributo al fondo ed in contropartita un costo14.

Nel caso in cui in contributi già versati al fondo come anticipo, eccedano i contributi dovuti per l’attività lavorativa prestata prima della data di riferimento del bilancio, allora l’impresa rileverà un’attività nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà una riduzione di pagamenti futuri o un rimborso.

Nelle note al bilancio l’entità deve fornire informazioni relativamente all’ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita15.

Secondo gli US GAAP, un piano a contribuzione definita è un piano con le seguenti caratteristiche16:

- offre benefici pensionistici in cambio di servizi resi;

- prevede condizioni che regolano le modalità di contribuzione al fondo per conto di coloro che partecipano al piano, nonché l’ammontare dei benefici pensionistici che i partecipanti riceveranno.

L’ammontare dei benefici pensionistici dipende da diverse variabili: l’ammontare del contributo, la revoca di ammontari inizialmente contribuiti ad altri partecipanti riallocati ad altri dipendenti e i profitti realizzati sugli investimenti.

Come previsto anche per gli IAS/IFRS, il costo del datore di lavoro corrisponde al contributo richiesto per il periodo in relazione all’attività lavorativa prestata dal dipendente. La differenza più rilevante rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali, riguarda il caso di contributi versati in eccedenza rispetto a quelli effettivamente dovuti: il FAS 8717 non prevede la contabilizzazione di un’attività, bensì di un costo per pensione anticipato da rilevare a conto economico sul minor periodo tra il periodo di assegnazione richiesto dal regolamento del piano a contribuzione definita e i periodi di servizio dei dipendenti.

13 L’attualizzazione deve avvenire con l’applicazione di un tasso di sconto pari al rendimento alla data del bilancio dei titoli di aziende primarie quotate o, in alternativa se non disponibili, al rendimento di mercato dei titoli di stato alla data del bilancio. – IAS 19, par. 78.

14

IAS 19, par. 44.

15 Secondo quanto stabilito dallo IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, l’impresa è tenuta a fornire informazioni anche in merito ai contributi versati a piano a contribuzione definita a favore del personale direttivo.

16

FAS 87, par. 63.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia aderito ad un piano che prevede la contribuzione per periodi successivi al pensionamento o alla risoluzione del rapporto di lavoro, allora l’entità deve accantonare il costo stimato durante il periodo di servizio del dipendente18.

Tra le note al bilancio, l’entità deve rilevare, separatamente dai costi per piani a benefici definiti, i costi totali per i piani a contribuzione definita, includendo la natura e gli effetti di ogni cambiamento significativo avvenuto nell’esercizio che possa aver avuto effetto sulla comparabilità del dato con gli anni precedenti.

10.3.2. PIANI A BENEFICI DEFINITI