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La tutela previdenziale

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 181-184)

3.10 Gli obblighi del datore di lavoro

3.10.4 La tutela previdenziale

L'art. 9 della l. 91/81, estende a tutti gli sportivi professionisti (sia lavoratori subordinati che autonomi) l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo), prevista dalla l. 366/1973 per i giocatori e allenatori di calcio.

La problematica relativa all'individuazione dell'ente previdenziale di appartenenza degli sportivi risulta, tuttavia, superata a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011 (c.d. decreto “Salva Italia”) che, all'art. 21, ha previsto la soppressione dell'ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

In base ai principi generali in materia, l'obbligo contributivo, che in caso di subordinazione grava tanto sul datore di lavoro che sul lavoratore, sorge automaticamente con il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, e lo sportivo professionista, per effetto del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, 1° comma c.c., avrà diritto alle prestazioni previdenziali anche in caso di omessa contribuzione, sempre che i contributi omessi non risultino prescritti ( e cioè non più suscettibili di versamento per essere trascorso il tempo previsto dalla legge per tale adempimento, pari a cinque anni dalla maturazione del diritto alla contribuzione). Infatti, in tal caso, il datore di lavoro sarà responsabile nei confronti del lavoratore del danno causato dalla mancata contribuzione.

Per quanto riguarda il calcolo delle pensioni, anche per gli sportivi professionisti varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, così come avviene nei confronti dei lavoratori iscritti al regime dell'assicurazione generale obbligatoria e agli stessi si applicano le importanti novità introdotte dal citato decreto “Salva Italia”, che ha esteso a tutti i lavoratori l'applicazione del criterio di calcolo delle pensioni c.d. contributivo (art. 21).

Prima della recente riforma, per gli iscritti al fondo che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi di contribuzione, il calcolo della pensione avveniva con il sistema c.d. retributivo. In base a tale sistema, che tiene conto delle retribuzioni percepite dal lavoratore durante il rapporto di lavoro, il calcolo della pensione era fatto tenendo conto dell'anzianità contributiva ( e cioè del numero di settimane coperte da contribuzione fino ad un massimo di settimane corrispondenti a 40 anni) e dalla retribuzione pensionabile (costituita dalla media delle retribuzioni lorde percepite nel periodo di riferimento dalla legge) ed era tale da assicurare, per quarant'anni di contribuzione, una pensione pari all'80% della suddetta retribuzione media.

A seguito della riforma la pensione, anche per tali lavoratori, verrà calcolata in base al criterio pro-rata, e cioè con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e successivamente in base a quello c.d. contributivo.

Si tratta dell'estensione alla generalità dei lavoratori del criterio già applicato a coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, per i quali la funzione è calcolata, appunto, secondo il criterio retributivo fino al 31 dicembre 1995 e, successivamente, con quello c.d. contributivo.

Infine, per coloro che sono iscritti al fondo a partire dal 1 gennaio 1996, il calcolo della pensione avviene esclusivamente con il sistema c.d. contributivo. Con tale sistema l'ammontare della pensione si determina moltiplicando il montante contributivo (e cioè la somma di tutti i contributi accantonati durante la vita lavorativa, maggiorati degli interessi) per il coefficiente di trasformazione

che varia in misura crescente man mano che aumenta l'età in cui si decide di andare in pensione.

Sull'età pensionabile degli sportivi professionisti, è intervenuto il c.d. “decreto Salva Italia”, d.l. 201/2011 che ha uniformato il più possibile i requisiti per la pensione, pur mantenendo una serie di vantaggi dovuti alla specificità dell'attività sportiva, infatti i requisiti di età e di contributi richiesti restano notevolmente al di sotto di quelli generali. In base alle nuove norme dal 1 gennaio 2014, gli uomini con 20 anni di assicurazione e di contribuzione con la sola qualifica di sportivo professionista potranno percepire l'assegno pensionistico a 53 anni, le donne a 49 con 20 anni di assicurazione e di contribuzione con la sola qualifica di sportivo professionista. Ma per queste ultime, dal 2022 si passerà a 53 anni, con una crescita di un anno ogni due, fino a quell'anno.

Quanto al diritto alla pensione degli sportivi stranieri occorre distinguere se si tratta di soggetti appartenenti alla Unione Europea, o a Paesi con i quali esistono specifiche convenzioni, oppure si tratti di extracomunitari.

Nei primi due casi, si applica il principio della totalizzazione, in base al quale si sommano i periodi di lavoro svolti nei diversi paesi dell'Unione Europea o tra i quali esiste una convenzione, e l'importo della pensione viene determinato da ciascun Paese in proporzione ai contributi versati, secondo il sistema del pro

rata. La totalizzazione presuppone, tuttavia, che in ciascun Paese lo sportivo

abbia un periodo minimo di contributi (52 settimane per i Paesi UE), giacché in caso contrario i contributi vengono utilizzati dall'altro Stato, che provvede ad erogare la pensione.

Per gli sportivi provenienti da Paesi extracomunitari o con i quali non sussiste una convenzione, l'art. 3, 13° comma della l. 335/1995 prevedeva il diritto di richiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi versati in loro favore, qualora non fosse maturato presso tale ente il diritto alla pensione. Tale norma è stata abrogata dalla c.d. legge Bossi-Fini, 189/2002. Ne deriva che in caso di rimpatrio rimane garantita la conservazione dei diritti previdenziali e di

sicurezza sociale già maturati, di cui il lavoratore extracomunitario potrà godere al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto per il pensionamento ed indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità tra Italia ed il suo Paese (art 22, 13° comma D.Lgs. 186/1998 come modificato dall'art. 19 della l. 189/2002).

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 181-184)