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I caratteri della subordinazione: gli obblighi di diligenza, obbedienza

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 150-155)

3.6.1 Obbligo di diligenza

Per quanto riguarda la diligenza, il 1° comma dell'art. 2104 impone al lavoratore subordinato di adempiere alle proprie prestazioni usando la diligenza richiesta dal tipo di mansioni che gli sono state affidate. Allo stesso tempo l'adempimento deve essere diligente secondo l'interesse che l'impresa si prefigge di raggiungere grazie alla collaborazione dei propri dipendenti. Ne consegue che, lo sportivo professionista è tenuto a mettere a disposizione della società di appartenenza le proprie prestazioni lavorative in vista del conseguimento del

risultato cui le stesse tendono, e che corrisponde anche alle aspettative della società datrice di lavoro.

L'obbligo di diligenza si estende alla cura degli strumenti di lavoro forniti dal datore. A tale obbligo si richiama espressamente l'art. 10.5 dell'accordo collettivo dei calciatori di serie A, secondo il quale questi ultimi devono custodire con diligenza gli indumenti e i materiali sportivi forniti dalla società, e si impegnano a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per loro colpa. Analogamente l'art. 15.3 dell'accordo collettivo per i giocatori di pallacanestro fa dell'atleta il custode del materiale fornitogli dalla società, della cui perdita deterioramento o distruzione ne risponde personalmente, se non imputabile al normale uso o a cause di forza maggiore.

3.6.2 Obbligo di obbedienza

L' obbligo di obbedienza è contenuto nel 2° comma dell'art. 2104 c.c., in base al quale il lavoratore dipendente deve osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori di questo dai quali il lavoratore gerarchicamente dipende, esso deve essere espressamente specificato, in quanto l'art. 4 comma 4 della l. 91/81 ha previsto il necessario inserimento nel contratto individuale di una clausola contenente l'obbligo dello sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Si è osservato in dottrina che la norma in questione pare avere come destinatari soltanto gli atleti e non invece i direttori tecnico-sportivi, che impartiscono per conto della società “istruzioni tecniche” e “prescrizioni”, né gli allenatori ed i preparatori atletici che sono incaricati di elaborare, in collaborazione tra loro, tali prescrizioni ed istruzioni, sempre in armonia con le scelte programmatiche e le direttive generali impartite dagli organi societari.135

Con tale previsione, il legislatore ha inteso ribadire la natura subordinata del lavoro sportivo, e la necessità che, in ragione di tale configurazione fortemente gerarchica, l'atleta si attenga, nell'esecuzione della prestazione, alle istruzioni 135 G.Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato.

tecniche ricevute, anche se eventualmente non condivise. Tale necessità si pone soprattutto nei giochi di squadra, dove non conta solo l'abilità personale di ogni singolo componente ma anche anche il riuscire a creare uno spirito di squadra, attraverso il conformarsi a quanto deciso da chi è alla guida del gruppo.136

Oltre a ciò, l'atleta è tenuto anche ad osservare prescrizioni non strettamente connesse all'esecuzione della prestazione ma che attengono allo stile di vita ma ritenute ugualmente necessarie per raggiungere gli scopi agonistici prefissati.

A tale proposito, l'art. 10.4 dell'accordo collettivo per i calciatori di serie A espressamente specifica che le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dall'attività agonistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana. Analogamente l'art. 13.4 dell'accordo collettivo per i giocatori di pallacanestro, contiene l'obbligo di seguire il regime dietetico stabilito dai medici della società, e di mantenere fuori e dentro il campo da gioco, un comportamento non solo consono agli standard del buon cittadino, ma improntato in ogni circostanza a correttezza, onestà, professionalità e fair play.

Tramite queste previsioni, risaltano i confini più allargati che la subordinazione assume per i lavoratori sportivi, per i quali l'osservanza dei predetti criteri comportamentali completa l'obbligo di diligenza nella prestazione di lavoro.

Rientra poi negli obblighi dello sportivo, quale ulteriore specificazione della natura subordinata della sua prestazione ed espressione del dovere di obbedienza, anche quello di partecipare agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società e di partecipare alle gare ufficiali ed amichevoli in Italia e all'estero (art. 7.2 accordo collettivo calciatori di serie A), quello di indossare in determinate circostanze l'abbigliamento fornito dalla società (art. 15 contratto collettivo per i giocatori di pallacanestro).

Ai descritti obblighi dello sportivo, corrisponde l'obbligo per la società di curare la migliore efficienza sportiva; obbligo che nell'accordo collettivo per i 136 M. De Cristofaro, Problemi attuali di diritto sportivo, in Dir. Lav., 1989.

calciatori di serie A si specifica in quello di fornire attrezzature idonee alla preparazione atletica, e di mettere a disposizione dei giocatori un ambiente consono alla loro dignità professionale (art. 7.1).

3.6.3 Obbligo di fedeltà

Il dovere di fedeltà è invece sancito all'art. 2105 c.c., il quale vieta al lavoratore di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, nonché di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso a danno in modo da arrecare un pregiudizio. Con riferimento agli sportivi professionisti, tale obbligo è variamente specificato negli accordi collettivi, o mediante un generico richiamo (art. 10.2 accordo collettivo per i calciatori di serie A), oppure attraverso una più accentuata individuazione del contenuto dello stesso, come accade, per esempio, nell'accordo per gli atleti della pallacanestro (art. 13.6), dove si sottolinea espressamente che l'atleta è tenuto al più stretto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, relativi alla vita della squadra o della società.

Tale obbligo ha immediate ricadute in ambito sportivo, giacché impedisce che un soggetto, legato contrattualmente ad una società, possa contemporaneamente prestare la propria attività anche in favore di altre, con inevitabili, ed inaccettabili ricadute sui risultati delle competizioni sportive.

Tale divieto non si estende agli impegni con la squadra nazionale, alle cui convocazioni gli atleti hanno l'obbligo di rispondere positivamente, tanto più che, è stato osservato,137 tale partecipazione non provoca danno alla società di

appartenenza, ma ne aumenta il prestigio e la notorietà. Negli ultimi anni, tuttavia, la convocazione in nazionale dei propri atleti, viene vista in negativo dalle grandi società di calcio, per il pericolo che i propri giocatori incorrano in gravi infortuni oppure che la forma fisica degli atleti peggiori, a causa dell'alto numero di impegni.

Inoltre il divieto di svolgere altre attività lavorative, nell'accordo collettivo per i calciatori di serie A, va ben al di là del limite della concorrenza, prevedendosi all'art. 8 un più ampio divieto di svolgimento, nel periodo di durata del contratto, di ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale che non sia stata previamente autorizzata dalla società. Quest'ultima a sua volta, potrà negare l'autorizzazione soltanto se l'attività risulti incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività sportiva. Ad esempio, la società autorizzerà eventuali contratti di sponsorizzazione stipulati da singoli sportivi soltanto se tali da non confliggere con analoghi contratti stipulati dalla società con i suoi sponsor; in questo caso la scelta si basa su criteri oggettivi, poco opinabili, ma l'utilizzo di criteri soggettivi, potranno facilmente dare luogo a contestazioni, risolvibili tramite un giudizio di compatibilità del Collegio Arbitrale che deciderà con rito abbreviato (art. 8.3).

Il divieto di svolgere attività concorrente, vale in costanza del contratto e finché esso permane, ma, mentre il comune lavoratore subordinato entro certi limiti può essere vincolato all'obbligo di non concorrenza anche dopo la cessazione del rapporto in forza di un patto specifico (art. 2125), da redigere in forma scritta a fronte di un corrispettivo, di durata non superiore a 5 anni per i dirigenti, a tre negli altri casi, il comma 6 dell'art. 4 della l. 91/81 ha escluso che il contratto possa contenere clausole di non concorrenza, o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo, per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso.

La ratio di questa esclusione, è da rintracciarsi nella specialità del lavoro sportivo, connotato da elementi concorrenziali rispetto ai quali assolutamente incompatibile risulterebbe una previsione restrittiva.138

Al dovere contrattuale di fedeltà si può far risalire anche l'obbligo di astenersi da atti o comportamenti integranti il tentativo o la commissione di illecito sportivo, (oggetto di vigorosa repressione da parte dei regolamenti federali), cioè quegli atti e comportamenti, diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della 138 Dante Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro.

gara o ad assicurare a qualche altro interessato un vantaggio di natura sportiva o economica, mediante accordi (c.d. combines) di vario genere, atti di corruzione, patti «a vincere» e «a perdere», che, se diretti a favorire l'avversario, rappresentano un'immediata violazione del dovere di cui si parla e, se diretti a favorire la società di appartenenza, inconsapevole, possono, tradursi in un pregiudizio per quest'ultima, ritenuta egualmente responsabile sotto il profilo disciplinare in base alla regola della responsabilità oggettiva.

In tale ipotesi si può affermare che il dovere di lealtà e di correttezza sportiva, cardini fondamentali della pratica sportiva, viene a compenetrarsi con il dovere di fedeltà.

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 150-155)