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Il procedimento

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 57-60)

2.2 La sentenza Bosman e la fine del trattamento differente per il calcio

2.2.1 Il procedimento

A distanza di circa vent'anni dalle pronunce Walrave57 e Donà,58 la Corte di

Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza Bosman,59 tornò ad occuparsi

della delicata questione della libera circolazione degli atleti professionisti (nella specie, i calciatori) all'interno dell'Unione Europea.

Il calciatore belga Jean Marc Bosman, dopo aver giocato dal 1988 al giugno 1990 nella squadra del Royal Club Liégeois (in seguito “RCL”), si vide offrire dal club un contratto per il 1991/1992, con un importo minimo previsto dalla federazione belga: 30.000 franchi belgi. Avendo il Sig. Bosman rifiutato tale contratto, veniva inserito nella lista dei calciatori cedibili. Secondo le normative previste dalla UEFA e della federazione calcistica belga, qualunque squadra avesse voluto “acquistarlo” avrebbe dovuto pagare al RCL, in assenza di accordi diversi, una somma pari a 11.743.000 franchi belgi a titolo di «indennità di trasferimento, di formazione o di promozione».60

56 F. Bianchi D'Urso, Attività sportiva e libera circolazione nella Cee, evidenzia come la libertà di circolazione debba essere intesa in senso ampio, come sinonimo di diritto ad essere ingaggiato e ad essere utilizzato in gara, senza che a tale diritto ostino decisioni adottate dalla UEFA o dalle federazioni alle quali è precluso porre limiti alla normativa comunitaria.

57 Corte di Giustizia, 12 dicembre 1974, Walrave, causa 35/75. 58 Corte di Giustizia, 14 luglio 1976, Donà, causa 13/76.

59 Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995, Bosman, causa C-415/93.

60 In base al «Regolamento UEFA sui trasferimenti» del 1990, il calciatore, alla scadenza del contratto che lo lega ad una squadra, è libero di stipulare un nuovo contratto con qualsiasi altra squadra. Tuttavia la squadra di destinazione è tenuta a pagare alla squadra di origine una «indennità di trasferimento, di formazione o di promozione» che, in assenza di accordi tra le due squadre è determinato da una commissione di esperti nominati dalla UEFA. Tale commissione si avvale di

Dopo esaurienti trattative, la squadra francese di seconda categoria US Dunkuerque (in seguito “USD”) offriva al Sig. Bosman un contratto per una cifra equivalente a 90.000 franchi belgi. In base ad accordi intercorsi tra le due squadre, la USD si impegnava a pagare al RCL una somma pari a 1.200.000 franchi belgi per il campionato 1991/1992 ed acquisiva un'opzione irrevocabile per il definitivo trasferimento del Sig. Bosman a fronte dell'esborso di ulteriori 4.800.000 franchi belgi. I contratti erano sottoposti ad una condizione risolutiva: non avrebbero avuto efficacia se il certificato di svincolo della federazione belga non fosse pervenuto entro il 2 agosto. Il RCL ometteva di chiedere tale svincolo e, sin dal 31 luglio, sospendeva il Sig. Bosman impedendogli di giocare durante il successivo campionato.

Il calciatore belga adiva il Tribuna de Premierè Instance di Liegi chiedendo provvedimenti urgenti in base ai quali:

- il Rcl e la federazione belga fossero condannati a pagargli un'indennità a

titolo di risarcimento fino a quando non fosse stato in grado di trovare un nuovo ingaggio;

- venisse inibito al RCL e alla federazione belga di ostacolare ulteriormente

la possibilità di un suo ingaggio in un altra squadra mediante la pretesa o la riscossione di qualsiasi importo connesso a tale motivo;

- fosse adita la Corte di Giustizia attraverso un ricorso pregiudiziale.

Il Tribunal de Première instance di Liegi accoglieva le istanza del Sig. Bosman, tuttavia, nel procedimento di appello contro i provvedimenti di urgenza, la Court d'Appel di Liegi annullava la Sentenza di primo grado nella parte in cui si sollevava la questione pregiudiziale.

Successivamente, il 31 agosto. il Sig. Bosman ha citato in giudizio anche la Federazione Europea delle Associazioni Calcistiche (UEFA) affinché fosse dichiarato che:

parametri predeterminati: moltiplica il reddito lordo del calciatore nel corso della stagione appena conclusa, per un coefficiente variabile, a seconda dell'età del calciatore, da 1 a 12.

- il sistema da essa adottato in merito alla disciplina dei trasferimenti dei

calciatori, il cui contratto è scaduto, è illegittimo ed invalido per conflitto con gli art. 48, 85, 86 del Trattato CEE ;

- è illegittima ed invalida, per conflitto con l'art. 48 del Trattato CEE., la

mancata equiparazione dei giocatori comunitari a quelli nazionali.

Grazie ai provvedimenti provvisori, il calciatore belga riusciva ad ottenere, subordinatamente alla condizione sospensiva del successo della sua domanda di provvedimenti urgenti, tre ingaggi successivi: nell'ottobre, un ingaggio nella squadra francese di seconda divisione Saint Quentin; nel 1992, nella squadra del Saint-Denis de la Réunion; nel 1993, nella squadra belga di terza divisione del Royal Olimpic Club di Charleroi.

Ritenendo di essere vittima di un boicottaggio da parte delle società calcistiche europee, il 9 aprile 1992, il Sig. Bosman ha presentato al Tribunal de Premiére Instance di Liegi nuove domande con le quali ha modificato le sue pretese nei confronti del RCL, ha esperito una separata azione contro la federazione calcistica belga e ha sviluppato la domanda proposta contro la UEFA.

Il giocatore belga chiedeva in sostanza che:

- fosse inibito al RCL, alla federazione belga, e alla UEFA, di frapporre

ostacoli alla sua libertà di concludere contratti con una nuova società.

- il RCL, la federazione belga e la UEFA fossero condannati ad un cospicuo

risarcimento danni;

- le disposizioni della federazione belga e della UEFA relative agli

“stranieri” venissero dichiarate non applicabili al suo caso;

- fosse richiesta alla Corte di Giustizia una pronuncia pregiudiziale

necessaria ad accertare la corretta interpretazione delle norme comunitarie applicabili al caso di specie.

Nel documento Il rapporto di lavoro sportivo (pagine 57-60)