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L'orario di lavoro, i riposi e le ferie

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 167-170)

3.9 I diritti di natura personale del lavoratore sportivo

3.9.3 L'orario di lavoro, i riposi e le ferie

In tema di diritti di natura personale del lavoratore sportivo, occorre prendere in considerazione i profili riguardanti la durata della prestazione lavorativa (orario di lavoro) e il riposo per il recupero delle capacità psico-fisiche (riposi e ferie): tali aspetti sono disciplinati dalla stessa Costituzione, la quale, all'art. 36, espressamente stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa è determinata dalla legge, e che il lavoratore ha diritto al riposo e a ferie annuali retribuite, senza possibilità di rinunciarvi.

Quanto all'orario di lavoro, occorre senz'altro ricordare la l. 196/1997, che ha determinato l'orario normale massimo di lavoro in 40 ore settimanali, con la conseguenza che la disciplina sul lavoro straordinario si applica già a partire dalla quarantesima ora di lavoro (e non più dalla quarantanovesima, come invece accadeva in vigore del R.D. 692/1923).

Anche il lavoro notturno, per il quale l'art. 2108 c.c. stabilisce che, se non compreso in regolari turni periodici, la contrattazione collettiva deve prevedere una maggiorazione retributiva rispetto al lavoro normale, è stato interessato da una riforma legislativa (D.Lgs. 532/1999), la quale ha previsto che l'introduzione del lavoro notturno fosse preceduta da una consultazione sindacale e che ad esso fossero prioritariamente destinati lavoratori che ne facessero richiesta, previa verifica della loro idoneità fisica a prestare tale attività.

Tali principi in materia di orario di lavoro e di lavoro notturno rendono evidentemente l'inapplicabilità degli stessi al lavoro sportivo, il quale si presta difficilmente ad essere contenuto in ritmi temporali predefiniti e costanti, in particolare perché la messa a disposizione delle energie lavorative richiesta al lavoratore sportivo è strettamente connessa al tipo di impegno che egli è chiamato a svolgere (incontri in casa, trasferta, ritiri).

Peraltro è la stessa legge a legittimare l'esclusione dal suo ambito di operatività del lavoro sportivo, laddove, da un lato, ritiene che i limiti dell'orario di lavoro in essa previsti non valgano per i quadri e i dirigenti (categorie nelle quali rientrano molti dei professionisti sportivi diversi dagli atleti) e dall'altro,

non comprende tra le attività lavorative interessate dalla disciplina in essa contenuta quelle c.d. discontinue, tra le quali sembrerebbe legittimo far rientrare, forse anche per analogia con il lavoro degli artisti, quella svolta dagli atleti, dagli allenatori e da tutti gli sportivi coinvolti a vario titolo nello svolgimento delle competizioni.

Per quanto riguarda il lavoro notturno, in mancanza di qualsiasi norma specifica anche di carattere collettivo, sembra potersi ritenere applicabili la normativa comune in materia di tutela dei minori (che possono svolgere attività fino alle ore 24.00) e quella a tutela della lavoratrice madre (che non può essere adibita al lavoro notturno dal momento di accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino) ad oggi in pratica non applicata non prevedendo gli sport professionistici il settore femminile.

Quanto al riposo, l'art. 2109, 1° comma c.c. è stato sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 66/2003 il quale, al 1° comma stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, coincidente con la domenica. La possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, per esigenze tecniche dell'impresa o per ragione di pubblica utilità, è previsto dal medesimo art. 9, 2° comma, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui al 1° comma le attività di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370 e al d.m 22 giugno 1935 che ricomprende il personale addetto ai pubblici spettacoli tra i destinatari della deroga al riposo domenicale. Con riferimento agli sportivi professionisti, la possibilità di prevedere un altro giorno di riposo rispetto alla domenica, è senza dubbio giustificata da ragioni organizzative, posto che nella maggior parte degli sport, le competizioni si svolgono soprattutto la domenica. Sul punto intervengono gli accordi collettivi: ad esempio, l'accordo per i calciatori di serie A (art. 18.1), stabilisce che il riposo sia goduto entro i primi due giorni della settimana, mentre quello per i giocatori di pallacanestro prevede che l'atleta abbia diritto ad una giornata di riposo settimanale da effettuarsi di norma il lunedì, salvi in ogni caso gli impegni infrasettimanali e quelli nelle coppe internazionali e della nazionale (art. 18).

Gli sportivi professionisti hanno altresì diritto al godimento di un periodo di ferie annuali, in attuazione dell'art. 36 della Costituzione, la cui durata è determinata dagli accordi collettivi. Così, l'accordo per i giocatori di pallacanestro, riconosce quaranta giorni di ferie, mentre l'accordo per i calciatori di serie A prevede che gli atleti abbiano diritto ad un riposo annuale di quattro settimane, comprensivo dei giorni festivi e dei riposi settimanali, il cui periodo di godimento, normalmente continuativo è stabilito dalla società in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. É altresì previsto che laddove il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale la società provveda al rimborso delle spese di viaggio e al recupero in altro periodo dell'anno dei giorni di ferie non goduti.

Ulteriori giorni di esonero dal lavoro sono previsti per gli sportivi, così come per tutti i lavoratori subordinati, in occasione del matrimonio. In proposito il contratto dei calciatori di serie A (art. 19) prevede espressamente che il giocatore in tal caso abbia diritto ad almeno cinque giorni consecutivi di congedo retribuito: in ogni caso, dato che il congedo matrimoniale ha genesi legale, esso deve ritenersi spettante, con il limite di quindici giorni, a tutti gli sportivi professionistici.

Infine, ad ulteriore tutela della personalità e delle aspirazioni del lavoratore è da ritenere applicabile l'art. 10 dello Statuto dei lavoratori relativo agli studenti lavoratori, i cui principi ben si adattano al lavoro sportivo. Non a caso, proprio in un'ottica di salvaguardia delle aspirazioni culturali dei giocatori, il contratto collettivo dei calciatori di serie A (art. 6.2) demanda alle federazione, d'intesa con l'associazione calciatori, l'indicazione delle condizioni cui devono adeguarsi le società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami dei calciatori che intendono proseguire gli studi o conseguire un qualificazione professionale.

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 167-170)