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Deliège v Ligue Belge de judo ASBL e altri

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 79-83)

2.3 Lo sport europeo dopo la sentenza Bosman

2.3.4 Deliège v Ligue Belge de judo ASBL e altri

Il problema dell'applicabilità delle norme del Trattato rimaneva aperto con riguardo agli sportivi dilettanti: le premesse da cui la Corte partiva nei casi Bosman e Lehtonen, erano, infatti, riferite a sport professionistici.

In passato la distinzione tra professionisti e dilettanti, oltre che agevole aveva un certo senso da un punto di vista pratico-economico e giustificava la sottrazione dal rispetto del diritto europeo dello sport amatoriale. A causa dei profondi cambiamenti subiti dallo sport, già che alla fine degli anni novanta, la distinzione appariva aprioristica poiché i compensi ricevuti dai dilettanti (grazie anche agli sponsor), andavano ben oltre un mero “rimborso spese” e ciò è ormai pacificamente condiviso dalla stessa giurisprudenza comunitaria. Da questo punto di vista, la vicenda Deliège presenta un elemento di novità rispetto alle precedenti sia perché comporta una nuova valutazione degli sport individuali 80 La federazione belga di basket aveva stabilito termini diversi per i trasferimenti di atleti europei più

(l'espressione si riferisce alle discipline sportive in cui il risultato finale dipende esclusivamente dalla prestazione del singolo atleta), ritenuti generalmente amatoriali, e quindi esclusi dalle attività economiche e sia perché porterà la Corte ad affermare l'irrilevanza della mera qualificazione formale di uno sport da parte delle federazioni, nel valutare l'eventuale carattere economico dello stesso ai fini dell'applicabilità del diritto europeo. La questione ruota attorno alla potenziale violazione dell'art. 39 TCE delle norme della federazione internazionale di judo (sport individuale e dunque dilettantistico) che limitavano il numero di atleti della stessa nazionalità che potessero prender parte a competizioni internazionali e che ciascuna federazione nazionale provvedeva a selezionare.

Con specifico riferimento alle regole delle federazioni che prevedono le procedure di selezione degli atleti per la partecipazione alle gare internazionali, bisogna distinguere i casi in cui l'atleta partecipa come rappresentante della federazione ovvero a titolo puramente individuale. Solo nel primo caso, infatti, le norme federali non saranno censurabili alla luce del diritto comunitario trattandosi di scelte meramente discrezionali di allenatori e tecnici del settore.

Il caso di specie riguardava la posizione della sig.ra Deliège, una judoka professionista di nazionalità belga, la quale contestava la legittimità di una regolamentazione sportiva che imponeva agli atleti professionisti o semi-professionisti di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione nazionale per poter partecipare a gare internazionali, in tal caso si trattava delle Olimpiadi di Atlanta 1996.

La Corte ha in parte disatteso le pretese della judoka belga, che criticava la propria federazione per non essersi basata sul criterio oggettivo dei risultati agonistici, emersi dai piazzamenti ottenuti in tornei organizzati durante il c.d. periodo pre-olimpico, nella selezione delle atlete.81 A parere della Corte, il fatto

che l'atleta dilettante, oltre agli introiti di alcuni contratti di sponsorizzazione 81 Nello specifico la Deliège lamentva di esser stata esclusa dalla partecipazione ad una competizione

internazionale dalla propria federazione che le aveva preferito altre due atlete nonostante avessero ottenuto risultati agonistici meno brillanti dei suoi.

personali, avesse ricevuto sussidi dalla Comunità francese del Belgio e dal Comitato Olimpico Belga dimostra, che gli sportivi con la loro partecipazione permettevano all'organizzazione della competizione di produrre uno spettacolo al quale il pubblico potesse assistere, che emittenti TV potessero trasmettere, ovvero che la partecipazione degli atleti trascendesse il mero aspetto agonistico dello sport, rilevandone anche una valenza economica, ed è questo che conta da un punto di vista comunitario.

Viene così affermata dalla Corte di Giustizia la possibilità di censurare alla luce del diritto europeo tanto gli sport individuali, quanto quelli c.d. dilettantistici, essendo irrilevante la qualifica degli stessi, e dovendosi piuttosto tener conto delle caratteristiche di detti sport caso per caso.

Circa la valutazione della legittimità delle regole federali contestate, la Corte ha precisato che l'autonomia e il principio di autoregolamentazione degli ordinamenti sportivi in alcuni casi, impongono il riconoscimento di un potere discrezionale a tecnici e federazioni, anche se l'esercizio di tale potere possa dar luogo a forme di restrizione delle libertà riconosciute dal Trattato.

É fuori dubbio che la scelta degli atleti non è una scienza esatta, posto che gli elementi di cui tener conto sono tanti e non possono essere ridotti alla sola bravura tecnica. Può anche accadere, infatti, che atleti qualitativamente migliori, alla vigilia di una data competizione possano risultare meno “in forma” dei colleghi astrattamente “meno bravi”.

Appare evidente la natura non economica di tali valutazioni e proprio per evitare di ridurre l'intero fenomeno sportivo ad un evento economico, è indispensabile che il potere discrezionale che rende un sistema di selezione rigido sufficientemente elastico, debba essere riconosciuto agli esperti del settore.

Per ciò che riguarda la normativa federale che impone limiti al numero di atleti della stessa nazionalità che possono prender parte ad una competizione internazionale, bisogna considerare che accanto alle competizioni aperte a tutti, ve ne sono altre di livello via via superiore (regionale, interregionale,nazionale e internazionale) alle quali solo gli atleti migliori, selezionati nel corso delle

precedenti competizioni possono partecipare. A giudizio degli stessi giudici comunitari, tale meccanismo, per quanto singolare, è proprio dello sport, ne costituisce l'essenza in quanto tende non solo a mantenere più ampia la rappresentatività delle diverse aree geografiche, incentivando così la pratica dello sport, ma, anche ad evitare di far gareggiare tutti contro tutti.

Quindi la Corte, nel rigettare la questione pregiudiziale, riconosce in questo caso la specificità dell'attività sportiva, ritenendola idonea a costituire una valida eccezione alla libertà di circolazione dei lavoratori, proprio in forza della sua rilevanza sociale.

Si tratta quindi di una prospettiva che, pur inserendosi negli ormai consolidati orientamenti risalenti alla sentenza Walrave, muta notevolmente i principi fondamentali della materia.

La Corte giustifica infatti la deroga al regime della libera circolazione facendo leva sulla considerevole rilevanza sociale ormai acquisita dallo sport in ambito comunitario, in particolare a seguito della dichiarazione sullo sport annessa al Trattato di Amsterdam.82

Il caso Deliège rappresenta una deroga al diritto del Trattato Ce rispetto allo sport, nel senso che il principio di selezione, essendo stato riconosciuto dai giudici come proprio dello sport, non si può considerare un ostacolo alla libera circolazione e prestazione di servizi.

É evidente l'importanza dei due casi appena esaminati, perché da un lato, dimostrano come la Corte abbia respinto un'applicazione meccanica della sentenza Bosman e dall'altro, come essa (seguendo l'esempio della Commissione) abbia mostrato una maggiore apertura verso il riconoscimento delle peculiarità del mondo dello sport che non significa però esclusione sic et semplicer dello stesso dall'applicazione del diritto comunitario. Questo nuovo e più amichevole approccio da parte delle Istituzioni comunitarie non può essere strumentalizzato 82 Si tratta della dichiarazione n.20: "La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in

particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel riavvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico”.

al fine di riconoscere una totale impermeabilità dello sport rispetto all'ordinamento europeo, quanto piuttosto, orientare il bilanciamento tra finalità sportive e finalità economiche delle regolamentazioni del settore, che di volta in volta vengono in rilievo. Peraltro, alla luce di detta pronuncia, le federazioni sportive vedono ulteriormente ridimensionato il proprio ruolo in ambito europeo, dovendosi basare, per la qualificazione di uno sport, su dati concreti così come individuati dalla Corte, piuttosto che procedere ad esclusioni di carattere generale.

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 79-83)