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LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATARI

C) Repubblica Ceca

5. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 1

6.4. LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATARI

La contabilizzazione e le informazioni integrative da fornire in bilancio sono diverse a seconda che il redattore sia il locatario o il locatore (di cui si parlerà in seguito) e della tipologia di leasing, finanziario od operativo.

Leasing finanziario

Nel caso di leasing finanziario, all’inizio della decorrenza del leasing, il locatore deve contabilizzare nell’attivo dello Stato Patrimoniale il valore pari al fair value del bene locato come se

20 IAS 17, par. 17.

21

FAS 98, par. 22.

fosse di proprietà23 o, se inferiore, il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti. In contropartita dovrà essere rilevato nel passivo dello Stato Patrimoniale un debito verso il locatore24.

Non è possibile esporre nel bilancio il valore dei beni presi in locazione al netto delle passività dei beni stessi25.

I costi direttamente attribuibili alle attività svolte dal locatario per un leasing finanziario sono aggiunti al valore rilevato come attività: si tratta ad esempio dei costi di negoziazione e di perfezionamento dell’operazione di leasing26.

Nelle valutazioni successive lo IAS 1727 prevede che i canoni di leasing vengano ripartiti tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. I costi finanziari dovranno essere determinati in modo che la ripartizione fra gli esercizi del leasing permetta di ottenere un tasso di interesse costante sulla passività residua per ogni esercizio. I canoni potenziali di locazione devono essere rilevati come costi negli esercizi nei quali sono sostenuti.

Poiché iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale, il bene oggetto del leasing deve essere ammortizzato, utilizzando un metodo coerente a quello adottato per beni simili di proprietà del locatario. Si dovrà in particolare fare riferimento a quanto previsto dallo IAS 16 e dallo IAS 38. Se esiste una ragionevole certezza che il bene verrà acquisito dal locatario al termine del leasing, il periodo atteso di utilizzo, e quindi il periodo di ammortamento, coincide con la vita utile del bene. Al contrario se non è possibile supporre che il locatario acquisterà il bene al termine del contratto di leasing, il bene deve essere ammortizzato entro il periodo più breve fra la sua vita utile e la durata del leasing28.

Nel caso in cui il bene subisca una perdita durevole di valore, questo deve essere svalutato, secondo le regole previste dallo IAS 36.

Le stesse prescrizioni per la valutazione iniziale e successiva del bene in leasing sono stabilite anche dagli US GAAP29.

Per quanto riguarda l’informativa di bilancio, il locatario deve indicare nelle note, oltre a quanto previsto dall’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative, le seguenti informazioni30:

- il valore contabile netto alla data di chiusura del bilancio per ciascuna categoria di beni;

23 In ottemperanza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, già ricordato.

24 IAS 17, par. 20. 25 IAS 17, par. 23. 26 IAS 17, par. 24. 27 IAS 17, par. 25. 28 IAS 17, par. 28. 29 FAS 13, par. 10-12. 30 IAS 17, par. 31.

- una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di chiusura del bilancio ed il loro valore attuale per ciascuno dei seguenti periodi: entro un anno, tra uno e cinque anni e oltre cinque anni;

- i canoni di locazione potenziali rilevati come spesa nell’esercizio;

- nel caso di subleasing il totale dei pagamenti minimi futuri che ci si attende di ricevere per i subleasing non annullabili alla data di riferimento del bilancio;

- una descrizione generale dei contratti di leasing significativi che deve almeno contenere il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali da pagare, l’esistenza di clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione e le restrizioni imposte da contratti di leasing come quelle riguardanti dividendi, indebitamento ed ulteriori contratti di leasing.

Nell’informativa richiesta dagli US GAAP, più in particolare dal FAS 13, nei bilanci redatti durante il periodo di leasing, deve essere indicato l’ammontare lordo dei beni posseduti tramite leasing finanziario, unitamente al relativo ammortamento accumulato.

La svalutazione sui beni posseduti tramite leasing finanziario, a meno che sia inclusa nella quota di ammortamento, deve essere indicata separatamente31.

Inoltre, sempre secondo il FAS 1332, i futuri pagamenti minimi per il leasing finanziario devono essere indicati in aggregato e per ciascuno dei successivi cinque anni. Gli interessi che vengono imputati a bilancio devono essere iscritti come rettifica ai pagamenti minimi totali per il leasing, allo scopo di ridurre tali pagamenti minimi al loro valore attuale.

Leasing operativo

Nel bilancio dei locatari, nel caso di leasing operativo, i pagamenti del leasing sono rilevati come costo a quote costanti lungo la durata del leasing33, non iscrivendo pertanto nessun valore fra le attività dello stato patrimoniale. Se il contratto di leasing prevede un incremento dei canoni durante la durata del leasing, ad esempio a causa di un maggior utilizzo del bene, l’ammontare totale dei canoni deve essere comunque ripartito in quote costanti e imputato a conto economico.

Nel caso si rilevi una differenza tra le somme pagate ed i canoni di competenza iscritti in conto economico, tale valore dovrà essere contabilizzato nello Stato Patrimoniale tra i ratei passivi, se i canoni pagati sono inferiori ai canoni di competenza, o fra i risconti attivi, se i canoni pagati sono maggiori dei canoni di competenza.

31 FAS 13, par. 13.

32 FAS 13. par. 16.

33 IAS 17, par. 33. Lo stesso paragrafo ammette la possibilità di utilizzare altri criteri sistematici più rappresentativi delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte del locatario, rimandando la trattazione al SIC 15 – Leasing

Le stesse prescrizioni per la valutazione iniziale e successiva sono stabilite anche dagli US GAAP34.

Per quanto riguarda l’informativa di bilancio, il locatario deve indicare nelle note, oltre a quanto previsto dall’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative, le seguenti informazioni35:

- i pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per tutto il periodo minimo contrattuale distinguendo quelle entro un anno, tra uno e cinque anni e oltre i cinque anni;

- in caso di subleasing, l’indicazione relativa ai corrispettivi previsti per i subleasing non annullabili alla data di riferimento del bilancio;

- i canoni già rilevati a conto economico e nei conti economici precedenti rispetto al totale dei canoni dovuti per la durata del contratto;

- una descrizione generale dei contratti di leasing significativi che deve almeno contenere il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali, l’esistenza di clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione e le restrizioni imposte da contratti di leasing.

Nell’informativa richiesta dagli US GAAP, più in particolare dal FAS 1336, oltre a quanto previsto anche dallo IAS 17, nei bilanci redatti durante il periodo di leasing, devono essere indicati per i leasing operativi che hanno durata non annullabile, iniziale o residua, superiore ad un anno, i futuri canoni minimi alla data dell’ultimo bilancio presentato, in aggregato e per ciascuno dei successivi cinque anni.